CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 10504/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22398/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena (essendo stata la pena base determinata nel doppio del mi- nimo edittale) e di mancata prevalenza delle due attenuanti applicate. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto motivatamente che la pena applicata (da ritenersi così determinata: previo riconoscimento delle atte- nuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen. equivalenti alle contestate aggra- vanti, pena base di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotta ex art.56 cod. pen. a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa) è del tutto congrua rispetto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed alle esigenze di individualizzazione della pena ex art. 27 Cost., atteso che: a. i numerosi precedenti penali anche specifici di [OSCURATO:PERSONA] (gravato da n. 12 condanne) impongono di discostarsi N. 22398/2022 R.G. nettamente dal minimo edittale, in quanto costituiscono indice di assai elevata capacità a delinquere, parametro da ritenersi preponderante (per la sua rilevanza) rispetto alla contenuta gravità del fatto quale si evince dall'oggetto materiale del tentato furto; b. correttamente è stata operata una diminuzione di un terzo ex art.56 cod. pen., in quanto l'avanzatissima fase esecutiva del reato (come sopra de- scritta sub 1) è ostativa ad una maggiore riduzione; Quanto alle attenuanti generiche (peraltro riconosciute solo per la condotta processuale dell'imputato come mediata dal difensore) e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per i giudici del gravame del merito correttamente sono state valutate equivalenti alle contestate aggravanti, in quanto un più favorevole giudi- zio ex art. 69 c.p. è precluso sia dai numerosi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], sia dalle circostanze di tempo e dalle modalità dell'azione (l'imputato ha agito in piena notte ed utilizzando apposito strumento atto allo scasso di cui si era previa- mente munito). La sentenza impugnata si presenta, pertanto, immune da vizi di legittimità, e rispettosa del richiamato dictum di Sez. 5 n. 33114/2020, Rv. 279838, secondo cui il giudizio di bilanciamento tra le circostanze può essere motivato "alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che oc- corra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati". 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 22398/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15