CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40007/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in data 12 maggio 2020, ha confermato la condanna emessa il 19 novembre 2019 dal Tribunale felsineo, a seguito di giudizio abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a delitto di tentato furto di danaro depositato in un parchimetro commesso in Bologna il 23 ottobre 2019, con le aggravanti dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e in orario notturno al fine di ostacolare la pubblica difesa. Il •Baldoni, in base a quanto risulta dagli atti disponibili, tentava di sradicare il parchimetro in questione dopo avervi legato attorno una fune, che veniva altresì collegata alla sua autovettura, con la quale provava a strattonare il parchimetro tramite brusche accelerate, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale avvisava perciò le forze dell'ordine. Allorché gli operanti giungevano sul posto, notavano una [OSCURATO:PERSONA], da cui penzolava una corda, allontanarsi celermente dal luogo; l'auto veniva fermata e il conducente veniva identificato nel Baldoni. A bordo del veicolo di costui venivano trovati un piede di porco e due targhe, risultanti provento di furto. Un'altra pattuglia constatava che il parchimetro si presentava deformato e curvato verso la sede stradale e forzato nella parte del vano contenente il danaro: alla colonnina era ancora legata una corda risultata corrispondente a quella che pendeva dall'auto condotta dall'imputato: il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, ammetteva l'addebito. La Corte di merito ha disatteso le doglianze dell'appellante circa il riconoscimento della desistenza volontaria e dell'attenuante del danno di speciale tenuità. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Baldoni, deducendo tre motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento dell'ipotesi di desistenza volontaria, di cui all'art. 56, comma 3, cod.pen.: rivendica il deducente di avere interrotto volontariamente l'azione criminosa per paura che il rumore potesse far notare la condotta furtiva; e ciò, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte di merito, l'esimente della desistenza é certamente configurabile. Non fu, quindi, l'intervento delle Forze dell'Ordine a indurre il Baldoni a desistere dal suo proposito delittuoso: in ciò vi é stato, da parte della Corte distrettuale, un evidente travisamento della prova, atteso che la deliberazione del soggetto attivo di cessare dall'azione criminosa fu libera e volontaria, e non indotta da fattori esterni.2.2. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di norme processuali in relazione all'emersione di un fatto nuovo e all'esclusione delle attenuanti: in specie, la richiesta di concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità) é stata respinta dalla Corte di merito sul rilievo che il Baldoni aveva posto in essere una condotta furtiva avente ad oggetto l'intero parchimetro, e non solo il denaro che vi era contenuto, come invece é enunciato nell'imputazione. E' evidente che il Baldoni non ha potuto approntare le proprie difese in ordine alla tentata sottrazione della colonnina, rispetto alla quale é emerso un fatto nuovo rispetto a quello contestato. 2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della ridetta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, basato su una mera supposizione relativa al valore intrinseco ed economico del parchimetro: valore che, in rapporto alle capacità economiche di una città metropolitana, non può certo dirsi rilevante. Tanto meno può presumersi rilevante il quantitativo di danaro presumibilmente contenuto nel parchimetro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. 2. Quanto, infatti, alla desistenza volontaria, la Corte felsinea opportunamente chiarisce che, in primo luogo, la fune utilizzata dal Baldoni era particolarmente robusta e quindi idonea, con valutazione ex ante, a divellere la colonnina del parchimetro, sul quale peraltro egli aveva già tentato di forzare il vano portamonete, che presentava evidenti segni di scasso; e che, in secondo luogo, a indurre il Baldoni ad allontanarsi dal luogo - per ammissione dello stesso imputato: vds. pag. 4 sentenza impugnata - era stata la rottura della predetta fune: ossia una circostanza estranea alla sua volontà e tale da impedire la prosecuzione della condotta furtiva. La decisione di allontanarsi non fu dunque frutto della volontà del Baldoni, ma fu resa necessaria da una circostanza esterna e da lui non voluta, ma tale da rendere necessaria la rinuncia al furto: a fronte di ciò si rammenta che, perché si abbia l'esimente della desistenza, la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). 3. Quanto all'emersione del fatto nuovo, costituito dal tentativo di asportare l'intero parchimetro e non solo il danaro in esso contenuto, é di tutta evidenza che lo sviluppo dell'azione ricostruita nell'ambito del processo - riferito al fatto che il Baldoni, dopo aver tentato di scassinare il vano portamonete, tentava di divellere l'intero parchimetro - non ha comportato l'emersione di un fatto nuovo, ma solo la precisazione della modalità di esecuzione della condotta criminosa, che aveva comunque certamente ad oggetto il danaro contenuto nell'apparecchio (modalità peraltro descritta dallo stesso imputato, dunque a lui certamente nota come oggetto di addebito). Va ricordato a tale proposito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi 'elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). 4. Infine, quanto alla concedibilità dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, va ricordato che, al fine del riconoscimento di tale circostanza, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; e si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 13068 del 18/11/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200735, in cui l'attenuante é stata esclusa in un'ipotesi di furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui é stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della res sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 27 ottobre 2021. Il