Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01785/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13733/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoNicolò de Marco; -ricorrente - contro -) Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Ministero della Cultura, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diBari 12 maggio 2023 n. 766 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: (A) corrispondenza tra chiesto e pronunciato -nozione - criteri di accertamento - (B) Responsabilità della P.A. - domanda di danno da confisca di immobile poi revocata -domanda di riduzione in pristino in corso di causa -ammissibilità - condizioni.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025

2. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] (il quale verrà a mancare nel corso del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dapprima dalla vedova e poi, dopo la scomparsa anche di quest’ultima, dal figlio ed erede [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Bari, esponendo che: -) era proprietario di un terreno sito a Bari, località “[OSCURATO:PERSONA]”, con accesso dalla via [OSCURATO:PERSONA] n. 90, esteso per 1.420 metri quadrati; -) la suddetta area fu ricompresa in un comparto edificatorio inserito in un più ampio progetto di lottizzazione, presentato da terzi, ed approvato dal Comune di Bari nel 1992; -) dopo che i promotori del piano di lottizzazione ebbero ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative ed edificato una notevole cubatura, la locale Procura della Repubblica sottopose a sequestro gli immobili ivi realizzati e l’intera area, contestando ai costruttori il reato di lottizzazione abusiva; -) nell’area sequestrata risultò incluso anche il fondo dell’attore; -) l’area e gli immobili suddetti vennero quindi confiscati, trasferiti al patrimonio comunale e trasformati in parco pubblico; -) l’avvio di questo imponente e vano progetto edilizio fu reso possibile dalla colposa condotta dell’amministrazione comunale, la quale autorizzò la costruzione con provvedimenti amministrativi contrastanti con la normativa ambientale e gli strumenti urbanistici; -) tale condotta colposa aveva privato l’attore della detenzione del proprio fondo e dell’utile che da esso ritraeva.

Concluse pertanto chiedendo la condanna del Comune di Bari alla restituzione del fondo ed al risarcimento del danno derivato dalla indisponibilità di esso.

2. Il Comune di Bari si costituì negando la propria responsabilità e, in subordine, chiedendo di essere manlevato dalle società che avevano proceduto alla lottizzazione (le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), nonché dal Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che anche le suddette amministrazioni, con la propria inerzia, avessero N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 contribuito alla produzione del danno.

Chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa i quattro soggetti appena indicati.

La domanda di manleva sarà abbandonata dal Comune in grado di appello.

3. Tutte e quattro le parti chiamate in causa si costituirono contestando la domanda.

4. Nelle more del giudizio di primo grado il competente Tribunale penale revocò la confisca del fondo già appartenuto ad [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinò la restituzione.

Conclusa l’istruttoria, l’attore precisò le proprie conclusioni chiedendo: “a) [la condanna] in forma specifica [del] Comune di Bari mediante restituzione del suolo nella stessa situazione di fatto al momento della confisca, (previo sgombero dell’occupazione abusiva ed eliminazione di servitù pubblica), atteso che il suolo è ancora occupato abusivamente dal Comune; inoltre b) per equivalente somma di denaro, per il periodo di indisponibilità del suolo già richiesto sub n.1 e nel caso di responsabilità di terzi chiamati, in solido tra loro ed il Comune di Bari”.

5. Con sentenza 5.6.2019 n. 2384 il Tribunale di Bari: -) dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, sul presupposto che la competente autorità giudiziaria penale aveva revocato la confisca del suolo; -) condannò il Comune di Bari al risarcimento del danno da indisponibilità del suolo, quantificato in euro 27.706,05; -) rigettò le domande di manleva proposte dal Comune di Bari nei confronti dei terzi chiamati in causa.

6. Il Tribunale motivò la propria decisione nel modo che segue: a) durante la pendenza della lite la Corte europea dei diritti dell’uomo, adìta dai proprietari degli immobili edificati su fondi limitrofi a quello N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dell’attore, ed anch’essi oggetto di confisca, aveva condannato l’Italia per avere consentito la confisca in danno di soggetti di cui non era stata accertata la colpa; b) dal momento della confisca (2001) al momento in cui lo Stato italiano fu condannato dalla CEDU (2009) non poteva esservi responsabilità del Comuneper la lesione del diritto dominicale , perché il danno era stato causato “solo” dal provvedimento di confisca emesso dell’[OSCURATO:PERSONA]; c) dal 2009 (decisione della Corte di Strasburgo) in poi “la detenzione del fondo di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Comune di Bari divenne illecita”(tale è il senso che, ad avviso di questa Corte, deve darsi al passo di cui a p. 10, § 8.2, della sentenza di primo grado); d) tuttavia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato al giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il danno sofferto de die in diem per la perdita del possesso doveva conteggiarsi a partire dall’entrata in vigore della l. 3.8.2009 n. 102, con la quale lo Stato italiano si adeguò alla decisione della suddetta Corte.

Ad avviso del Tribunale, infatti, solo da tale momento sorse l’obbligo restitutorio in capo al Comune; e) di conseguenza il danno patito dall’attore si doveva liquidare, ad instar di quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo nel giudizio dinanzi ad essa promosso da altri soggetti per i medesimi fatti, in misura pari all’interesse legale calcolato sul valore del suolo, dalla pronuncia della sentenza CEDU alla decisione del Tribunale.

7. La sentenza fu appellata in via principale dal Comune di Bari ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] in appello restarono contumaci.

8. Con sentenza 12.5.2023 n. 766 la Corte d’appello di Bari accolse il gravame del Comune, mentre l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in parte fu dichiarato assorbito ed in parte rigettato.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025

9. Accogliendo il gravame proposto dal Comune, la Corte d’appello dichiarò nulla la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse accolto la domanda in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall’attore.

In particolare, secondo la Corte d’appello: -) l’attore aveva chiesto che il Comune di Bari fosse condannato al risarcimento del danno per avere illegittimamente autorizzato una lottizzazione che la legge non consentiva, provocando in tal modo la successiva confisca del fondo di proprietà dell’attore; -) il Tribunale invece condannò il Comune di Bari al risarcimento del danno causato “dalla confisca in quanto atto in sé illegittimo” (p. 15 della sentenza impugnata).

10. In virtù della motivazione appena riassunta la Corte d’appello dichiarò assorbiti il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ambedue concernenti la liquidazione del danno.

Il giudice d’appello ritenne tuttavia di aggiungere (così condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale) che il danno patito da [OSCURATO:PERSONA] tra il momento in cui gli fu confiscato il fondo (2001) ed il momento in cui la CEDU pronunciò la propria sentenza(2009) non fosse ascrivibile a responsabilità del Comune, per difetto del nesso di causa tra la condotta di quest’ultimo e la confisca disposta dal giudice penale.

11. La Corte d’appello, infine, ritenne infondato il motivo d’appello inteso a censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo (statuizione basata dal Tribunale sul provvedimento di revoca della confisca penale), ed a sostenere che fosse rimasta ancora sub iudice la domanda di riduzione in pristino del fondo.

Su questo punto la Corte d’appello ritenne che: -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato in primo grado alcuna domanda di condanna del Comune alla riduzione in pristino dell’area confiscata; N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) in ogni caso non aveva dimostrato quale fosse la condizione del fondo al momento della confisca, sì da consentire al giudicante di stabilire se davvero lo stato dei luoghi fosse mutato.

Pertanto -concluse la Corte d’appello - “ la domanda di restituzione del bene può dirsi soddisfatta dalla disposta revoca della confisca”.

12. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Comune di Bari e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi.

Il ricorrente ed il Comune di Bari hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c..

La violazione di tale norma da parte della Corte d’appello - sostiene il ricorrente - è consistita nell’affermare che il Tribunale per primo l’avesse violata.

Questa censura è suddivisa in due profili.

1.1. Sotto un primo aspetto, il ricorrente espone una censura così riassumibile: -) con l’atto introduttivo del giudizio l’attore chiese il risarcimento del danno “da indisponibilità del proprio fondo”; -) il “fatto costitutivo” della domanda di risarcimento del danno da perdita del godimento d’un immobile è rappresentato dal mero fatto della perdita, a prescindere dalla causa che l’abbia determinata; -) la “perdita del godimento del fondo” dunque era la causa petendi, ed essa rimase invariata; -) la circostanza che la perdita del godimento del fondo fosse ascrivibile alla perdurante detenzione protratta dopo la pronuncia di illegittimità della confisca,piuttosto che al rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del Comune,era irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda, in quanto in tutti e due i casi l’occupazione del fondo da parte del Comune sarebbe stata N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 priva d’un valido titolo giustificativo(così, nella sostanza, il ricorso, p. 19, § 1.2, e 21, § 1.3); -) i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in particolare, la sentenza con cui la CEDU ha ritenuto contraria all’art. 6 della Convenzione ed all’art. 1 del Protocollo una confisca che prescinda dall’accertamento della colpa del proprietario) non mutarono la suddetta causa petendi; -) la Corte d’appello ha motivato la propria decisione mutuandola da precedenti pronunce della medesima Corte, aventi però ad oggetto fattispecie concrete differenti.

1.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che in ogni caso la Corte d’appello ha malamente interpretato gli atti di causa, ed erroneamente ritenuto che l’attore non avesse prospettato e domandato la condanna del Comune per avere provocato con la propria condotta una confisca illegittima.

1.3. Il motivo è fondato.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta la minuziosa sovrapponibilità di ogni“capo” e di ogni “punto” della decisione con la domanda.

Infatti il divieto di pronunciare ultra od extra petita impedisce al giudice soltanto di: -) decidere su un’azione diversa da quella proposta dall’attore; -) attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto; -) porre a base della decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo.

L’art. 112 c.p.c. non impedisce invece al giudice di: -) qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dalle parti; -) ricostruire i fatti, alla luce delle prove emerse dall’istruttoria, in modo diverso rispetto a quello prospettato dalle parti, purché il risultato della ricostruzione si collochi sempre nell’àmbito della domanda per come individuabile; N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) accogliere la domanda per ragioni giuridiche diverse da quelle enunciate dall’attore, purché fondate su “fatti espressamente prospettati” dalle parti e risultanti dagli atti.

Tutti questi princìpi sono pacifici da tempo nella giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cass. Sez. 3, 12/11/2024, n. 29232; Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019; Cass. Sez. 3, 25/09/2009, n. 20652; Cass. Sez.

L., 12/08/2009, n. 18249; Cass. Sez. 2, 12/07/2005, n. 14552; Cass. Sez.

L., 12/10/1999, n. 11455; Cass. Sez.

L., 10/04/1997, n. 3100; Cass. Sez. 1, 11/11/1967, n. 2724; Cass. Sez. 3, 24/07/1965, n. 1739; Cass. Sez. 2, 16/07/1965, n. 1566; Cass. Sez. 1, 18/05/1964, n. 1219).

1.4. La sentenza qui impugnata ha ritenuto di ravvisare nella sentenza di primo grado uno iato tra petitume decisum.

Lo ha individuato nella condotta causativa di danno posta a fondamento, rispettivamente, della domanda e della sentenza.

Ha ritenuto che la domanda prospettò come causa del danno il colposo rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del Comune; mentre la sentenza ravvisò la causa del danno nella colposa e perdurante occupazione, da parte del Comune, del terreno di proprietà dell’attore anche dopo la sopravvenuta illegittimità della confisca.

1.5. Questa statuizione non è condivisibile.

Con l’atto introduttivo del giudizio [OSCURATO:PERSONA] dedusse tre fatti materiali: -) di essere proprietario d’un terreno; -) di averne perduto la proprietà e l’uso per fatto e colpa del Comune, consistita nell’avere illegittimamente autorizzato la lottizzazione dell’area, scelta che innescò il procedimento penale concluso dalla confisca; -) che il Comune permaneva nella detenzione del fondo, del quale chiese la restituzione a titolo di risarcimento in forma specifica.

Questi sono i fatti diffusamente illustrati passim nell’atto di citazione, ma specialmente alle pp. 1, 10, 12, 14, 15 e

20. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Sulla base di questi fatti l’attore chiese la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno consistito nella perdita della disponibilità dell’immobile.

Così si legge infatti a p. 22, punti 1 e 2, della citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado (che risulta prodotta in questa sede ed evocata nel suo contenuto illustrativo anche nell’esposizione del fatto): “[l’attore chiede]1) dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità del suolo di proprietà, dovuta ad esclusiva colpa e responsabilità del Comune di Bari; 2) per l'effetto condannare il Comune di Bari al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro”.

1.6. Investito da tale domanda il Tribunale di Bari con la sentenza 2384/19: a) ha condannato il Comune di Bari a risarcire [OSCURATO:PERSONA] del danno da perdita (temporanea) della proprietà: dunque vi fu coincidenza tra petitum e decisum; b) ha ritenuto illegittima la perdurante detenzione del fondo da parte del Comune: dunque basò la propria decisione su un fatto ritualmente introdottonel giudizio a fondamento della domanda restitutoria.

1.7. La coincidenza (salvo che quantitativa) tra l’utilità invocata dall’attore, e l’utilità accordata dal Tribunale fu dunque perfetta.

Infatti: -) una azione di condanna fu proposta, e una sentenza di condanna fu pronunciata; il Tribunale dunque non decise su azione diversa da quella proposta; -) una condanna al risarcimento fu chiesta, ed una condanna al risarcimento fu pronunciata; il Tribunale dunque non accordò un bene diverso da quello domandato; -) il fatto che il Comune, ancora al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, fosse nel possesso del fondo fu allegato dall’attore N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 già nell’atto di citazione, sicché non era inibito al Tribunale porre tale circostanza a fondamento della decisione; del resto, come il più contiene il meno, qualsiasi domanda di risarcimento del danno da perduta disponibilità d’un immobile ha per presupposto implicito che chi ne abbia sottratto il possesso all’attore non l’abbia restituito.

Pertanto nella richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di “essere risarcito dell'ingiusto danno derivatogli per la perdita della proprietà”(così la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2) era necessariamente implicita l’allegazione in facto d’una condotta permanente ed illecita del Comune, consistente nella detenzione del bene.

1.8. Pertanto i fatti posti dal Tribunale a fondamento della decisione di condanna non furono affatto diversi rispetto ai fatti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione: apprensione e detenzione del fondo da parte del Comune.

Quel che mutò tra domanda e sentenza fu la ragione giuridica della illiceità, che l’attore ravvisò nella condotta “a monte” della confisca (avere approvato illegittimamente un piano di lottizzazione contrastante con lo strumento urbanistico), ed il Tribunale ravvisò nella condotta “a valle” della confisca (avere conservato illegittimamente la detenzione del fondo).

Ma in ciò questa Corte non ravvisa alcuna extrapetizione.

Infatti, dal momento che l’una e l’altra delle suddette condotte erano state descritte nell’atto di citazione ed accertate in giudizio, la decisione del Tribunale non immutò l’azione proposta dall’attore, né alterò i fatti che ne furono il fondamento.

Semplicemente, il Tribunale ravvisò l’illegittimità della condotta dell’amministrazione comunale in una ragione giuridica diversa da quella indicata dall’attore nell’atto di citazione.

Il che non è certo inibito al Giudice: così, ad es., se la vittima d’un sinistro stradale imputasse al responsabile di avere impegnato un crocevia senza rispettare la precedenza impostagli da un segnale semaforico di “rosso”, non sarebbe certo inibito al giudice, sulla base dei fatti ritualmente allegati e provati, rilevare che il convenuto violò le norme N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 sulla precedenza impostagli in loco non da un semaforo , ma un segnale di “Stop”, e condannarloper questa ragione.

1.8.1. Inoltre, quanto sopra argomentato evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di evocare a sostegno della soluzione scelta di censurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., la nota e condivisibile teorica distinzione fra i c.d. diritti eterodeterminati e quelli autodeterminati come decisiva ai fini dell’individuazione della domanda giudiziale e pur avendo collocato esattamente le domande proposte dal ricorrente nell’àmbito della prima categoria, ha erroneamente individuato dette domande. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge anzi che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata è singolare.

Invero, dopo l’ampia evocazione della teorica della distinzione fra diritti auto- ed eterodeterminati,ed ulteriori argomentazioni evocative di altra sentenza pronunciata dalla stessa corte barese su altra vicenda inerente sempre le conseguenze dell’edificazione dell’area denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, si astiene a pag. 18 da una precisa spiegazione del come e del perché,secondo la logica della c.d. eterodeterminazione,il Tribunale di Bari avesse esorbitato da essa.

La motivazione colà enunciata risulta assertoria e, benché tanto non sarebbe sufficiente a giustificare la cassazione, vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento, la doverosa verifica condotta sopra al lume degli atti processuali, conduce al risultato che la motivazione assertoria è stata errata.

1.9. [OSCURATO:PERSONA] non reputa persuasive le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza del motivo in esame, sollevate dai controricorrenti.

1.9.1. L’eccezione di inammissibilità per erroneo inquadramento del motivo (denunciato come “violazione di legge” dell’art. 360, n. 3 c.p.c., invece che come “nullità del procedimento” ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.), sollevata dal Comune di Bari (controricorso, p. 16)è infondata alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cass. Sez.

U., N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 24/07/2013, n. 17931: ovvero che quel che conta, ai fini dell’ammissibilità d’un motivo di ricorso, non è la sua intitolazione ma la sua illustrazione.

E quando questa sia chiara, il principio jura novit curia consente a questa Corte di stabilire ex officio quale sia la norma giuridica applicabile ai fini della qualificazione del motivo.

1.9.2. L’eccezione di inammissibilità per estraneità alla ratio decidendi (controricorso del Comune, p. 17) è infondata: la sentenza impugnata ha affermato, e il ricorrente contesta, che la sentenza d’appello sia viziata da extrapetizione.

La censura dunque investe in pieno la ragione posta a fondamento della sentenza impugnata.

1.9.3. L’eccezione di inammissibilità del motivo per genericità è infondata.

Nel caso di specie può convenirsi sul fatto che la tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente non sia un modello di chiarezza e sinteticità.

Ciò non basta tuttavia per dichiarare inammissibile un ricorso.

Se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa.

Una pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità od oscurità è possibile soltanto quando, sperimentate vanamente tutte le regole tradizionali dell’ermeneutica (ovvero l’interpretazione letterale, sistematica, coerenziale, logica), resti ambiguo o lacunoso il senso della censura.

Non questo è il caso che oggi ci occupa.

Degli atti processuali, infatti, sipuò dire quel che Celso scrisse delle norme: ovvero che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere.

Si tratta del bimillenario principio c.d. di universalità dell’interpretazione, ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 08/11/2019, n. 28811; Cass. Sez.

L., 08/08/2006, n. 17947; Cass. Sez. 2, 01/10/1976, n. 3210).

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Quel principio vieta di valutare gli atti del processo e le domande in esso formulate estrapolandone brevi lacerti per trarne conclusioni affrettate, senza aver prima considerato l’intero contesto dell’atto.

Nel caso di specie la valutazione complessiva del ricorso per cassazione non evidenzia le lacune denunciate in particolare dalla difesa del Comune di Bari (controricorso, p. 17).

Come già evidenziato (supra, §§ 1.1) infatti le pp. 19 e 21 del ricorso , lette in una con gli ampi brani estratti dall’atto di citazione di primo grado trascritti alle pp. 6-9 del ricorso, consentono di enucleare una censura ben chiara, così riassumibile: extrapetizione da parte del Tribunale non vi fu, perché il danneggiato sin dall’atto introduttivo (trascritto) dedusse di aver subìto sia danno da perdita della proprietàe del possesso, non integralmente ristorato dall’annullamento della confisca, e causato dalla illegittimità dei provvedimenti coi quali il Comune di Bari autorizzò la lottizzazione dell’area.

Per le ragioni appena esposte, ovviamente, deve escludersi che il ricorso sia irrispettoso dell’onere di allegazione ed indicazione prescritto dall’art, 366 n., 6 c.p.c.

2. Il secondo motivodi ricorso.

Con secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonché dell’articolo 2043 c.c..

Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza nel quale la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra l’illegittima approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione, e la successiva confisca degli immobili ordinata dall’[OSCURATO:PERSONA], così negando all’attore il risarcimento del danno sofferto tra il momento della confisca (2001) e la dichiarazione di illegittimità di essa da parte della Corte EDU.

2.1. Il motivo è inammissibileper difetto di interesse.

Analoga censura venne proposta avverso la sentenza di primo grado, che come si è visto ritenne inesistente il danno nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2009.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 La Corte d’appello,dopo avere ritenuto nulla per vizio processuale la sentenza di primo grado, ha dichiarato “assorbita” la suddetta censura.

Dopo aver statuito ciò, tuttavia, la Corte d’appello ha ugualmente esaminato la censuranel merito, ritenendola infondata.

Il giudizio di “assorbimento” non è stato censurato da alcuna delle parti.

2.2. Da questa invero inusitata fattispecie processuale discende che: -) una volta ritenuta -a torto od a ragione - “assorbita”, e quindi non esaminabile, la domanda di risarcimento del danno in tesi sofferto nel periodo tra il 2001 ed il 2009, il Giudice d’appello si era spogliato della potestas iudicandi; -) infatti una pronuncia di c.d. assorbimento a causa di altra statuizione contenuta nella medesima sentenza si sostanzia in una sopravvenuta inammissibilità del motivo di impugnazione; -) pertanto le ragioni spese dalla Corte territoriale per negare il nesso causale tra danno e condotta del Comune nel suddetto periodo sono tamquam non essent, e non necessitavano di essere impugnate per essere rimosse, come stabilito da tempo da questa Corte (Cass. Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840).

Il secondo motivo dell’appello incidentale resta perciò sub iudice , e dovrà essere esaminato dal giudice di rinvio, alla luce - beninteso - della giurisprudenza di questa Corte in tema di condizionalismo e limiti al rischio di sovracausalità (Cass. Sez.

U., 11/01/2008, n. 576, § 5.4 dei “Motivi della decisione”, seguita da innumerevoli conformi).

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’articolo 115 c.p.c..

Al di là di tale riferimento normativo (non esattamente pertinente), la censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo, e contiene una illustrazione così riassumibile: N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) l’atto introduttivo del giudizio non conteneva una domanda di accertamento della proprietà, la sola che si sarebbe potuta ritenere soddisfatta con la revoca della confisca; -) l’atto introduttivo del giudizio conteneva una domanda che - così come precisata e modificata in corso di causa - mirava non solo alla restituzione del fondo, ma anche al ripristino dello status quo ante; -) perciò la revoca della confisca disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] penale non fece cessare la materia del contendere, in quanto essa aveva soddisfatto l’interesse dell’attore al riacquisto della proprietà, ma non alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

3.1. La non perspicua tecnica scrittoria adottata dal ricorrente impone a questa Corte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 25-30 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez.

II, 29.3.2011, RTBF c.

Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le [OSCURATO:PERSONA] degli Stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque “messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

3.1.1. Ritiene dunque questa Corte, dopo la lettura del motivo di ricorso sulla base dei principi appena richiamati, che esso contenga due censure, consequenziali l’una all’altra.

3.1.2. Con la prima si sostiene che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto oggettivo della domanda attorea; con la seconda si deduce che, N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 per conseguenza di quell’errore, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere. 3.1.2 Il motivo va dunque qualificato ex officio, in applicazione del principio jura novit curia, come denuncia d’una violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla quale è derivato un error in iudicando.

3.2. Ambedue le censure, così qualificate, sono fondate.

3.2.1. Con l’atto di citazione l’attore chiese la condanna del Comune “al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro” [atto di citazione, p. 22, punto (2)].

3.2.2. Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (ovviamente nel testo applicabile ratione temporis, cioè diciotto anni fa), l’attore precisò: “il risarcimento in forma specifica mediante retrocessione del suolo in proprietà dell'attore deve intendersi con le stesse caratteristiche di edificabilità esistenti al momento della confisca: nessun interesse, pertanto, vi è da parte dell'attore ad una restituzione della stessa area divenuta nelle more inedificabile.

Se quindi l'area mutasse le caratteristiche urbanistiche di edificabilità l'attore non ha più interesse alla restituzione dell'area, ma intende essere risarcito per equivalente” (memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2).

Quando l’attore depositò questi due atti (citazione e memoria) il suo fondo era stato confiscato, la sentenza CEDU era di là da venire e nessuna revoca della confisca era stata chiesta, né ordinata.

3.2.3. Nella memoria di replica l’attore ribadì che “la restituzione formale del titolo di proprietà in capo all'attore non costituisce affatto la restitutio in integrumrichiesta, dovendo avvenire questa anche "di fatto", con consegna del suolo privo della destinazione a parco pubblico e della relativa servitù N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 pubblica, con smontaggio e smantellamento del parco ivi realizzato, i cui costi non possono ricadere in danno dell'attore: si chiede quindi che in sentenza siano indicati gli obblighi di fare, con termine per il rilascio, onde consentire correttamente il risarcimento in forma specifica richiesto” (Memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, 30.4.2014, pp. 15-16; la revoca della confisca sarebbe avvenuta quattro settimane dopo).

3.2.4. Successivamente, con l’ulteriore memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 17 (la causa fu rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni), quando la confisca era stata ormai revocata da 53 giorni, l’attore precisò che la restituzione non era ancora avvenuta, e chiese che fosse “indicato [rectius, fissato]un termine per il rilascio del suolo libero da persone e cose”.

3.2.5. Cinque anni dopo il compimento di questi atti - la causa pendeva ancora dinanzi al Tribunale - nell’ennesima memoria conclusionale l’attore dichiarò che: a) introdusse il giudizio “proprio per riottenere indietro detto suolo libero da persone e cose, come era in precedenza” (così la comparsa conclusionale del 23.4.2019, pag. 11); b) la materia del contendere era cessata quanto alla perdita della proprietà e solo “sotto tale profilo”, mentre ribadì che i suoli “rimangono ancora occupati abusivamente dal Comune di Bari che su detta area ha realizzato opere e un parco, coprendo il suolo con manufatti e migliaia di m[etri] c[ubi] di terreno che ora devono essere rimossi, pervio ordine di codesto giudice, posto che l’azione è diretta alla restituzione del suolo nello status quo ante” (ibidem, pag. 1 ultimo capoverso e 2, primo capoverso).

3.3. La condotta processuale delle parti si deve interpretare come gli atti processuali: complessivamente, e non segmentando l’atteggiamento tenuto in un processo protrattosi per diciassette anni (tanti ne trascorsero tra la citazione e la sentenza d’appello), per prenderne in esame solo un aspetto.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Alla luce della complessiva condotta processuale dell’attore sopra evidenziata fu erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’attore “in primo grado non propose affatto una tempestiva domanda di rimozione delle attrezzature collocate sull’area”.

3.3.1. In primo luogo la domanda di restituzione fu formulata nell’atto introduttivo, ribadita nella memoria ex art. 183 c.p.c. e precisata nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica.

3.3.2. In secondo luogo qualsiasi domanda di restituzione ha per presupposto implicito che la cosa sottratta e la cosa restituita siano identiche.

Restituire una cosa diversa da quella sottratta infatti sarebbe una datio in solutum, non un risarcimento in forma specifica.

Pertanto l’avere chiesto che la restituzione avvenisse “nello stato di fatto” in cui la cosa si trovava al momento della sottrazione non fu una domanda nuova che doveva formularsi “tempestivamente”, come ritenuto sbrigativamente dalla Corte d’appello.

In terzo luogo a p. 20, primo rigo, dell’atto di citazione l’attore aveva domandato la condanna del Comune al “risarcimento in forma specifica”: e non si vede quale altra “forma specifica” di risarcimento del danno da spoglio possa immaginarsi, se non la ricostituzione della proprietà immobiliare come era e dove era.

Dunque la richiesta di sgombero del fondo fu soltanto una precisazione (superflua) dell’originaria domanda di restituzione.

3.4. Dall’erronea interpretazione e qualificazione della domanda è disceso l’erroneo giudizio di cessazione della materia del contendere.

L’attore, infatti, una volta ottenuto dal Giudice penale il provvedimento di revoca della confisca (ordinanza 18.6.2014, comunicata all’attore il 1° luglio successivo), avrebbe potuto teoricamente iniziare l’esecuzione forzata per rilascio.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Quel provvedimento ad avviso di questa Corte rientra tra i “provvedimenti” del giudice di cui all’art. 474 c.p.c. e costituiva un titolo esecutivo.

Infatti, sarebbe contrario al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi ed al divieto di spreco dell’attività giurisdizionale ritenere che il proprietario, ottenuto un provvedimento di revoca della confisca, debba poi iniziare un nuovo processo di cognizione dinanzi al giudice civile per munirsi di un titolo esecutivo.

3.5. Tuttavia, l’ordinanza del Giudice penale, se fosse stata messa in esecuzione, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione unicamente di ordinare lo sgombero dell’area dai beni mobili (arg. ex art. 609 c.p.c.).

Non avrebbe però potuto ordinare la riduzione in pristino dell’area, dal momento che al giudice dell’esecuzione non è consentito accertare fatti, pronunciare condanne od adottare provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

3.6. Pertanto quell’ordinanza, se fece venir meno l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c. rispetto alla domanda di rilascio, non fece venir meno l’interesse ad agire rispetto alla domanda di riduzione in pristino, rispetto alla quale l’attore non aveva ancora ottenuto un titolo eseguibile ex art. 474 c.p.c..

3.7. Resta da dire del giudizio con cui la Corte d’appello, rispetto alla domanda di riduzione in pristino, ha ritenuto di aggiungere che “non era stata fornita alcuna prova dello stato del suolo prima della confisca” (p. 20, terzultimo capoverso).

Sarebbe agevole rilevare che il Comune, sin dalla comparsa di costituzione, non contestò mai validamente che [OSCURATO:PERSONA] non avesse “realizzato qualsivoglia attività edificatoria” sul proprio fondo (p. 46, penultimo capoverso).

Ma la mancata contestazione non conta: quel che rileva è che la Corte d’appello, una volta ritenuta cessata la materia del contendere e quindi il venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., si era spogliata della N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 potestas iudicandi, e le ulteriori deduzioni sul punto si debbono perciò ritenere tamquam non essent, come ripetutamente affermato da questa Corte (a partire da Cass. Sez.

U., 20/02/2007, n. 3840; nello stesso senso, ex permultis, Cass. Sez.

U., 30/10/2013, n. 24469; Cass. Sez.

U., 27/11/2019, n. 31024) e, pertanto, non impugnabili in questa sede, fermo restando che, in sede di rinvio, la relativa questione dovrà essere oggetto di nuova decisione, eventualmente reiterativa di quanto deciso senza potestas iudicandidalla sentenza qui (inammissibilmente) impugnata.

3.8. Le eccezioni di infondatezza sollevate dai controricorrenti a confutazione del motivo in esame non appaiono alla Corte persuasive.

Esse infatti incorrono nello stesso errore commesso dalla corte territoriale: ritenere che colui il quale domandi la restituzione di un immobile del quale sia stato ingiustamente privato, abbia l’onere di precisare che lo rivuole nelle esatte condizioni in cui si trovava prima dello spoglio.

Tesi, questa bizantina e inaccettabile: colui il quale chieda la restituzione dell’indebito non ha certo l’onere di precisare che gli spetta nulla di meno di quanto a suo tempo soluto; né colui il quale chieda la restituzione della cosa depositata ha l’onere di precisare che la rivuole intera.

Allo stesso modo la domanda di restituzione della proprietà implica necessariamente una domanda di ripristino dello status quo ante.

Altro, naturalmente, è il problema della sussistenza della prova di questo stato, ma –come detto – dovrà occuparsene il giudice del rinvio.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Il quarto motivo è formalmente rubricato “violazione dell’art. 42 Cost. e nullità della sentenza per motivazione apparente”.

Ad onta di tale intitolazione, nell’illustrazione del motivo è prospettato il vizio di omessa pronuncia.

Il ricorrente sostiene di avere formulato, col secondo motivo d’appello, due domande: una principale e l’altra subordinata.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Aggiunge che la Corte d’appello, ritenuta assorbita l’impugnazione proposta con la prima domanda, omise di esaminare la seconda.

Con tale motivo di impugnazione l’appellante aveva sostenuto che: a) il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune per i danni patiti dall’attore tra il momento della confisca (2001) e la sentenza CEDU (2009); b) nel suddetto periodo, tuttavia, l’attore era stato comunque privato della proprietà; c) la proprietà privata non può essere ablata senza un “adeguato ristoro”; d) il Tribunale pertanto avrebbe dovuto accordare all’attore almeno questo “adeguato ristoro”.

Conclude il ricorrente lamentando che su questa censura avverso la sentenza di primo grado la corte barese nulla statuì.

5. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

6. Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in differente composizione, la quale nell’esaminare il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] applicherà i seguentiprincìpi di diritto: “Il giudizio di illiceità d’una condotta è una valutazione giuridica e non di fatto.

Pertanto nel giudizio di danno è consentito al giudice accogliere la domanda ritenendo illecita qualsiasi attività del convenuto che sia stata ritualmente allegata e debitamente provata dall’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse ravvisato l’illiceità in un differente atto o fatto del convenuto”.

“La domanda di restituzione della disponibilità d’un immobile di cui il proprietario sia stato privato, anche quando sia proposta come “risarcimento del danno in forma specifica”, implica ex se quella di riduzione in pristino dell’immobile.

Pertanto l’eventuale richiesta in tal senso, se formulata lite pendente,non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda, ma mera attività di precisazione di essa.

N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 “Il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] penale con cui è revocata la confisca d’un immobile non fa venir meno l’interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell’immobile che sia stato medio temporemodificato dal beneficiario della confisca .

Il provvedimento suddetto infatti può costitui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13733/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoNicolò de Marco; -ricorrente - contro -) Comune di Bari, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliatoex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) Ministero della Cultura, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diBari 12 maggio 2023 n. 766 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: (A) corrispondenza tra chiesto e pronunciato -nozione - criteri di accertamento - (B) Responsabilità della P.A. - domanda di danno da confisca di immobile poi revocata -domanda di riduzione in pristino in corso di causa -ammissibilità - condizioni. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 2. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA] (il quale verrà a mancare nel corso del giudizio, e la cui domanda sarà coltivata dapprima dalla vedova e poi, dopo la scomparsa anche di quest’ultima, dal figlio ed erede [OSCURATO:PERSONA]) convenne dinanzi al Tribunale di Bari il Comune di Bari, esponendo che: -) era proprietario di un terreno sito a Bari, località “[OSCURATO:PERSONA]”, con accesso dalla via [OSCURATO:PERSONA] n. 90, esteso per 1.420 metri quadrati; -) la suddetta area fu ricompresa in un comparto edificatorio inserito in un più ampio progetto di lottizzazione, presentato da terzi, ed approvato dal Comune di Bari nel 1992; -) dopo che i promotori del piano di lottizzazione ebbero ottenuto le prescritte autorizzazioni amministrative ed edificato una notevole cubatura, la locale Procura della Repubblica sottopose a sequestro gli immobili ivi realizzati e l’intera area, contestando ai costruttori il reato di lottizzazione abusiva; -) nell’area sequestrata risultò incluso anche il fondo dell’attore; -) l’area e gli immobili suddetti vennero quindi confiscati, trasferiti al patrimonio comunale e trasformati in parco pubblico; -) l’avvio di questo imponente e vano progetto edilizio fu reso possibile dalla colposa condotta dell’amministrazione comunale, la quale autorizzò la costruzione con provvedimenti amministrativi contrastanti con la normativa ambientale e gli strumenti urbanistici; -) tale condotta colposa aveva privato l’attore della detenzione del proprio fondo e dell’utile che da esso ritraeva. Concluse pertanto chiedendo la condanna del Comune di Bari alla restituzione del fondo ed al risarcimento del danno derivato dalla indisponibilità di esso. 2. Il Comune di Bari si costituì negando la propria responsabilità e, in subordine, chiedendo di essere manlevato dalle società che avevano proceduto alla lottizzazione (le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].), nonché dal Ministero per i [OSCURATO:PERSONA] e dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto che anche le suddette amministrazioni, con la propria inerzia, avessero N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 contribuito alla produzione del danno. Chiese ed ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa i quattro soggetti appena indicati. La domanda di manleva sarà abbandonata dal Comune in grado di appello. 3. Tutte e quattro le parti chiamate in causa si costituirono contestando la domanda. 4. Nelle more del giudizio di primo grado il competente Tribunale penale revocò la confisca del fondo già appartenuto ad [OSCURATO:PERSONA] e ne ordinò la restituzione. Conclusa l’istruttoria, l’attore precisò le proprie conclusioni chiedendo: “a) [la condanna] in forma specifica [del] Comune di Bari mediante restituzione del suolo nella stessa situazione di fatto al momento della confisca, (previo sgombero dell’occupazione abusiva ed eliminazione di servitù pubblica), atteso che il suolo è ancora occupato abusivamente dal Comune; inoltre b) per equivalente somma di denaro, per il periodo di indisponibilità del suolo già richiesto sub n.1 e nel caso di responsabilità di terzi chiamati, in solido tra loro ed il Comune di Bari”. 5. Con sentenza 5.6.2019 n. 2384 il Tribunale di Bari: -) dichiarò cessata la materia del contendere sulla domanda di risarcimento del danno in forma specifica, sul presupposto che la competente autorità giudiziaria penale aveva revocato la confisca del suolo; -) condannò il Comune di Bari al risarcimento del danno da indisponibilità del suolo, quantificato in euro 27.706,05; -) rigettò le domande di manleva proposte dal Comune di Bari nei confronti dei terzi chiamati in causa. 6. Il Tribunale motivò la propria decisione nel modo che segue: a) durante la pendenza della lite la Corte europea dei diritti dell’uomo, adìta dai proprietari degli immobili edificati su fondi limitrofi a quello N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dell’attore, ed anch’essi oggetto di confisca, aveva condannato l’Italia per avere consentito la confisca in danno di soggetti di cui non era stata accertata la colpa; b) dal momento della confisca (2001) al momento in cui lo Stato italiano fu condannato dalla CEDU (2009) non poteva esservi responsabilità del Comuneper la lesione del diritto dominicale , perché il danno era stato causato “solo” dal provvedimento di confisca emesso dell’[OSCURATO:PERSONA]; c) dal 2009 (decisione della Corte di Strasburgo) in poi “la detenzione del fondo di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Comune di Bari divenne illecita”(tale è il senso che, ad avviso di questa Corte, deve darsi al passo di cui a p. 10, § 8.2, della sentenza di primo grado); d) tuttavia, poiché [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato al giudizio dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, il danno sofferto de die in diem per la perdita del possesso doveva conteggiarsi a partire dall’entrata in vigore della l. 3.8.2009 n. 102, con la quale lo Stato italiano si adeguò alla decisione della suddetta Corte. Ad avviso del Tribunale, infatti, solo da tale momento sorse l’obbligo restitutorio in capo al Comune; e) di conseguenza il danno patito dall’attore si doveva liquidare, ad instar di quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo nel giudizio dinanzi ad essa promosso da altri soggetti per i medesimi fatti, in misura pari all’interesse legale calcolato sul valore del suolo, dalla pronuncia della sentenza CEDU alla decisione del Tribunale. 7. La sentenza fu appellata in via principale dal Comune di Bari ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] in appello restarono contumaci. 8. Con sentenza 12.5.2023 n. 766 la Corte d’appello di Bari accolse il gravame del Comune, mentre l’appello di [OSCURATO:PERSONA] in parte fu dichiarato assorbito ed in parte rigettato. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 9. Accogliendo il gravame proposto dal Comune, la Corte d’appello dichiarò nulla la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale avesse accolto la domanda in base ad una ragione diversa da quella prospettata dall’attore. In particolare, secondo la Corte d’appello: -) l’attore aveva chiesto che il Comune di Bari fosse condannato al risarcimento del danno per avere illegittimamente autorizzato una lottizzazione che la legge non consentiva, provocando in tal modo la successiva confisca del fondo di proprietà dell’attore; -) il Tribunale invece condannò il Comune di Bari al risarcimento del danno causato “dalla confisca in quanto atto in sé illegittimo” (p. 15 della sentenza impugnata). 10. In virtù della motivazione appena riassunta la Corte d’appello dichiarò assorbiti il secondo ed il terzo motivo dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ambedue concernenti la liquidazione del danno. Il giudice d’appello ritenne tuttavia di aggiungere (così condividendo quanto già ritenuto dal Tribunale) che il danno patito da [OSCURATO:PERSONA] tra il momento in cui gli fu confiscato il fondo (2001) ed il momento in cui la CEDU pronunciò la propria sentenza(2009) non fosse ascrivibile a responsabilità del Comune, per difetto del nesso di causa tra la condotta di quest’ultimo e la confisca disposta dal giudice penale. 11. La Corte d’appello, infine, ritenne infondato il motivo d’appello inteso a censurare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo (statuizione basata dal Tribunale sul provvedimento di revoca della confisca penale), ed a sostenere che fosse rimasta ancora sub iudice la domanda di riduzione in pristino del fondo. Su questo punto la Corte d’appello ritenne che: -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato in primo grado alcuna domanda di condanna del Comune alla riduzione in pristino dell’area confiscata; N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) in ogni caso non aveva dimostrato quale fosse la condizione del fondo al momento della confisca, sì da consentire al giudicante di stabilire se davvero lo stato dei luoghi fosse mutato. Pertanto -concluse la Corte d’appello - “ la domanda di restituzione del bene può dirsi soddisfatta dalla disposta revoca della confisca”. 12. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. Il Comune di Bari e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con separati controricorsi. Il ricorrente ed il Comune di Bari hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.. La violazione di tale norma da parte della Corte d’appello - sostiene il ricorrente - è consistita nell’affermare che il Tribunale per primo l’avesse violata. Questa censura è suddivisa in due profili. 1.1. Sotto un primo aspetto, il ricorrente espone una censura così riassumibile: -) con l’atto introduttivo del giudizio l’attore chiese il risarcimento del danno “da indisponibilità del proprio fondo”; -) il “fatto costitutivo” della domanda di risarcimento del danno da perdita del godimento d’un immobile è rappresentato dal mero fatto della perdita, a prescindere dalla causa che l’abbia determinata; -) la “perdita del godimento del fondo” dunque era la causa petendi, ed essa rimase invariata; -) la circostanza che la perdita del godimento del fondo fosse ascrivibile alla perdurante detenzione protratta dopo la pronuncia di illegittimità della confisca,piuttosto che al rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del Comune,era irrilevante ai fini dell’accoglimento della domanda, in quanto in tutti e due i casi l’occupazione del fondo da parte del Comune sarebbe stata N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 priva d’un valido titolo giustificativo(così, nella sostanza, il ricorso, p. 19, § 1.2, e 21, § 1.3); -) i fatti sopravvenuti nel corso del giudizio (in particolare, la sentenza con cui la CEDU ha ritenuto contraria all’art. 6 della Convenzione ed all’art. 1 del Protocollo una confisca che prescinda dall’accertamento della colpa del proprietario) non mutarono la suddetta causa petendi; -) la Corte d’appello ha motivato la propria decisione mutuandola da precedenti pronunce della medesima Corte, aventi però ad oggetto fattispecie concrete differenti. 1.2. Con una seconda censura il ricorrente sostiene che in ogni caso la Corte d’appello ha malamente interpretato gli atti di causa, ed erroneamente ritenuto che l’attore non avesse prospettato e domandato la condanna del Comune per avere provocato con la propria condotta una confisca illegittima. 1.3. Il motivo è fondato. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non comporta la minuziosa sovrapponibilità di ogni“capo” e di ogni “punto” della decisione con la domanda. Infatti il divieto di pronunciare ultra od extra petita impedisce al giudice soltanto di: -) decidere su un’azione diversa da quella proposta dall’attore; -) attribuire all’attore un bene diverso da quello richiesto; -) porre a base della decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo. L’art. 112 c.p.c. non impedisce invece al giudice di: -) qualificare giuridicamente la domanda in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dalle parti; -) ricostruire i fatti, alla luce delle prove emerse dall’istruttoria, in modo diverso rispetto a quello prospettato dalle parti, purché il risultato della ricostruzione si collochi sempre nell’àmbito della domanda per come individuabile; N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) accogliere la domanda per ragioni giuridiche diverse da quelle enunciate dall’attore, purché fondate su “fatti espressamente prospettati” dalle parti e risultanti dagli atti. Tutti questi princìpi sono pacifici da tempo nella giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cass. Sez. 3, 12/11/2024, n. 29232; Sez. 3, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 513 del 11/01/2019; Cass. Sez. 3, 25/09/2009, n. 20652; Cass. Sez. L., 12/08/2009, n. 18249; Cass. Sez. 2, 12/07/2005, n. 14552; Cass. Sez. L., 12/10/1999, n. 11455; Cass. Sez. L., 10/04/1997, n. 3100; Cass. Sez. 1, 11/11/1967, n. 2724; Cass. Sez. 3, 24/07/1965, n. 1739; Cass. Sez. 2, 16/07/1965, n. 1566; Cass. Sez. 1, 18/05/1964, n. 1219). 1.4. La sentenza qui impugnata ha ritenuto di ravvisare nella sentenza di primo grado uno iato tra petitume decisum. Lo ha individuato nella condotta causativa di danno posta a fondamento, rispettivamente, della domanda e della sentenza. Ha ritenuto che la domanda prospettò come causa del danno il colposo rilascio di concessioni edilizie illegittime da parte del Comune; mentre la sentenza ravvisò la causa del danno nella colposa e perdurante occupazione, da parte del Comune, del terreno di proprietà dell’attore anche dopo la sopravvenuta illegittimità della confisca. 1.5. Questa statuizione non è condivisibile. Con l’atto introduttivo del giudizio [OSCURATO:PERSONA] dedusse tre fatti materiali: -) di essere proprietario d’un terreno; -) di averne perduto la proprietà e l’uso per fatto e colpa del Comune, consistita nell’avere illegittimamente autorizzato la lottizzazione dell’area, scelta che innescò il procedimento penale concluso dalla confisca; -) che il Comune permaneva nella detenzione del fondo, del quale chiese la restituzione a titolo di risarcimento in forma specifica. Questi sono i fatti diffusamente illustrati passim nell’atto di citazione, ma specialmente alle pp. 1, 10, 12, 14, 15 e 20. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Sulla base di questi fatti l’attore chiese la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno consistito nella perdita della disponibilità dell’immobile. Così si legge infatti a p. 22, punti 1 e 2, della citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado (che risulta prodotta in questa sede ed evocata nel suo contenuto illustrativo anche nell’esposizione del fatto): “[l’attore chiede]1) dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento del danno derivante dalla indisponibilità del suolo di proprietà, dovuta ad esclusiva colpa e responsabilità del Comune di Bari; 2) per l'effetto condannare il Comune di Bari al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro”. 1.6. Investito da tale domanda il Tribunale di Bari con la sentenza 2384/19: a) ha condannato il Comune di Bari a risarcire [OSCURATO:PERSONA] del danno da perdita (temporanea) della proprietà: dunque vi fu coincidenza tra petitum e decisum; b) ha ritenuto illegittima la perdurante detenzione del fondo da parte del Comune: dunque basò la propria decisione su un fatto ritualmente introdottonel giudizio a fondamento della domanda restitutoria. 1.7. La coincidenza (salvo che quantitativa) tra l’utilità invocata dall’attore, e l’utilità accordata dal Tribunale fu dunque perfetta. Infatti: -) una azione di condanna fu proposta, e una sentenza di condanna fu pronunciata; il Tribunale dunque non decise su azione diversa da quella proposta; -) una condanna al risarcimento fu chiesta, ed una condanna al risarcimento fu pronunciata; il Tribunale dunque non accordò un bene diverso da quello domandato; -) il fatto che il Comune, ancora al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, fosse nel possesso del fondo fu allegato dall’attore N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 già nell’atto di citazione, sicché non era inibito al Tribunale porre tale circostanza a fondamento della decisione; del resto, come il più contiene il meno, qualsiasi domanda di risarcimento del danno da perduta disponibilità d’un immobile ha per presupposto implicito che chi ne abbia sottratto il possesso all’attore non l’abbia restituito. Pertanto nella richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di “essere risarcito dell'ingiusto danno derivatogli per la perdita della proprietà”(così la prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2) era necessariamente implicita l’allegazione in facto d’una condotta permanente ed illecita del Comune, consistente nella detenzione del bene. 1.8. Pertanto i fatti posti dal Tribunale a fondamento della decisione di condanna non furono affatto diversi rispetto ai fatti dedotti da [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di citazione: apprensione e detenzione del fondo da parte del Comune. Quel che mutò tra domanda e sentenza fu la ragione giuridica della illiceità, che l’attore ravvisò nella condotta “a monte” della confisca (avere approvato illegittimamente un piano di lottizzazione contrastante con lo strumento urbanistico), ed il Tribunale ravvisò nella condotta “a valle” della confisca (avere conservato illegittimamente la detenzione del fondo). Ma in ciò questa Corte non ravvisa alcuna extrapetizione. Infatti, dal momento che l’una e l’altra delle suddette condotte erano state descritte nell’atto di citazione ed accertate in giudizio, la decisione del Tribunale non immutò l’azione proposta dall’attore, né alterò i fatti che ne furono il fondamento. Semplicemente, il Tribunale ravvisò l’illegittimità della condotta dell’amministrazione comunale in una ragione giuridica diversa da quella indicata dall’attore nell’atto di citazione. Il che non è certo inibito al Giudice: così, ad es., se la vittima d’un sinistro stradale imputasse al responsabile di avere impegnato un crocevia senza rispettare la precedenza impostagli da un segnale semaforico di “rosso”, non sarebbe certo inibito al giudice, sulla base dei fatti ritualmente allegati e provati, rilevare che il convenuto violò le norme N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 sulla precedenza impostagli in loco non da un semaforo , ma un segnale di “Stop”, e condannarloper questa ragione. 1.8.1. Inoltre, quanto sopra argomentato evidenzia che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di evocare a sostegno della soluzione scelta di censurare la violazione dell’art. 112 c.p.c., la nota e condivisibile teorica distinzione fra i c.d. diritti eterodeterminati e quelli autodeterminati come decisiva ai fini dell’individuazione della domanda giudiziale e pur avendo collocato esattamente le domande proposte dal ricorrente nell’àmbito della prima categoria, ha erroneamente individuato dette domande. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge anzi che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata è singolare. Invero, dopo l’ampia evocazione della teorica della distinzione fra diritti auto- ed eterodeterminati,ed ulteriori argomentazioni evocative di altra sentenza pronunciata dalla stessa corte barese su altra vicenda inerente sempre le conseguenze dell’edificazione dell’area denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, si astiene a pag. 18 da una precisa spiegazione del come e del perché,secondo la logica della c.d. eterodeterminazione,il Tribunale di Bari avesse esorbitato da essa. La motivazione colà enunciata risulta assertoria e, benché tanto non sarebbe sufficiente a giustificare la cassazione, vertendosi in tema di vizio di violazione di norma del procedimento, la doverosa verifica condotta sopra al lume degli atti processuali, conduce al risultato che la motivazione assertoria è stata errata. 1.9. [OSCURATO:PERSONA] non reputa persuasive le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza del motivo in esame, sollevate dai controricorrenti. 1.9.1. L’eccezione di inammissibilità per erroneo inquadramento del motivo (denunciato come “violazione di legge” dell’art. 360, n. 3 c.p.c., invece che come “nullità del procedimento” ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.), sollevata dal Comune di Bari (controricorso, p. 16)è infondata alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Cass. Sez. U., N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 24/07/2013, n. 17931: ovvero che quel che conta, ai fini dell’ammissibilità d’un motivo di ricorso, non è la sua intitolazione ma la sua illustrazione. E quando questa sia chiara, il principio jura novit curia consente a questa Corte di stabilire ex officio quale sia la norma giuridica applicabile ai fini della qualificazione del motivo. 1.9.2. L’eccezione di inammissibilità per estraneità alla ratio decidendi (controricorso del Comune, p. 17) è infondata: la sentenza impugnata ha affermato, e il ricorrente contesta, che la sentenza d’appello sia viziata da extrapetizione. La censura dunque investe in pieno la ragione posta a fondamento della sentenza impugnata. 1.9.3. L’eccezione di inammissibilità del motivo per genericità è infondata. Nel caso di specie può convenirsi sul fatto che la tecnica scrittoria adottata dalla difesa del ricorrente non sia un modello di chiarezza e sinteticità. Ciò non basta tuttavia per dichiarare inammissibile un ricorso. Se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa. Una pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità od oscurità è possibile soltanto quando, sperimentate vanamente tutte le regole tradizionali dell’ermeneutica (ovvero l’interpretazione letterale, sistematica, coerenziale, logica), resti ambiguo o lacunoso il senso della censura. Non questo è il caso che oggi ci occupa. Degli atti processuali, infatti, sipuò dire quel che Celso scrisse delle norme: ovvero che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere. Si tratta del bimillenario principio c.d. di universalità dell’interpretazione, ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. Sez. 3, 08/11/2019, n. 28811; Cass. Sez. L., 08/08/2006, n. 17947; Cass. Sez. 2, 01/10/1976, n. 3210). N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Quel principio vieta di valutare gli atti del processo e le domande in esso formulate estrapolandone brevi lacerti per trarne conclusioni affrettate, senza aver prima considerato l’intero contesto dell’atto. Nel caso di specie la valutazione complessiva del ricorso per cassazione non evidenzia le lacune denunciate in particolare dalla difesa del Comune di Bari (controricorso, p. 17). Come già evidenziato (supra, §§ 1.1) infatti le pp. 19 e 21 del ricorso , lette in una con gli ampi brani estratti dall’atto di citazione di primo grado trascritti alle pp. 6-9 del ricorso, consentono di enucleare una censura ben chiara, così riassumibile: extrapetizione da parte del Tribunale non vi fu, perché il danneggiato sin dall’atto introduttivo (trascritto) dedusse di aver subìto sia danno da perdita della proprietàe del possesso, non integralmente ristorato dall’annullamento della confisca, e causato dalla illegittimità dei provvedimenti coi quali il Comune di Bari autorizzò la lottizzazione dell’area. Per le ragioni appena esposte, ovviamente, deve escludersi che il ricorso sia irrispettoso dell’onere di allegazione ed indicazione prescritto dall’art, 366 n., 6 c.p.c. 2. Il secondo motivodi ricorso. Con secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli articoli 40 e 41 c.p., nonché dell’articolo 2043 c.c.. Il motivo è rivolto contro il capo di sentenza nel quale la Corte d’appello ha escluso la sussistenza del nesso di causa tra l’illegittima approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione, e la successiva confisca degli immobili ordinata dall’[OSCURATO:PERSONA], così negando all’attore il risarcimento del danno sofferto tra il momento della confisca (2001) e la dichiarazione di illegittimità di essa da parte della Corte EDU. 2.1. Il motivo è inammissibileper difetto di interesse. Analoga censura venne proposta avverso la sentenza di primo grado, che come si è visto ritenne inesistente il danno nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2009. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 La Corte d’appello,dopo avere ritenuto nulla per vizio processuale la sentenza di primo grado, ha dichiarato “assorbita” la suddetta censura. Dopo aver statuito ciò, tuttavia, la Corte d’appello ha ugualmente esaminato la censuranel merito, ritenendola infondata. Il giudizio di “assorbimento” non è stato censurato da alcuna delle parti. 2.2. Da questa invero inusitata fattispecie processuale discende che: -) una volta ritenuta -a torto od a ragione - “assorbita”, e quindi non esaminabile, la domanda di risarcimento del danno in tesi sofferto nel periodo tra il 2001 ed il 2009, il Giudice d’appello si era spogliato della potestas iudicandi; -) infatti una pronuncia di c.d. assorbimento a causa di altra statuizione contenuta nella medesima sentenza si sostanzia in una sopravvenuta inammissibilità del motivo di impugnazione; -) pertanto le ragioni spese dalla Corte territoriale per negare il nesso causale tra danno e condotta del Comune nel suddetto periodo sono tamquam non essent, e non necessitavano di essere impugnate per essere rimosse, come stabilito da tempo da questa Corte (Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840). Il secondo motivo dell’appello incidentale resta perciò sub iudice , e dovrà essere esaminato dal giudice di rinvio, alla luce - beninteso - della giurisprudenza di questa Corte in tema di condizionalismo e limiti al rischio di sovracausalità (Cass. Sez. U., 11/01/2008, n. 576, § 5.4 dei “Motivi della decisione”, seguita da innumerevoli conformi). 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’articolo 115 c.p.c.. Al di là di tale riferimento normativo (non esattamente pertinente), la censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere in merito alla domanda di restituzione del fondo, e contiene una illustrazione così riassumibile: N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 -) l’atto introduttivo del giudizio non conteneva una domanda di accertamento della proprietà, la sola che si sarebbe potuta ritenere soddisfatta con la revoca della confisca; -) l’atto introduttivo del giudizio conteneva una domanda che - così come precisata e modificata in corso di causa - mirava non solo alla restituzione del fondo, ma anche al ripristino dello status quo ante; -) perciò la revoca della confisca disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] penale non fece cessare la materia del contendere, in quanto essa aveva soddisfatto l’interesse dell’attore al riacquisto della proprietà, ma non alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi. 3.1. La non perspicua tecnica scrittoria adottata dal ricorrente impone a questa Corte innanzitutto di interpretare e qualificare la censura di cui alle pp. 25-30 del ricorso, in applicazione del principio sovranazionale per cui qualsiasi atto processuale, in caso di dubbio, deve preferibilmente essere interpretato in modo che renda possibile una decisione piena sul merito, piuttosto che un giudizio di inammissibilità od improcedibilità (Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove si afferma che anche le [OSCURATO:PERSONA] degli Stati membri, sebbene ad esse sia demandato solo un controllo di legittimità, sono soggette al principio per cui non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membri di dichiarare inammissibile un ricorso, quando la Corte di cassazione sia comunque “messa dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sulla quale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per la giurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). 3.1.1. Ritiene dunque questa Corte, dopo la lettura del motivo di ricorso sulla base dei principi appena richiamati, che esso contenga due censure, consequenziali l’una all’altra. 3.1.2. Con la prima si sostiene che il giudice di merito avrebbe travisato il contenuto oggettivo della domanda attorea; con la seconda si deduce che, N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 per conseguenza di quell’errore, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto cessata la materia del contendere. 3.1.2 Il motivo va dunque qualificato ex officio, in applicazione del principio jura novit curia, come denuncia d’una violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla quale è derivato un error in iudicando. 3.2. Ambedue le censure, così qualificate, sono fondate. 3.2.1. Con l’atto di citazione l’attore chiese la condanna del Comune “al risarcimento del danno in forma specifica, mediante restituzione del suolo, ovvero per equivalente somma di denaro” [atto di citazione, p. 22, punto (2)]. 3.2.2. Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (ovviamente nel testo applicabile ratione temporis, cioè diciotto anni fa), l’attore precisò: “il risarcimento in forma specifica mediante retrocessione del suolo in proprietà dell'attore deve intendersi con le stesse caratteristiche di edificabilità esistenti al momento della confisca: nessun interesse, pertanto, vi è da parte dell'attore ad una restituzione della stessa area divenuta nelle more inedificabile. Se quindi l'area mutasse le caratteristiche urbanistiche di edificabilità l'attore non ha più interesse alla restituzione dell'area, ma intende essere risarcito per equivalente” (memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.4.2007, pag. 2). Quando l’attore depositò questi due atti (citazione e memoria) il suo fondo era stato confiscato, la sentenza CEDU era di là da venire e nessuna revoca della confisca era stata chiesta, né ordinata. 3.2.3. Nella memoria di replica l’attore ribadì che “la restituzione formale del titolo di proprietà in capo all'attore non costituisce affatto la restitutio in integrumrichiesta, dovendo avvenire questa anche "di fatto", con consegna del suolo privo della destinazione a parco pubblico e della relativa servitù N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 pubblica, con smontaggio e smantellamento del parco ivi realizzato, i cui costi non possono ricadere in danno dell'attore: si chiede quindi che in sentenza siano indicati gli obblighi di fare, con termine per il rilascio, onde consentire correttamente il risarcimento in forma specifica richiesto” (Memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, 30.4.2014, pp. 15-16; la revoca della confisca sarebbe avvenuta quattro settimane dopo). 3.2.4. Successivamente, con l’ulteriore memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 17 (la causa fu rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni), quando la confisca era stata ormai revocata da 53 giorni, l’attore precisò che la restituzione non era ancora avvenuta, e chiese che fosse “indicato [rectius, fissato]un termine per il rilascio del suolo libero da persone e cose”. 3.2.5. Cinque anni dopo il compimento di questi atti - la causa pendeva ancora dinanzi al Tribunale - nell’ennesima memoria conclusionale l’attore dichiarò che: a) introdusse il giudizio “proprio per riottenere indietro detto suolo libero da persone e cose, come era in precedenza” (così la comparsa conclusionale del 23.4.2019, pag. 11); b) la materia del contendere era cessata quanto alla perdita della proprietà e solo “sotto tale profilo”, mentre ribadì che i suoli “rimangono ancora occupati abusivamente dal Comune di Bari che su detta area ha realizzato opere e un parco, coprendo il suolo con manufatti e migliaia di m[etri] c[ubi] di terreno che ora devono essere rimossi, pervio ordine di codesto giudice, posto che l’azione è diretta alla restituzione del suolo nello status quo ante” (ibidem, pag. 1 ultimo capoverso e 2, primo capoverso). 3.3. La condotta processuale delle parti si deve interpretare come gli atti processuali: complessivamente, e non segmentando l’atteggiamento tenuto in un processo protrattosi per diciassette anni (tanti ne trascorsero tra la citazione e la sentenza d’appello), per prenderne in esame solo un aspetto. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Alla luce della complessiva condotta processuale dell’attore sopra evidenziata fu erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’attore “in primo grado non propose affatto una tempestiva domanda di rimozione delle attrezzature collocate sull’area”. 3.3.1. In primo luogo la domanda di restituzione fu formulata nell’atto introduttivo, ribadita nella memoria ex art. 183 c.p.c. e precisata nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica. 3.3.2. In secondo luogo qualsiasi domanda di restituzione ha per presupposto implicito che la cosa sottratta e la cosa restituita siano identiche. Restituire una cosa diversa da quella sottratta infatti sarebbe una datio in solutum, non un risarcimento in forma specifica. Pertanto l’avere chiesto che la restituzione avvenisse “nello stato di fatto” in cui la cosa si trovava al momento della sottrazione non fu una domanda nuova che doveva formularsi “tempestivamente”, come ritenuto sbrigativamente dalla Corte d’appello. In terzo luogo a p. 20, primo rigo, dell’atto di citazione l’attore aveva domandato la condanna del Comune al “risarcimento in forma specifica”: e non si vede quale altra “forma specifica” di risarcimento del danno da spoglio possa immaginarsi, se non la ricostituzione della proprietà immobiliare come era e dove era. Dunque la richiesta di sgombero del fondo fu soltanto una precisazione (superflua) dell’originaria domanda di restituzione. 3.4. Dall’erronea interpretazione e qualificazione della domanda è disceso l’erroneo giudizio di cessazione della materia del contendere. L’attore, infatti, una volta ottenuto dal Giudice penale il provvedimento di revoca della confisca (ordinanza 18.6.2014, comunicata all’attore il 1° luglio successivo), avrebbe potuto teoricamente iniziare l’esecuzione forzata per rilascio. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Quel provvedimento ad avviso di questa Corte rientra tra i “provvedimenti” del giudice di cui all’art. 474 c.p.c. e costituiva un titolo esecutivo. Infatti, sarebbe contrario al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi ed al divieto di spreco dell’attività giurisdizionale ritenere che il proprietario, ottenuto un provvedimento di revoca della confisca, debba poi iniziare un nuovo processo di cognizione dinanzi al giudice civile per munirsi di un titolo esecutivo. 3.5. Tuttavia, l’ordinanza del Giudice penale, se fosse stata messa in esecuzione, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione unicamente di ordinare lo sgombero dell’area dai beni mobili (arg. ex art. 609 c.p.c.). Non avrebbe però potuto ordinare la riduzione in pristino dell’area, dal momento che al giudice dell’esecuzione non è consentito accertare fatti, pronunciare condanne od adottare provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. 3.6. Pertanto quell’ordinanza, se fece venir meno l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c. rispetto alla domanda di rilascio, non fece venir meno l’interesse ad agire rispetto alla domanda di riduzione in pristino, rispetto alla quale l’attore non aveva ancora ottenuto un titolo eseguibile ex art. 474 c.p.c.. 3.7. Resta da dire del giudizio con cui la Corte d’appello, rispetto alla domanda di riduzione in pristino, ha ritenuto di aggiungere che “non era stata fornita alcuna prova dello stato del suolo prima della confisca” (p. 20, terzultimo capoverso). Sarebbe agevole rilevare che il Comune, sin dalla comparsa di costituzione, non contestò mai validamente che [OSCURATO:PERSONA] non avesse “realizzato qualsivoglia attività edificatoria” sul proprio fondo (p. 46, penultimo capoverso). Ma la mancata contestazione non conta: quel che rileva è che la Corte d’appello, una volta ritenuta cessata la materia del contendere e quindi il venir meno dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., si era spogliata della N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 potestas iudicandi, e le ulteriori deduzioni sul punto si debbono perciò ritenere tamquam non essent, come ripetutamente affermato da questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 20/02/2007, n. 3840; nello stesso senso, ex permultis, Cass. Sez. U., 30/10/2013, n. 24469; Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31024) e, pertanto, non impugnabili in questa sede, fermo restando che, in sede di rinvio, la relativa questione dovrà essere oggetto di nuova decisione, eventualmente reiterativa di quanto deciso senza potestas iudicandidalla sentenza qui (inammissibilmente) impugnata. 3.8. Le eccezioni di infondatezza sollevate dai controricorrenti a confutazione del motivo in esame non appaiono alla Corte persuasive. Esse infatti incorrono nello stesso errore commesso dalla corte territoriale: ritenere che colui il quale domandi la restituzione di un immobile del quale sia stato ingiustamente privato, abbia l’onere di precisare che lo rivuole nelle esatte condizioni in cui si trovava prima dello spoglio. Tesi, questa bizantina e inaccettabile: colui il quale chieda la restituzione dell’indebito non ha certo l’onere di precisare che gli spetta nulla di meno di quanto a suo tempo soluto; né colui il quale chieda la restituzione della cosa depositata ha l’onere di precisare che la rivuole intera. Allo stesso modo la domanda di restituzione della proprietà implica necessariamente una domanda di ripristino dello status quo ante. Altro, naturalmente, è il problema della sussistenza della prova di questo stato, ma –come detto – dovrà occuparsene il giudice del rinvio. 4. Il quarto motivo di ricorso. Il quarto motivo è formalmente rubricato “violazione dell’art. 42 Cost. e nullità della sentenza per motivazione apparente”. Ad onta di tale intitolazione, nell’illustrazione del motivo è prospettato il vizio di omessa pronuncia. Il ricorrente sostiene di avere formulato, col secondo motivo d’appello, due domande: una principale e l’altra subordinata. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 Aggiunge che la Corte d’appello, ritenuta assorbita l’impugnazione proposta con la prima domanda, omise di esaminare la seconda. Con tale motivo di impugnazione l’appellante aveva sostenuto che: a) il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune per i danni patiti dall’attore tra il momento della confisca (2001) e la sentenza CEDU (2009); b) nel suddetto periodo, tuttavia, l’attore era stato comunque privato della proprietà; c) la proprietà privata non può essere ablata senza un “adeguato ristoro”; d) il Tribunale pertanto avrebbe dovuto accordare all’attore almeno questo “adeguato ristoro”. Conclude il ricorrente lamentando che su questa censura avverso la sentenza di primo grado la corte barese nulla statuì. 5. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. 6. Il ricorso va dunque accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in differente composizione, la quale nell’esaminare il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] applicherà i seguentiprincìpi di diritto: “Il giudizio di illiceità d’una condotta è una valutazione giuridica e non di fatto. Pertanto nel giudizio di danno è consentito al giudice accogliere la domanda ritenendo illecita qualsiasi attività del convenuto che sia stata ritualmente allegata e debitamente provata dall’attore, a nulla rilevando che quest’ultimo avesse ravvisato l’illiceità in un differente atto o fatto del convenuto”. “La domanda di restituzione della disponibilità d’un immobile di cui il proprietario sia stato privato, anche quando sia proposta come “risarcimento del danno in forma specifica”, implica ex se quella di riduzione in pristino dell’immobile. Pertanto l’eventuale richiesta in tal senso, se formulata lite pendente,non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda, ma mera attività di precisazione di essa. N.R.G.: 13733/24 Camera di consiglio del 15 ottobre 2025 “Il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] penale con cui è revocata la confisca d’un immobile non fa venir meno l’interesse del proprietario a coltivare la domanda di riduzione in pristino dell’immobile che sia stato medio temporemodificato dal beneficiario della confisca . Il provvedimento suddetto infatti può costitui
Sentenza Cassazione n. 01785/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris