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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41579/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame d i Palermo , adito ai sensi dell'art. 310 cod . pro c. pen , ha res pinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico motivo di annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La difesa ha dedotto che, diversamente da quantoritenuto nell'ordinanza impugnata,il Tribunale per il riesame non era mai stato investito della richiesta di eseguire la misura degli arresti domiciliari in un luogo lontano da quello della commissione dei fatti; nella precedente istanza , cui il T ribunal e si riferisce , si prospettava,infatti, quale possibile luogo di esecuzione della misura un immobile sito in Palermo.

Né il T ribunale aveva argomentato su tale punto, e ssendosi soffermato unicamente sullapossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari.

Per questo motivo l’indicazionedi un luogo sito in una R egione diversa da quella in cui si sono verificati i fatti costituirebbe elemento nuovosu cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Rv. 270628 – 01 ) .

L a verifica che la Corte di cassazione è abilitata acompiere sulla motivazione del provvedimento impugnato esclude , cioè, la possibilità di esprimere ungiudizio diversoda quello espresso da l Tribunale per il riesame, in quanto il controllo della Corte èlimitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute.

3. Il Tribunale per il riesame ha rilevato che il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990,per i quali è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato in primo grado,alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione .

Avverso l'ordinanza genetica è stata presentata una prima istanza di riesame, respinta dal Tribunale, che ha ritenuto inadeguat a ogni misura diversa da quella di massimo rigore, avendo riguardo non soltanto alla duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche a lla gravità della condotta.

La valutazione di inadeguatezza dimisure diverse dalla custodia cautelare in carcere, reiterata con successivoordinanza n. 163 /2025 , reiettiva dell’istanza con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, è stata confermata con il provvedimento oggi impugnato, in assenza di elementi nuovi, tale non essendo stata considerata l’indicazione di un domicilio lontano dal luogo ove sono stati commessi i fatti.

Anzi, l’intervenuta condanna a pena severa, secondo il condivisibile giudizio del Tribunale,ha rafforzato e non ce r to attenua to le esigenze cautelari.

Tale apprezzamento, logico e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame d i Palermo , adito ai sensi dell'art. 310 cod . pro c. pen , ha res pinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando un unico motivo di annullamento per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa ha dedotto che, diversamente da quantoritenuto nell'ordinanza impugnata,il Tribunale per il riesame non era mai stato investito della richiesta di eseguire la misura degli arresti domiciliari in un luogo lontano da quello della commissione dei fatti; nella precedente istanza , cui il T ribunal e si riferisce , si prospettava,infatti, quale possibile luogo di esecuzione della misura un immobile sito in Palermo. Né il T ribunale aveva argomentato su tale punto, e ssendosi soffermato unicamente sullapossibilità di fronteggiare le esigenze cautelari con la misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo l’indicazionedi un luogo sito in una R egione diversa da quella in cui si sono verificati i fatti costituirebbe elemento nuovosu cui il Tribunale avrebbe omesso di motivare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Rv. 270628 – 01 ) . L a verifica che la Corte di cassazione è abilitata acompiere sulla motivazione del provvedimento impugnato esclude , cioè, la possibilità di esprimere ungiudizio diversoda quello espresso da l Tribunale per il riesame, in quanto il controllo della Corte èlimitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute. 3. Il Tribunale per il riesame ha rilevato che il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990,per i quali è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato in primo grado,alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione . Avverso l'ordinanza genetica è stata presentata una prima istanza di riesame, respinta dal Tribunale, che ha ritenuto inadeguat a ogni misura diversa da quella di massimo rigore, avendo riguardo non soltanto alla duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche a lla gravità della condotta. La valutazione di inadeguatezza dimisure diverse dalla custodia cautelare in carcere, reiterata con successivoordinanza n. 163 /2025 , reiettiva dell’istanza con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, è stata confermata con il provvedimento oggi impugnato, in assenza di elementi nuovi, tale non essendo stata considerata l’indicazione di un domicilio lontano dal luogo ove sono stati commessi i fatti. Anzi, l’intervenuta condanna a pena severa, secondo il condivisibile giudizio del Tribunale,ha rafforzato e non ce r to attenua to le esigenze cautelari. Tale apprezzamento, logico e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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