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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46126/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 18802/22 in data 10/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 615-ter, 640-ter, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei t limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: insussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 640-ter cod. pen.

Assume il ricorrente: -che il reato p. e p. dall'art. 615-ter cod. pen. non è ravvisabile, non avendo l'Esposito violato il sistema informatico ma, più correttamente, avendo avuto accesso allo stesso previa acquisizione dall'avente diritto, mediante inganno, dei codici di accesso; -che l'inganno, ovvero l'induzione in errore, è elemento costitutivo del reato di truffa rispetto al quale il reato p. e p. dall'art. 640-ter cod. pen. si pone in rapporto di specialità: escluso, pertanto, il concorso tra gli stessi, nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale il reato base di truffa.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-02).

5. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 18802/22 in data 10/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 615-ter, 640-ter, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei t limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: insussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. ed erronea qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 640-ter cod. pen. Assume il ricorrente: -che il reato p. e p. dall'art. 615-ter cod. pen. non è ravvisabile, non avendo l'Esposito violato il sistema informatico ma, più correttamente, avendo avuto accesso allo stesso previa acquisizione dall'avente diritto, mediante inganno, dei codici di accesso; -che l'inganno, ovvero l'induzione in errore, è elemento costitutivo del reato di truffa rispetto al quale il reato p. e p. dall'art. 640-ter cod. pen. si pone in rapporto di specialità: escluso, pertanto, il concorso tra gli stessi, nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale il reato base di truffa. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi - qui non ricorrenti - di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-02). 5. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così d