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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 01338/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34912/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOCIRILLO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 468/2018 pubblicata il30/05/2018, R.G. n. 166/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una somma pari ad euro 2.694,80, oltre accessori e spese; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1.dal verbale redatto in sede sindacale in data 23 giugno 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980 del 2018);

2. sulla regolamentazione delle spese, le parti , in detto verbale , hanno convenuto sulla integrale compensazione delle “restanti spese legali”, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono ipresupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito,ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass.

SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34912/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOCIRILLO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 468/2018 pubblicata il30/05/2018, R.G. n. 166/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una somma pari ad euro 2.694,80, oltre accessori e spese; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1.dal verbale redatto in sede sindacale in data 23 giugno 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: “nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018); 2. sulla regolamentazione delle spese, le parti , in detto verbale , hanno convenuto sulla integrale compensazione delle “restanti spese legali”, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono ipresupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito,ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.
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