CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 04861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Pubblico ministero. A ragione il G.E. affermava la ritualità dell'operato del P.M., rilevando come, accertata - e dichiarata il 06/09/2021 - l'irreperibilità del condannato, correttamente il Procuratore di Rovigo aveva notificato ex art. 159 cod. proc. pen. presso il difensore - in pari data - l'ordine di esecuzione già emesso il 19/03/2021 e, preso atto della mancata presentazione nei termini di istanze ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen., il 07/10/2021 aveva revocato il decreto di sospensione e ripristinato l'ordine di esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 commi 1, 2, e 8 bis, 159, 160 comma 4, 161, 295 commi 1 e 2 e 656 commi 5, 8 e 8 bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.. Sostiene in sintesi il ricorrente che l'accertata irreperibilità del Daki avrebbe reso necessaria, da parte del Pubblico ministero, l'adozione di un nuovo provvedimento di esecuzione con contestuale decreto di sospensione da notificare al difensore: si duole quindi dell'irritualità della procedura adottata dal P.M., con conseguente inefficacia del provvedimento di esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Va, anzitutto, ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di affermare che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso» (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 dep. 2018, V, Rv. 272054; da ultimo: Sez. 1, n. 12507 del 14/12/2018 dep. 2019, Rrgall, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411). 3. Ciò premesso, nel caso di specie del tutto correttamente il Giudice dell'esecuzione ha rilevato come nessuna norma imponga al Pubblico ministero la emissione di un nuovo decreto di esecuzione in caso di condannato irreperibile: ne consegue che la procedura adottata dal P.M. il quale, successivamente alla dichiarazione di irreperibilità del condannato, ha provveduto a notificare il già emesso ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 159 cod. pen. è stata pienamente conforme al disposto normativo. Quanto alle generiche doglianze inserite in ricorso circa l'adeguatezza delle ricerche svolte per l'emissione del decreto di irreperibilità, esse non risultano essere confluite in alcun specifico motivo di ricorso; in ogni caso, come sottolineato dal Procuratore generale, dette doglianze si appalesano del tutto inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta con il ricorso, e quindi non valutate dal giudice dell'esecuzione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]