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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 26692/2025

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21296/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MONTErappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 316/2022 depositata il 04/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti ricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quali coobbligate della società [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di atto di scissione del 30.06.2016, adivano la C.T.P. di Bergamo per l’annullamento delle cartelle di pagamento n. 01920170002596630501 (R.G. 544/2018) e n. 01920170002596630502 (R.G. 545/2018), lamentando: 1) il difetto di notifica delle stesse perché irritualmente eseguite a mezzo PEC; 2) il difetto di motivazione degli atti in contestazione; 3) l’illegittimità della pretesa intimata.

Con la sentenza n. 22/01/2019, la C.T.P. di Bergamo rigettava i ricorsi riuniti.

Le società proponevano appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, ribadendo le eccezioni formulate con il ricorso di primo grado.

Con sentenza n. 316/16/2022, la C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame, statuendo che le cartelle esattoriali sono state notificate tramite posta elettronica certificata e quindi secondo la procedura dettata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con le modifiche apportate dal legislatore nel 2010; le doglianze delle ricorrenti riprodotte nei motivi di appello sono infondate come ampiamente motivato dai giudici di prime cure in merito alla validità della firma elettronica, alla sicurezza circa la provenienza dell’atto e alla certificazione del pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario che difatti ha potuto proporre per tempo il ricorso .

Le società propongono ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a tre motivi.

Replicano con distinti controricorsi il Comune di Grunello del Monte e la società di riscossione.

Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.

Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc. civ..

Le ricorrenti hanno depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza impugnata, imputandole la violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 149-bis c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado ritenuto invalida la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata della cartella di pagamento per essere stato questo documento trasmesso con il formato PDF senza firma digitale.

Si argomenta che in riferimento al disposto dell'articolo 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo risulta in realtà illegittimo nel caso in esame, in quanto le cartelle esattoriali sono state notificate mediante scansione per immagine e non notificate come atti originali nativi digitali.

Le società richiamano richiamando una decisione di questa Corte del 2017 con la quale si escludeva il principio generale di sanatoria della nullità in un caso analogo.

Si afferma che l'ufficio ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione mediante messaggio di posta elettronica certificata senza rispettare tuttavia le formalità richieste dalla normativa di riferimento, mancando la conformità dell'atto al formato normativamente previsto, la dichiarazione di conformità della cartella di pagamento trasmessa all'originale redatto dall'ufficio ed il difetto di sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso alla contribuente.

Si osserva che il file trasmesso dall'ufficio con il messaggio di posta elettronica certificata del 17 gennaio 2018 risulta in formato pdf e difetta quindi dell'estensione del formato “p7m”; solo quest'ultimo formato rispondente ai requisiti normativi è idoneo a garantire l'autenticità del documento informatico.

Si precisa che l'articolo 26 su menzionato esclude l'applicazione dell'articolo 149 bis c.p.c. non riconoscendo l'equipollenza tra documento informatico e copia informatica del documento cartaceo: oggetto della p.e.c. secondo il suddetto decreto non può essere altro che il documento informatico e non la copia informatica.

2. Il secondo mezzo di ricorso , introdotto ai sensi dei nn.3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'articolo 7 legge n. 212 del 2000; per avere il decidente ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata, in quanto si tratta della stessa cartella notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA].

Si assume che la pretesa formulata dall'ufficio nei confronti di parte ricorrente prende le mosse da due avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili per le annualità 2010 e 2011 notificati alla società Innim in data 29 ottobre 2015; si nega dunque che le odierne parti ricorrenti fossero a conoscenza dell'atto presupposto delle cartelle esattoriali opposte, in quanto mai notificato loro.

Si soggiunge che, nella parte descrittiva delle cartelle impugnate, l'ufficio non fornisce spiegazione alcuna in ordine alle motivazioni in forza delle quali l'originaria pretesa nei confronti della società Innim viene oggi rivolta ai danni della società “Latini ristorazione” e della “[OSCURATO:PERSONA] srl”, né tantomeno se la pretesa è azionata in solido nei confronti dei suddetti enti.

Inoltre, manca nelle cartelle esattoriali impugnate la determinazione del calcolo degli interessi applicati con riferimento a ciascuna annualità, ravvisandosi come unica annotazione la dicitura società INNIM scissa in… , ma tale indicazione, ad avviso delle società ricorrenti, risulta inidonea a giustificare la pretesa tributaria azionata nei loro confronti.

3. Il terzo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dei nn.3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 2 del decreto ministeriale 11 Febbraio 1997, n. 37, nonché dell'articolo 97 della Costituzione; per avere i giudici distrettuali affermato che le eccezioni relative al rapporto tributario avrebbero dovuto essere dedotte impugnando gli avvisi di accertamento.

Tale affermazione viene ritenuta illegittima, contestando la fondatezza della pretesa tributaria alla luce della convenzione conclusa 24 aprile 2007 con il Comune di Grumello del Monte per l’attuazione del piano di lottizzazione dell’area produttiva D2/7 e per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria alla stregua della quale parte del terreno in proprietà della società Innim era destinata ad area verde, area parcheggio e area strada comunale.

Pertanto queste superfici non potevano essere assoggettate ad ICI per le annualità 2010 e 2011, in quanto le aree vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non possono considerarsi edificabili e conseguentemente vanno escluse dalla tassazione; a tal fine le società ricorrenti trascrivono le conclusioni della relazione tecnica predisposta dal geometra Ottelli, prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale emergerebbe un credito della parte istante per le annualità 2010 e 2014 nei confronti del Comune.

4. Il consigliere delegato ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.

5. Con l’istanza ex art. 380 - bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado.

6. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ.

7. Con atto del primo agosto 2025, successivamente alla istanza di decisione presentata dalle società ricorrenti, queste ultime hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso successivamente accettata solo dal Comune di Grunello del Monte.

8. Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, tanto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), poiché l'art. 306 cod.proc.civ. non si applica al giudizio di cassazione, né recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa; così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, pertanto, il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

In conclusione, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; per tutte Cass. Sez.

U, n. 34429/2019)

9. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti del giudizio poiché la pronuncia di estinzione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente.

Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria […] ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018; n.15256/2025).

P.Q.M dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21296/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MONTErappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 316/2022 depositata il 04/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con distinti ricorsi le società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., quali coobbligate della società [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di atto di scissione del 30.06.2016, adivano la C.T.P. di Bergamo per l’annullamento delle cartelle di pagamento n. 01920170002596630501 (R.G. 544/2018) e n. 01920170002596630502 (R.G. 545/2018), lamentando: 1) il difetto di notifica delle stesse perché irritualmente eseguite a mezzo PEC; 2) il difetto di motivazione degli atti in contestazione; 3) l’illegittimità della pretesa intimata. Con la sentenza n. 22/01/2019, la C.T.P. di Bergamo rigettava i ricorsi riuniti. Le società proponevano appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, ribadendo le eccezioni formulate con il ricorso di primo grado. Con sentenza n. 316/16/2022, la C.T.R. della Lombardia respingeva il gravame, statuendo che le cartelle esattoriali sono state notificate tramite posta elettronica certificata e quindi secondo la procedura dettata dall’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 con le modifiche apportate dal legislatore nel 2010; le doglianze delle ricorrenti riprodotte nei motivi di appello sono infondate come ampiamente motivato dai giudici di prime cure in merito alla validità della firma elettronica, alla sicurezza circa la provenienza dell’atto e alla certificazione del pervenimento nella sfera di conoscibilità del destinatario che difatti ha potuto proporre per tempo il ricorso . Le società propongono ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a tre motivi. Replicano con distinti controricorsi il Comune di Grunello del Monte e la società di riscossione. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc. civ.. Le ricorrenti hanno depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si censura la sentenza impugnata, imputandole la violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 149-bis c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado ritenuto invalida la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata della cartella di pagamento per essere stato questo documento trasmesso con il formato PDF senza firma digitale. Si argomenta che in riferimento al disposto dell'articolo 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo risulta in realtà illegittimo nel caso in esame, in quanto le cartelle esattoriali sono state notificate mediante scansione per immagine e non notificate come atti originali nativi digitali. Le società richiamano richiamando una decisione di questa Corte del 2017 con la quale si escludeva il principio generale di sanatoria della nullità in un caso analogo. Si afferma che l'ufficio ha provveduto alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione mediante messaggio di posta elettronica certificata senza rispettare tuttavia le formalità richieste dalla normativa di riferimento, mancando la conformità dell'atto al formato normativamente previsto, la dichiarazione di conformità della cartella di pagamento trasmessa all'originale redatto dall'ufficio ed il difetto di sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso alla contribuente. Si osserva che il file trasmesso dall'ufficio con il messaggio di posta elettronica certificata del 17 gennaio 2018 risulta in formato pdf e difetta quindi dell'estensione del formato “p7m”; solo quest'ultimo formato rispondente ai requisiti normativi è idoneo a garantire l'autenticità del documento informatico. Si precisa che l'articolo 26 su menzionato esclude l'applicazione dell'articolo 149 bis c.p.c. non riconoscendo l'equipollenza tra documento informatico e copia informatica del documento cartaceo: oggetto della p.e.c. secondo il suddetto decreto non può essere altro che il documento informatico e non la copia informatica. 2. Il secondo mezzo di ricorso , introdotto ai sensi dei nn.3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 3 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'articolo 7 legge n. 212 del 2000; per avere il decidente ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata, in quanto si tratta della stessa cartella notificata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. Si assume che la pretesa formulata dall'ufficio nei confronti di parte ricorrente prende le mosse da due avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili per le annualità 2010 e 2011 notificati alla società Innim in data 29 ottobre 2015; si nega dunque che le odierne parti ricorrenti fossero a conoscenza dell'atto presupposto delle cartelle esattoriali opposte, in quanto mai notificato loro. Si soggiunge che, nella parte descrittiva delle cartelle impugnate, l'ufficio non fornisce spiegazione alcuna in ordine alle motivazioni in forza delle quali l'originaria pretesa nei confronti della società Innim viene oggi rivolta ai danni della società “Latini ristorazione” e della “[OSCURATO:PERSONA] srl”, né tantomeno se la pretesa è azionata in solido nei confronti dei suddetti enti. Inoltre, manca nelle cartelle esattoriali impugnate la determinazione del calcolo degli interessi applicati con riferimento a ciascuna annualità, ravvisandosi come unica annotazione la dicitura società INNIM scissa in… , ma tale indicazione, ad avviso delle società ricorrenti, risulta inidonea a giustificare la pretesa tributaria azionata nei loro confronti. 3. Il terzo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dei nn.3 e 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 2 del decreto ministeriale 11 Febbraio 1997, n. 37, nonché dell'articolo 97 della Costituzione; per avere i giudici distrettuali affermato che le eccezioni relative al rapporto tributario avrebbero dovuto essere dedotte impugnando gli avvisi di accertamento. Tale affermazione viene ritenuta illegittima, contestando la fondatezza della pretesa tributaria alla luce della convenzione conclusa 24 aprile 2007 con il Comune di Grumello del Monte per l’attuazione del piano di lottizzazione dell’area produttiva D2/7 e per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria alla stregua della quale parte del terreno in proprietà della società Innim era destinata ad area verde, area parcheggio e area strada comunale. Pertanto queste superfici non potevano essere assoggettate ad ICI per le annualità 2010 e 2011, in quanto le aree vincolate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non possono considerarsi edificabili e conseguentemente vanno escluse dalla tassazione; a tal fine le società ricorrenti trascrivono le conclusioni della relazione tecnica predisposta dal geometra Ottelli, prodotta nel giudizio di primo grado, dalla quale emergerebbe un credito della parte istante per le annualità 2010 e 2014 nei confronti del Comune. 4. Il consigliere delegato ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. 5. Con l’istanza ex art. 380 - bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado. 6. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ. 7. Con atto del primo agosto 2025, successivamente alla istanza di decisione presentata dalle società ricorrenti, queste ultime hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso successivamente accettata solo dal Comune di Grunello del Monte. 8. Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, tanto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), poiché l'art. 306 cod.proc.civ. non si applica al giudizio di cassazione, né recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa; così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, pertanto, il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. In conclusione, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019) 9. Vanno integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti del giudizio poiché la pronuncia di estinzione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente. Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria […] ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018; n.15256/2025). P.Q.M dichiara
Sentenza Cassazione n. 26692/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris