CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati giudicati con tre diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto discorsivo, contenente esposizione di circostanze di fatto e totalmente privo di autosufficienza con riferimento al percorso processuale di cui si riferisce. In nessun modo viene, comunque, dimostrata la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p amento delle r•••, spese processuali e Eir:S=rpolin della somma di euro 3.00CN la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore I P esi