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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02305/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza Tribunale di Mantova rideterminava in un anno di sospensione della patente di guida la sanzione amministrativa applicata a PECCHINI Massimo per il reato di cui all'art.186 comma 2 con la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato un unico profilo di doglianza.

Eccepisce in particolare la illegittimità del doppio sistema sanzionatorio in tema di sanzioni amministrative accessorie ravvisandone il contrasto con i principi europei in tema di ne bis in idem e in particolare per essere stato riconosciuto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria pure a seguito di giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto.

3. Risulta inammissibile in quanto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina normativa nazionale concernente le sanzioni amministrative accessorie atteso che è stato in più occasioni ribadito dal [OSCURATO:PERSONA] che, in ossequio all'interpretazione del'art.7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute non presenta natura "sostanzialmente penale" in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all'esito del relativo giudizio penale, né pone un problema di ne bis in idem non prospettandosi la doppia sottoposizione dell'imputato ad un processo penale e ad uno amministrativo per lo stesso fatto (sez.4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457), laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell'esercizio del potere del legislatore, più volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove la suddetta sanzione risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione (sez.IV, 16.5.2017, Tosolini, Rv.270819).

In tale prospettiva si muove poi la giurisprudenza di legittimità la quale riconosce la legittimità del raddoppio della sanzione pure a fonte di giudizio di valenza tra circostanze di seno opposto (sez.4, n.51473, dl 11 Ottobre 2017.

Rv.271250, PG in proc.Liggieri).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.h P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata in parziale riforma della sentenza Tribunale di Mantova rideterminava in un anno di sospensione della patente di guida la sanzione amministrativa applicata a PECCHINI Massimo per il reato di cui all'art.186 comma 2 con la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell'imputato il quale ha articolato un unico profilo di doglianza. Eccepisce in particolare la illegittimità del doppio sistema sanzionatorio in tema di sanzioni amministrative accessorie ravvisandone il contrasto con i principi europei in tema di ne bis in idem e in particolare per essere stato riconosciuto il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria pure a seguito di giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. 3. Risulta inammissibile in quanto manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale e comunitaria della disciplina normativa nazionale concernente le sanzioni amministrative accessorie atteso che è stato in più occasioni ribadito dal [OSCURATO:PERSONA] che, in ossequio all'interpretazione del'art.7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, la sanzione amministrativa di cui si discute non presenta natura "sostanzialmente penale" in quanto non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all'esito del relativo giudizio penale, né pone un problema di ne bis in idem non prospettandosi la doppia sottoposizione dell'imputato ad un processo penale e ad uno amministrativo per lo stesso fatto (sez.4, 20.6.2018, Tarini, Rv.273457), laddove la irrogazione della sanzione amministrativa deriva da una scelta legislativa rientrante nell'esercizio del potere del legislatore, più volte ritenuta dal giudice delle leggi non sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, laddove la suddetta sanzione risulta fondata su finalità e natura diverse da quelle della sanzione penale, con marcati profili di prevenzione piuttosto che di repressione (sez.IV, 16.5.2017, Tosolini, Rv.270819). In tale prospettiva si muove poi la giurisprudenza di legittimità la quale riconosce la legittimità del raddoppio della sanzione pure a fonte di giudizio di valenza tra circostanze di seno opposto (sez.4, n.51473, dl 11 Ottobre 2017. Rv.271250, PG in proc.Liggieri). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.h P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 02305/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris