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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07031/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22432/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di ex soci della estinta società “[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e– controricorrente –avversola sentenza n. 44/2020 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 27/09/2019 e depositata il 9/01/2020;Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

Con avviso di accertamento n.

TR6020101485/2015, notificatoil 23/12/2015 alla società e ai soci, l’Agenzia delle Entrate contestavaper l’anno di imposta 2010 alla società contribuente, cancellata dalregistro delle imprese in data 13/07/2010, maggiori redditi per euro2.389,00, imputabili ai soci, e per euro 32.725,00, dovuti a titolo diIVA, avendo rilevato la vendita di prodotti sottocosto.

I soci eranoanche destinatari degli avvisi di accertamento n.

TR6010101505/2015,n.TR6010101509/2015 e n.TR6010101507/2015 di rettifica del lororeddito.2. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, adita daisoci che impugnavano sia l’avviso societario che gli avvisi di rettificadel reddito ricevuti a titolo personale, in accoglimento dell’eccezioneproposta dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.546/1992, dichiarava improcedibili i ricorsi avanzati in proprio, inquanto depositati prima del decorso del termine previsto per laprocedura di mediazione tributaria, ed accoglieva il ricorso propostoavverso l’avviso societario rilevando l’illegittimità dell’accertamentoinduttivo; infine, compensava le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello condannando l’Ufficio al pagamento dellespese di lite, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento neiconfronti della società estinta avvenuta il 16/12/2015 dovesse essereconsiderata tamquam non esset in applicazione dell’art. 2495 c.c.,come modificato dal d.lgs. 6/2003.4.

L’Agenzia delle Entrate deposita ricorso per cassazioneaffidandolo a sei motivi.

I contribuenti depositano con controricorso.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.

In data 10/3/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato hadepositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizioneagevolata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. 130/2022.6.

Le parti non hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per aver deciso lacontroversia sulla base di un motivo di censura proposto dallacontroparte per la prima volta in appello e, precisamente, nellememorie integrative successive all’atto di costituzione.1.1.

L’Agenzia delle Entrate rileva la tardività dell’eccezione dinullità dell’accertamento per difetto di capacità processuale dellasocietà estinta e, di conseguenza, di inesistenza giuridica del processosvolto anche nei confronti di detta società, in quanto l’eccezione è statasollevata soltanto nel corso del giudizio di appello e, precisamente,nella memoria di costituzione di nuovo difensore in violazione dell’art.57 del d.lgs. 546/1992.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 36,comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.2.1.

L’Agenzia, in subordine, ritiene che la motivazione dellasentenza impugnata sia apparente poiché, dopo essersi soffermatasull’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema diestinzione delle società di persone, la Commissione TributariaRegionale non ha in alcun modo collegato alla vicenda concreta leargomentazioni esposte in punto di diritto e non ha esposto gli elementiposti a fondamento della sua decisione.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c. nel testo ratione temporis vigente.3.1.

In subordine, l’Agenzia rileva l’illegittimità della pretesaimpositiva per difetto di capacità processuale della società estinta.

Adavviso della ricorrente, l’errore nel quale è incorsa la CommissioneRegionale Tributaria consiste nel non aver considerato che il giudizioera stato introdotto in primo grado direttamente dai soci, in proprio equali soci della società, l’appello poi era stato rivolto nei confronti deisoci e notificato al loro difensore costituito ed i soci si erano costituitiin giudizio.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c., nel testo ratione temporis vigente, quantoall’individuazione dei soggetti destinatari dell’avviso di accertamento.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente applicatoal caso di specie i principi dettati in relazione ai provvedimentiimpositivi emessi e notificati unicamente nei confronti della societàestinta, laddove invece l’avviso era rivolto direttamente ai soci, in essosi dava atto della cancellazione della società a far data dal 13/7/2010e della possibilità di richiedere gli importi dovuti direttamente ai socida parte dei creditori insoddisfatti, tenuto conto della responsabilitàillimitata dei due soci accomandatari e della responsabilità entro i limitidella propria quota di partecipazione del socio accomandante.5.

Con il quinto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art. 156 c.p.c., stantela sanatoria di eventuali vizi della notifica dell’avviso di accertamento,in quanto impugnato ritualmente e tempestivamente dai tutti i soci chene erano i diretti destinatari.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1.

Nel giudizio di primo grado non è stato in alcun modocontestato il difetto di notifica dell’atto impositivo con particolareriguardo alla notifica eseguita nei confronti dei soci, destinatarianch’essi del provvedimento, i quali, in ogni caso, hanno impugnatoritualmente e tempestivamente l’avviso di accertamento, conconseguente automatica sanatoria di eventuali vizi della notifica aisensi dell’art. 156 c.p.c.6.

Con il sesto motivo di ricorso (indicato come motivo 4) l’Agenziadelle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per nonaver la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.6.1.

In subordine, l’Agenzia rileva che la Commissione TributariaRegionale ha omesso di considerare la circostanza decisiva che avrebbecondotto ad una decisione di diverso tenore e cioè che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.7.

In via preliminare si dà atto che in data 9/1/2023 nel presentegiudizio sono state depositate le domande di definizione dellecontroversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ai sensidell’art. 5 della l. 130/2022 presentate nell’interesse della società“[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e [OSCURATO:PERSONA]” e nell’interesse deisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con allegati modellidi pagamento per la società e per quest’ultima socia).In data 10/3/2023, con riferimento alle domande proposte dai soci,l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato istanza di trattazionea seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensiNumero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’art. 5, comma 12, della legge 130/2022, allegando lecomunicazioni della competente [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate.In particolare, le procedure di definizione nei confronti dei sociavevano avuto esito negativo poiché la statuizione di improcedibilitàdei ricorsi presentati in primo grado avverso gli avvisi di rettifica deiredditi notificati direttamente nei confronti dei soci non era stataimpugnata.Il giudizio di cassazione non era dunque pendente anche neiconfronti dei soci e con riferimento agli avvisi personalmente notificati,per cui la domanda di definizione per la posizione dei soci non eracollegata ad alcuna controversia e, non sussistendo il presuppostoprevisto dall’art. 5 della citata legge, quale quello della pendenza delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022,l’Agenzia aveva espresso ili diniego.In relazione agli avvisi notificati ai singoli soci, infatti, si è formatoil giudicato, come si evince pacificamente dagli atti, attesa lairretrattabilità della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primogrado.Il presente giudizio, dunque, riguarda unicamente l’avvisosocietario.Con riferimento alla società, come detto, risulta la presentazionedella domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 5,comma 1, della legge 130/2022; è stato, altresì, depositato il modellodi pagamento che attesta il versamento dell’importo percentualeprevisto rispetto al valore della controversia rientrante nel limiteprevisto dalla citata disposizione normativa.Non risulta espresso diniego avverso la definizione agevolatarichiesta dalla società, né è pervenuta l’istanza di trattazione.8.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20269.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previstodall’ art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.10.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732).Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: estinzione delgiudizio - definizioneagevolata ai sensiSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. dell’art . 5 della legge130/2022Rosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22432/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di ex soci della estinta società “[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e– controricorrente –avversola sentenza n. 44/2020 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 27/09/2019 e depositata il 9/01/2020;Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

Con avviso di accertamento n.

TR6020101485/2015, notificatoil 23/12/2015 alla società e ai soci, l’Agenzia delle Entrate contestavaper l’anno di imposta 2010 alla società contribuente, cancellata dalregistro delle imprese in data 13/07/2010, maggiori redditi per euro2.389,00, imputabili ai soci, e per euro 32.725,00, dovuti a titolo diIVA, avendo rilevato la vendita di prodotti sottocosto.

I soci eranoanche destinatari degli avvisi di accertamento n.

TR6010101505/2015,n.TR6010101509/2015 e n.TR6010101507/2015 di rettifica del lororeddito.2. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, adita daisoci che impugnavano sia l’avviso societario che gli avvisi di rettificadel reddito ricevuti a titolo personale, in accoglimento dell’eccezioneproposta dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.546/1992, dichiarava improcedibili i ricorsi avanzati in proprio, inquanto depositati prima del decorso del termine previsto per laprocedura di mediazione tributaria, ed accoglieva il ricorso propostoavverso l’avviso societario rilevando l’illegittimità dell’accertamentoinduttivo; infine, compensava le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello condannando l’Ufficio al pagamento dellespese di lite, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento neiconfronti della società estinta avvenuta il 16/12/2015 dovesse essereconsiderata tamquam non esset in applicazione dell’art. 2495 c.c.,come modificato dal d.lgs. 6/2003.4.

L’Agenzia delle Entrate deposita ricorso per cassazioneaffidandolo a sei motivi.

I contribuenti depositano con controricorso.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.

In data 10/3/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato hadepositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizioneagevolata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. 130/2022.6.

Le parti non hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per aver deciso lacontroversia sulla base di un motivo di censura proposto dallacontroparte per la prima volta in appello e, precisamente, nellememorie integrative successive all’atto di costituzione.1.1.

L’Agenzia delle Entrate rileva la tardività dell’eccezione dinullità dell’accertamento per difetto di capacità processuale dellasocietà estinta e, di conseguenza, di inesistenza giuridica del processosvolto anche nei confronti di detta società, in quanto l’eccezione è statasollevata soltanto nel corso del giudizio di appello e, precisamente,nella memoria di costituzione di nuovo difensore in violazione dell’art.57 del d.lgs. 546/1992.2.

Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 36,comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.2.1.

L’Agenzia, in subordine, ritiene che la motivazione dellasentenza impugnata sia apparente poiché, dopo essersi soffermatasull’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema diestinzione delle società di persone, la Commissione TributariaRegionale non ha in alcun modo collegato alla vicenda concreta leargomentazioni esposte in punto di diritto e non ha esposto gli elementiposti a fondamento della sua decisione.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c. nel testo ratione temporis vigente.3.1.

In subordine, l’Agenzia rileva l’illegittimità della pretesaimpositiva per difetto di capacità processuale della società estinta.

Adavviso della ricorrente, l’errore nel quale è incorsa la CommissioneRegionale Tributaria consiste nel non aver considerato che il giudizioera stato introdotto in primo grado direttamente dai soci, in proprio equali soci della società, l’appello poi era stato rivolto nei confronti deisoci e notificato al loro difensore costituito ed i soci si erano costituitiin giudizio.4.

Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c., nel testo ratione temporis vigente, quantoall’individuazione dei soggetti destinatari dell’avviso di accertamento.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente applicatoal caso di specie i principi dettati in relazione ai provvedimentiimpositivi emessi e notificati unicamente nei confronti della societàestinta, laddove invece l’avviso era rivolto direttamente ai soci, in essosi dava atto della cancellazione della società a far data dal 13/7/2010e della possibilità di richiedere gli importi dovuti direttamente ai socida parte dei creditori insoddisfatti, tenuto conto della responsabilitàillimitata dei due soci accomandatari e della responsabilità entro i limitidella propria quota di partecipazione del socio accomandante.5.

Con il quinto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art. 156 c.p.c., stantela sanatoria di eventuali vizi della notifica dell’avviso di accertamento,in quanto impugnato ritualmente e tempestivamente dai tutti i soci chene erano i diretti destinatari.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1.

Nel giudizio di primo grado non è stato in alcun modocontestato il difetto di notifica dell’atto impositivo con particolareriguardo alla notifica eseguita nei confronti dei soci, destinatarianch’essi del provvedimento, i quali, in ogni caso, hanno impugnatoritualmente e tempestivamente l’avviso di accertamento, conconseguente automatica sanatoria di eventuali vizi della notifica aisensi dell’art. 156 c.p.c.6.

Con il sesto motivo di ricorso (indicato come motivo 4) l’Agenziadelle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per nonaver la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.6.1.

In subordine, l’Agenzia rileva che la Commissione TributariaRegionale ha omesso di considerare la circostanza decisiva che avrebbecondotto ad una decisione di diverso tenore e cioè che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.7.

In via preliminare si dà atto che in data 9/1/2023 nel presentegiudizio sono state depositate le domande di definizione dellecontroversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ai sensidell’art. 5 della l. 130/2022 presentate nell’interesse della società“[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e [OSCURATO:PERSONA]” e nell’interesse deisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con allegati modellidi pagamento per la società e per quest’ultima socia).In data 10/3/2023, con riferimento alle domande proposte dai soci,l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato istanza di trattazionea seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensiNumero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’art. 5, comma 12, della legge 130/2022, allegando lecomunicazioni della competente [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate.In particolare, le procedure di definizione nei confronti dei sociavevano avuto esito negativo poiché la statuizione di improcedibilitàdei ricorsi presentati in primo grado avverso gli avvisi di rettifica deiredditi notificati direttamente nei confronti dei soci non era stataimpugnata.Il giudizio di cassazione non era dunque pendente anche neiconfronti dei soci e con riferimento agli avvisi personalmente notificati,per cui la domanda di definizione per la posizione dei soci non eracollegata ad alcuna controversia e, non sussistendo il presuppostoprevisto dall’art. 5 della citata legge, quale quello della pendenza delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022,l’Agenzia aveva espresso ili diniego.In relazione agli avvisi notificati ai singoli soci, infatti, si è formatoil giudicato, come si evince pacificamente dagli atti, attesa lairretrattabilità della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primogrado.Il presente giudizio, dunque, riguarda unicamente l’avvisosocietario.Con riferimento alla società, come detto, risulta la presentazionedella domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 5,comma 1, della legge 130/2022; è stato, altresì, depositato il modellodi pagamento che attesta il versamento dell’importo percentualeprevisto rispetto al valore della controversia rientrante nel limiteprevisto dalla citata disposizione normativa.Non risulta espresso diniego avverso la definizione agevolatarichiesta dalla società, né è pervenuta l’istanza di trattazione.8.

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20269.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previstodall’ art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.10.

L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22432/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di ex soci della estinta società “[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e– controricorrente –avversola sentenza n. 44/2020 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 27/09/2019 e depositata il 9/01/2020;Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. Con avviso di accertamento n. TR6020101485/2015, notificatoil 23/12/2015 alla società e ai soci, l’Agenzia delle Entrate contestavaper l’anno di imposta 2010 alla società contribuente, cancellata dalregistro delle imprese in data 13/07/2010, maggiori redditi per euro2.389,00, imputabili ai soci, e per euro 32.725,00, dovuti a titolo diIVA, avendo rilevato la vendita di prodotti sottocosto. I soci eranoanche destinatari degli avvisi di accertamento n. TR6010101505/2015,n.TR6010101509/2015 e n.TR6010101507/2015 di rettifica del lororeddito.2. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, adita daisoci che impugnavano sia l’avviso societario che gli avvisi di rettificadel reddito ricevuti a titolo personale, in accoglimento dell’eccezioneproposta dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.546/1992, dichiarava improcedibili i ricorsi avanzati in proprio, inquanto depositati prima del decorso del termine previsto per laprocedura di mediazione tributaria, ed accoglieva il ricorso propostoavverso l’avviso societario rilevando l’illegittimità dell’accertamentoinduttivo; infine, compensava le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello condannando l’Ufficio al pagamento dellespese di lite, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento neiconfronti della società estinta avvenuta il 16/12/2015 dovesse essereconsiderata tamquam non esset in applicazione dell’art. 2495 c.c.,come modificato dal d.lgs. 6/2003.4. L’Agenzia delle Entrate deposita ricorso per cassazioneaffidandolo a sei motivi. I contribuenti depositano con controricorso.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265. In data 10/3/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato hadepositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizioneagevolata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. 130/2022.6. Le parti non hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per aver deciso lacontroversia sulla base di un motivo di censura proposto dallacontroparte per la prima volta in appello e, precisamente, nellememorie integrative successive all’atto di costituzione.1.1. L’Agenzia delle Entrate rileva la tardività dell’eccezione dinullità dell’accertamento per difetto di capacità processuale dellasocietà estinta e, di conseguenza, di inesistenza giuridica del processosvolto anche nei confronti di detta società, in quanto l’eccezione è statasollevata soltanto nel corso del giudizio di appello e, precisamente,nella memoria di costituzione di nuovo difensore in violazione dell’art.57 del d.lgs. 546/1992.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 36,comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.2.1. L’Agenzia, in subordine, ritiene che la motivazione dellasentenza impugnata sia apparente poiché, dopo essersi soffermatasull’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema diestinzione delle società di persone, la Commissione TributariaRegionale non ha in alcun modo collegato alla vicenda concreta leargomentazioni esposte in punto di diritto e non ha esposto gli elementiposti a fondamento della sua decisione.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c. nel testo ratione temporis vigente.3.1. In subordine, l’Agenzia rileva l’illegittimità della pretesaimpositiva per difetto di capacità processuale della società estinta. Adavviso della ricorrente, l’errore nel quale è incorsa la CommissioneRegionale Tributaria consiste nel non aver considerato che il giudizioera stato introdotto in primo grado direttamente dai soci, in proprio equali soci della società, l’appello poi era stato rivolto nei confronti deisoci e notificato al loro difensore costituito ed i soci si erano costituitiin giudizio.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c., nel testo ratione temporis vigente, quantoall’individuazione dei soggetti destinatari dell’avviso di accertamento.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente applicatoal caso di specie i principi dettati in relazione ai provvedimentiimpositivi emessi e notificati unicamente nei confronti della societàestinta, laddove invece l’avviso era rivolto direttamente ai soci, in essosi dava atto della cancellazione della società a far data dal 13/7/2010e della possibilità di richiedere gli importi dovuti direttamente ai socida parte dei creditori insoddisfatti, tenuto conto della responsabilitàillimitata dei due soci accomandatari e della responsabilità entro i limitidella propria quota di partecipazione del socio accomandante.5. Con il quinto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art. 156 c.p.c., stantela sanatoria di eventuali vizi della notifica dell’avviso di accertamento,in quanto impugnato ritualmente e tempestivamente dai tutti i soci chene erano i diretti destinatari.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1. Nel giudizio di primo grado non è stato in alcun modocontestato il difetto di notifica dell’atto impositivo con particolareriguardo alla notifica eseguita nei confronti dei soci, destinatarianch’essi del provvedimento, i quali, in ogni caso, hanno impugnatoritualmente e tempestivamente l’avviso di accertamento, conconseguente automatica sanatoria di eventuali vizi della notifica aisensi dell’art. 156 c.p.c.6. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come motivo 4) l’Agenziadelle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per nonaver la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.6.1. In subordine, l’Agenzia rileva che la Commissione TributariaRegionale ha omesso di considerare la circostanza decisiva che avrebbecondotto ad una decisione di diverso tenore e cioè che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.7. In via preliminare si dà atto che in data 9/1/2023 nel presentegiudizio sono state depositate le domande di definizione dellecontroversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ai sensidell’art. 5 della l. 130/2022 presentate nell’interesse della società“[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e [OSCURATO:PERSONA]” e nell’interesse deisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con allegati modellidi pagamento per la società e per quest’ultima socia).In data 10/3/2023, con riferimento alle domande proposte dai soci,l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato istanza di trattazionea seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensiNumero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’art. 5, comma 12, della legge 130/2022, allegando lecomunicazioni della competente [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate.In particolare, le procedure di definizione nei confronti dei sociavevano avuto esito negativo poiché la statuizione di improcedibilitàdei ricorsi presentati in primo grado avverso gli avvisi di rettifica deiredditi notificati direttamente nei confronti dei soci non era stataimpugnata.Il giudizio di cassazione non era dunque pendente anche neiconfronti dei soci e con riferimento agli avvisi personalmente notificati,per cui la domanda di definizione per la posizione dei soci non eracollegata ad alcuna controversia e, non sussistendo il presuppostoprevisto dall’art. 5 della citata legge, quale quello della pendenza delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022,l’Agenzia aveva espresso ili diniego.In relazione agli avvisi notificati ai singoli soci, infatti, si è formatoil giudicato, come si evince pacificamente dagli atti, attesa lairretrattabilità della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primogrado.Il presente giudizio, dunque, riguarda unicamente l’avvisosocietario.Con riferimento alla società, come detto, risulta la presentazionedella domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 5,comma 1, della legge 130/2022; è stato, altresì, depositato il modellodi pagamento che attesta il versamento dell’importo percentualeprevisto rispetto al valore della controversia rientrante nel limiteprevisto dalla citata disposizione normativa.Non risulta espresso diniego avverso la definizione agevolatarichiesta dalla società, né è pervenuta l’istanza di trattazione.8. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20269. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previstodall’ art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.10. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732).Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: estinzione delgiudizio - definizioneagevolata ai sensiSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. dell’art . 5 della legge130/2022Rosanna [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCesare [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Andrea [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22432/2020 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di ex soci della estinta società “[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e– controricorrente –avversola sentenza n. 44/2020 pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Molise in data 27/09/2019 e depositata il 9/01/2020;Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. Con avviso di accertamento n. TR6020101485/2015, notificatoil 23/12/2015 alla società e ai soci, l’Agenzia delle Entrate contestavaper l’anno di imposta 2010 alla società contribuente, cancellata dalregistro delle imprese in data 13/07/2010, maggiori redditi per euro2.389,00, imputabili ai soci, e per euro 32.725,00, dovuti a titolo diIVA, avendo rilevato la vendita di prodotti sottocosto. I soci eranoanche destinatari degli avvisi di accertamento n. TR6010101505/2015,n.TR6010101509/2015 e n.TR6010101507/2015 di rettifica del lororeddito.2. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, adita daisoci che impugnavano sia l’avviso societario che gli avvisi di rettificadel reddito ricevuti a titolo personale, in accoglimento dell’eccezioneproposta dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 17 del d.lgs.546/1992, dichiarava improcedibili i ricorsi avanzati in proprio, inquanto depositati prima del decorso del termine previsto per laprocedura di mediazione tributaria, ed accoglieva il ricorso propostoavverso l’avviso societario rilevando l’illegittimità dell’accertamentoinduttivo; infine, compensava le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello condannando l’Ufficio al pagamento dellespese di lite, rilevando che la notifica dell’avviso di accertamento neiconfronti della società estinta avvenuta il 16/12/2015 dovesse essereconsiderata tamquam non esset in applicazione dell’art. 2495 c.c.,come modificato dal d.lgs. 6/2003.4. L’Agenzia delle Entrate deposita ricorso per cassazioneaffidandolo a sei motivi. I contribuenti depositano con controricorso.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265. In data 10/3/2023 l’Avvocatura Generale dello Stato hadepositato istanza di trattazione a seguito di diniego alla definizioneagevolata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 12, della L. 130/2022.6. Le parti non hanno presentato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 57 del d.lgs. 546/1992, per aver deciso lacontroversia sulla base di un motivo di censura proposto dallacontroparte per la prima volta in appello e, precisamente, nellememorie integrative successive all’atto di costituzione.1.1. L’Agenzia delle Entrate rileva la tardività dell’eccezione dinullità dell’accertamento per difetto di capacità processuale dellasocietà estinta e, di conseguenza, di inesistenza giuridica del processosvolto anche nei confronti di detta società, in quanto l’eccezione è statasollevata soltanto nel corso del giudizio di appello e, precisamente,nella memoria di costituzione di nuovo difensore in violazione dell’art.57 del d.lgs. 546/1992.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost, dell’art. 36,comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.2.1. L’Agenzia, in subordine, ritiene che la motivazione dellasentenza impugnata sia apparente poiché, dopo essersi soffermatasull’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema diestinzione delle società di persone, la Commissione TributariaRegionale non ha in alcun modo collegato alla vicenda concreta leargomentazioni esposte in punto di diritto e non ha esposto gli elementiposti a fondamento della sua decisione.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c. nel testo ratione temporis vigente.3.1. In subordine, l’Agenzia rileva l’illegittimità della pretesaimpositiva per difetto di capacità processuale della società estinta. Adavviso della ricorrente, l’errore nel quale è incorsa la CommissioneRegionale Tributaria consiste nel non aver considerato che il giudizioera stato introdotto in primo grado direttamente dai soci, in proprio equali soci della società, l’appello poi era stato rivolto nei confronti deisoci e notificato al loro difensore costituito ed i soci si erano costituitiin giudizio.4. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la falsa applicazionedell’art. 2495 c.c., nel testo ratione temporis vigente, quantoall’individuazione dei soggetti destinatari dell’avviso di accertamento.4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha falsamente applicatoal caso di specie i principi dettati in relazione ai provvedimentiimpositivi emessi e notificati unicamente nei confronti della societàestinta, laddove invece l’avviso era rivolto direttamente ai soci, in essosi dava atto della cancellazione della società a far data dal 13/7/2010e della possibilità di richiedere gli importi dovuti direttamente ai socida parte dei creditori insoddisfatti, tenuto conto della responsabilitàillimitata dei due soci accomandatari e della responsabilità entro i limitidella propria quota di partecipazione del socio accomandante.5. Con il quinto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza e del procedimento per violazione dell’art. 156 c.p.c., stantela sanatoria di eventuali vizi della notifica dell’avviso di accertamento,in quanto impugnato ritualmente e tempestivamente dai tutti i soci chene erano i diretti destinatari.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20265.1. Nel giudizio di primo grado non è stato in alcun modocontestato il difetto di notifica dell’atto impositivo con particolareriguardo alla notifica eseguita nei confronti dei soci, destinatarianch’essi del provvedimento, i quali, in ogni caso, hanno impugnatoritualmente e tempestivamente l’avviso di accertamento, conconseguente automatica sanatoria di eventuali vizi della notifica aisensi dell’art. 156 c.p.c.6. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come motivo 4) l’Agenziadelle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per nonaver la [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.6.1. In subordine, l’Agenzia rileva che la Commissione TributariaRegionale ha omesso di considerare la circostanza decisiva che avrebbecondotto ad una decisione di diverso tenore e cioè che l’avviso diaccertamento era stato emesso e notificato direttamente nei confrontidei soci e che il procedimento era stato instaurato direttamente daquesti ultimi.7. In via preliminare si dà atto che in data 9/1/2023 nel presentegiudizio sono state depositate le domande di definizione dellecontroversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione ai sensidell’art. 5 della l. 130/2022 presentate nell’interesse della società“[OSCURATO:PERSONA] di Emilio e [OSCURATO:PERSONA]” e nell’interesse deisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con allegati modellidi pagamento per la società e per quest’ultima socia).In data 10/3/2023, con riferimento alle domande proposte dai soci,l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato istanza di trattazionea seguito di diniego alla definizione agevolata presentata ai sensiNumero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell’art. 5, comma 12, della legge 130/2022, allegando lecomunicazioni della competente [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate.In particolare, le procedure di definizione nei confronti dei sociavevano avuto esito negativo poiché la statuizione di improcedibilitàdei ricorsi presentati in primo grado avverso gli avvisi di rettifica deiredditi notificati direttamente nei confronti dei soci non era stataimpugnata.Il giudizio di cassazione non era dunque pendente anche neiconfronti dei soci e con riferimento agli avvisi personalmente notificati,per cui la domanda di definizione per la posizione dei soci non eracollegata ad alcuna controversia e, non sussistendo il presuppostoprevisto dall’art. 5 della citata legge, quale quello della pendenza delgiudizio dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 15 luglio 2022,l’Agenzia aveva espresso ili diniego.In relazione agli avvisi notificati ai singoli soci, infatti, si è formatoil giudicato, come si evince pacificamente dagli atti, attesa lairretrattabilità della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primogrado.Il presente giudizio, dunque, riguarda unicamente l’avvisosocietario.Con riferimento alla società, come detto, risulta la presentazionedella domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 5,comma 1, della legge 130/2022; è stato, altresì, depositato il modellodi pagamento che attesta il versamento dell’importo percentualeprevisto rispetto al valore della controversia rientrante nel limiteprevisto dalla citata disposizione normativa.Non risulta espresso diniego avverso la definizione agevolatarichiesta dalla società, né è pervenuta l’istanza di trattazione.8. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto.Numero registro generale 22432/2020Numero sezionale 63/2026Numero di raccolta generale 7031/2026Data pubblicazione 24/03/20269. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate come previstodall’ art. 5, comma 5, della l. 130/2022, per cui nulla va disposto.10. L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris