CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 18293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29074/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen per il reato previsto dall'art. 392 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata assoluzione nel merito; Ritenuto il motivo inammissibili perché sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, in definita, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.