CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 36881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefa-ite le conclusioni del PG ~iitint; 4.20 tt...12_ Cd2-1-9-C4-0-0 .p;acc...orL;mit.Let.-1-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Bologna, quale giudice della esecuzione penale, con decisione emessa in data 6 novembre 202C), ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda di tutela del credito ipotecario inciso da c:onfisca, introdotta in data 8 maggio 2018 (ai sensi dell'arti comma 198 e ss. della legge n.228 del 2012) da [OSCURATO:SOCIETA]. . 1.1 I fatti rilevanti per la decisione sono i seguenti: a) nel corso del procedimento penale svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per delitti correlati al traffico di sostanze stupefacenti veniva disposto, in data 8 giugno 2012, decreto di sequestro preventivo di un immobile sito in Calderara di Reno, meglio descritto in atti; b) in epoca posteriore alla condanna dell'imputato veniva emesso il decreto di confisca dell'immobile, con decisione divenuta definitiva in data 19 maggio 2016; c) l'immobile era gravato da ipoteca iscritta prima del dec:reto di sequestro preventivo - il 27 maggio 2005 - in riferimento alla operazione di mutuo erogato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:PERSONA]; d) il credito, assistito dalla garanzia reale, era stato ceduto 'in blocco' (con cessione di ramo di azienda pubblicata in GU del 28 luglio 2007) da [OSCURATO:PERSONA] spa a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; e) [OSCURATO:SOCIETA]. è procuratore speciale del creditore e, appurata l'esistenza della decisione di confisca, formulava la domanda di ammissione al pagamento in data 8 maggio 2018; f) all'esito della declaratoria di inammissibilità è stato proposto ricorso per cassazione con atto del 24 novembre 2020. 2. La disposizione di legge applicata dal GIP è quella dell'art.37 primo periodo della legge n.161 del 2017, tesa a rendere applicabili - con norma di interpretazione autentica - anche alle statuizioni di confisca 'estesa' emesse in sede penale (art.240 bis cod.pen.) le disposizioni in tema di tempi e modalità della tutela del credito di cui alla legge di stabilità n.228 del 2012. 2.1 Questa Corte di cassazione, con ordinanza emessa in data 9 febbraio 2022 ha sollevato - sul punto - questione incidentale di legittimità costituzionale, decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 18 del 2023.Il procedimento, dunque, è stato nuovamente fissato all'esito della risoluzione del dubbio di costituzionalità della disposizione di interpretazione autentica. 3. Il ricorso va accolto. 3.1 Con la citata sentenza n.18 del 2023 la Corte costituzionale ha così provveduto: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37. Il giudice delle leggi ha ritenuto, dunque, fondati i dubbi espressi da questa Corte con la proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale in ordine alla portata retroattiva (di interpretazione autentica) della disposizione di cui al citato art.37 della legge n.161 del 2017. 3.2 Nel paragrafo 8 della sentenza di cui sopra, si afferma pertanto che il termine di 180 giorni (utili alla proposizione della domanda di tutela) decorre, per le statuizioni di confisca estesa già definitive, dalla entrata in vigore della legge n.161 del 2017 e, pertanto, a far data dal 19 novembre 2017. Nel caso in esame la domanda di tutela risulta depositata entro il termine - così ricostruito - e da ciò deriva la necessità di promuovere un nuovo esame dei suoi contenuti, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Così