CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 29966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 marzo 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto - nella specie, il mancato riconoscimento dello spaccio di lieve entità di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 - là dove tale vizio non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, al ricorrente è contestato anche il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, con il ruolo di capo e promotore, il che rende non ictu °cui/ evidente la lieve entità delle condotte di cessione, anche al confronto con altri imputati, in particolare Berriola, che di tale reato non risponde. Ritenuto che l'erronea qualificazione del fatto non può essere dedotta facendo riferimento alla diversa qualificazione intervenuta, per i medesimi fatti contestati (ai capi 18 e 19) nei confronti del concorrente Berriola, atteso che l'esito del giudizio nei confronti di quest'ultimo non preclude una autonoma valutazione a carico del ricorrente, anche in considerazione del più ampio contesto nel quale si inserisce la condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il consigliere estensore Il yte