CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 24969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29969-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1503 SRL, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 126/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29969 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Premesso che: 1.il Tribunale di Pescara emetteva un decreto ingiuntivo in esito ad un procedimento monitorio promosso dalla srl [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale ad negotia della [OSCURATO:SOCIETA] cessionaria di un credito della spa [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2. l'Agenzia delle Entrate liquidava imposte di registro in misura fissa sia, ex art.37 d.P.R. 131/86 e 8 della tariffa parte I allegata al predetto d.P.R., sul decreto ingiuntivo sia, ex artt.22 e 40 d.P.R. 131/86 e 8 della tariffa citata, sull'atto, posto a base dell'ingiunzione, di cessione di credito; 3. la srl [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso limitatamente alla parte relativa all'imposta liquidata sull'atto enunciato ossia il contratto di cessione di credito tra [OSCURATO:SOCIETA] (cessionaria) e spa [OSCURATO:PERSONA] (cedente); 4. la CTP di Pescara accoglieva l'impugnazione ritenendo inapplicabile l'art.22 del d.P.R. per non esservi corrispondenza tra le parti dell'atto enunciante ossia il decreto ingiuntivo -le cui parti erano la [OSCURATO:SOCIETA] rappresentata dalla "procuratrice ad negotia" [OSCURATO:PERSONA] e il debitore ingiunto [OSCURATO:PERSONA]- e le parti dell'atto enunciato; 5.con la sentenza in epigrafe, la CTR dell'Abruzzo -chiamata a decidere dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate al fine di sentir dichiarare legittimo l'avviso de quo in integrale riforma della decisione di primo grado per dedotta violazione dell'art.22 cit. sotto il profilo della sussistenza del requisito soggettivo della identità delle parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato attesa la presenza in entrambi della [OSCURATO:SOCIETA] pur rappresentata nell'atto enunciante dalla "procuratrice ad negotia" [OSCURATO:PERSONA]- ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art.22, "per enunciazione deve intendersi l'espresso richiamo dei contraenti al negozio contenuto in un atto scritto o un contratto verbale dagli stessi posto in essere. Nell'enunciazione devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato secondo gli effetti che è idoneo a produrre"; 6. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone cinque motivi di ricorso) 0) «A-5 CIPtA 7. !t parta privatk&imast(intimatk; considerato che: 1. con i primi due motivi di ricorso viene denunciato, sotto il profilo della mera apparenza della motivazione e sotto il profilo della "omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato", che la CTR, essendo stata chiamata a decidere della questione della legittimità dell'applicazione dell'art.22 d.P.R. 131/86 nell'ipotesi di solo parziale coincidenza soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato, abbia respinto l'appello sulla base di una affermazione non attinente a detta questione. I motivi sono correlati alla parte della affermazione, riportata al punto 5 della superiore premessa, in cui è detto che "nell'enunciazione devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato secondo gli effetti che è idoneo a produrre"; 2. con il terzo motivo di ricorso viene denunciato, sotto la rubrica di "violazione e o falsa applicazione dell'art.22 del d.P.R. 131/86, con riferimento all'art.112 e 115 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1, n.4, c.p.c.", che la CTR abbia errato nel confermare la decisione di primo grado laddove invece, pur una volta esclusa la debenza dell'imposta sull'atto enunciato, avrebbe dovuto riformare detta decisione confermando la debenza -mai contestata- dell'imposta sull'atto enunciante; 3. con il quarto motivo di ricorso -proposto per l'ipotesi in cui "la decisione oggetto di gravame debba essere interpretata come imp icita conferma delle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure"- viene denunciata la "violazione e o falsa applicazione" degli artt. 22, 37, 40 d.P.R. 131/86, 3 e 10 d.P.R. 633/72, con riferimento agli artt. 1260-1265 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n.3, c.p.c.". La ricorrente sostiene la tesi per cui, al contrario di quanto ritenuto dalla CTP, ai fini della applicazione del citato art.22 non è necessaria una "perfetta identità e coincidenza formale tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato" "non essendo esclusa la configurabilità dell'istituto della enunciazione dall'eventuale presenza nell'atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alla parti della disposizione enunciata"; 4. con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la "violazione e o falsa - applicazione" degli artt. 22 d.P.R. 131/86, e degli artt.1260-1265 c.c., in relazione all'art.360 comma 1, n.3, c.p.c." per avere la CTR affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art.22, è necessario che nell'atto enunciante siano riprodotti tutti gli elementi essenziali dell'atto enunciato, mentre sarebbe stato corretto affermare che nell'atto enunciante devono essere contenuti elementi tali da consentire l'identificazione della convenzione enunciata; 5. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché sono riferiti alla seconda parte della affermazione posta dalla CTR a base della decisione e trascurano la prima parte. La CTR ha infatti sì affermato che "per enunciazione deve intendersi l'espresso richiamo dei contraenti al negozio contenuto in un atto scritto o un contratto verbale dagli stessi posto in essere. Nell'enunciazione devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla struttura originali, di modo che l'imposta possa essere applicata anche sul negozio enunciato secondo gli effetti che è idoneo a produrre". I motivi sono riferiti alla frase compresa tra le parole "Nell'enunciazione devono essere ..." e la parola "produrre". Questa frase non è attinente alla questione della legittimità dell'applicazione dell'art.22 d.P.R. 131/86 nell'ipotesi di solo parziale coincidenza soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato. Tuttavia la prima parte dell'affermazione della CTR, laddove è detto che per enunciazione deve intendersi il richiamo fatto ad un atto posto in essere "dagli stessi contraenti" dell'atto in cui il richiamo è contenuto, attiene alla suddetta questione e vale a spiegare la ragione per cui la CTR ha ritenuto non applicabile l'art.22 del d.P.R. 131/86 al caso di specie; 6. si tratta a questo punto di esaminare la fondatezza del quarto motivo di ricorso che fa leva sulla mancata corrispondenza tra le parti processuali del provvedimento giudiziario sottoposto a registrazione e quelle dell'atto enunciato. 6.1. L'art. 22 del d.P.R. 131 del 1986 recita: «Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di 6 cui all'art. 69. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita». 6.2. Premesso che l'atto contenente l'enunciazione, di cui si fa menzione nel primo comma, comprende anche decreti ingiuntivi, la CTR, correttamente, ha escluso l'applicabilità dell'art.22 del d.P.R. 131 del 1986 nel caso di specie in cui le parti del giudizio monitorio ([OSCURATO:SOCIETA], creditore procedente, e [OSCURATO:PERSONA], debitore ingiunto) sono diverse da quelle del contratto di cessione del credito ([OSCURATO:PERSONA] spa,, cedente, e [OSCURATO:SOCIETA] cessionaria). Sul punto, proprio con riferimento all'ipotesi di diversità tra i soggetti dell'atto enunciato, costituito da cessione del credito, e quelli del decreto ingiuntivo, questa Corte, Sez. 6-5, con ordinanza n. 14417 del 25 maggio 2021, sulla scorta della sentenza n.16662 del 2020 a sua volta in linea con la precedente pronuncia n.1125 del 2000, ha ribadito che «il richiamo effettuato da un decreto ingiuntivo ad un ricorso giudiziale nel quale si fa riferimento ad una cessione di crediti effettuata tra soggetti diversi dal debitore ingiunto evidenzia un'enunciazione indiretta di atti, ma esclude l'identità tra le parti dei distinti atti non presentati alla registrazione, escludendo conseguentemente la tassazione dell'atto di cessione di crediti precedentemente non sottoposto a registrazione al momento della presentazione del decreto ingiuntivo, per carenza delle condizioni di identità soggettiva". 6.3. Alla luce di quanto precede il quarto motivo di ricorso va dichiarato infondato e va rigettato; • 7. il quinto motivo di ricorso resta assorbito; 8. è invece fondato il terzo motivo di ricorso. E' indiscusso che l'odierna intimata aveva, con l'originario ricorso, fatto valere l'illegittimità dell'avviso di liquidazione e chiesto l'annullamento dell'avviso solo per quanto riferito alla cessione di credito (come atto enunciato) e non anche per quanto riferito al decreto ingiuntivo. La CTR, con il confermare la decisione della CTP di annullamento integrale dell'avviso ha violato l'art.112 c.p.c.; 9. in definitiva, da quanto detto consegue l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, l'inammissibilità dei primi due motivi, il rigetto del quarto con assorbimento del quinto; 10. la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere decisa nel merito dichiarandosi che l'avviso impugnato deve essere annullato per quanto riferito all'imposta applicata sul contratto di cessione di credito tra [OSCURATO:PERSONA]Citifin, spa, cedente, e [OSCURATO:SOCIETA] cessionaria, posto a base del decreto ingiuntivo tassato; 11. le spese dell'intero processo, sia per i gradi di merito che per il presente giudizio di legittimità, sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e il secondo motivo, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e decide nel merito annullando l'avviso di liquidazione oggetto di causa per quanto riferito a