CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 34697/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24437/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 80, presso lo studio del medesimo, giusta procura speciale a margine del ricorso. –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Roma 1, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] dei Oggetto: Imposta di registro e [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege. –resistente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e [OSCURATO:PERSONA], –intimati – avverso la sentenza n. 2121/09/2015 del la Co mmissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10/04/2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 17/11/2022 tenuta in camera di consiglio, in difetto di richiesta di discussione orale, secondo la disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020 e 7,d.l. n. 105 del 2021. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Giancarlo e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono , nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della suindicata sentenza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appell o dei contribuentie confermato quella di primo grado, che aveva respinto il ricorso degli stessi avverso l a cartell a esattorial e loro notificat a il 6/4/201 per il pagamento della somma dovuta a titolo di imposta di registro, INVIM, interessi e sanzioni, liquidata in base all'avviso di accertamento di maggior valore, divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 63/24/00 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che aveva rigettato il ricorso contro detto attoproposto dai medesimi contribuenti. Il suindicato avviso di rettifica d el valore dichiarato era stato emesso dall’Ufficio, ai sensi degli artt. 51 e 52, d.p.r.n. 131 del 1986, in relazione all’atto di compravendita del 3/3/1993, a rogito del notaio Ferrara, di Roma, con il quale i [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un locale autorimessa al grezzo e di un locale al piano terra, siti nel Comune di Fiumicino, per il prezzo di euro 550.000,00. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nella esaminata fattispecie , contrariamente a quanto sostenuto dai contribuenti,non fosse applicabile la decadenza o la prescrizione e che l’estensione del giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti, i quali pure avevano impugnato l’avviso di accertamento, giusta sentenza n. 491/25/00 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, divenuta definitiva, fosse impedito dal fatto che ne i confronti dei coobbligati , i qualinon erano rimasti inerti, si era formato un giudicato sfavorevole . L’Agenzia delle Entrate,che si è costituita con il deposito di atto a ciò finalizzatodell’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eLuciana [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., i contribuenti deducono violazione del principio di unicità della determinazione fiscale del valore finale, violazione degli artt. 6, d.p.r. n. 643 del 1972, 10, l. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), esercizio dell’attività impositiva in carenza di obbligazione solidale, omessa pronuncia e omessa motivazione su fatti decisivi del giudizio, violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato dirimente, ai fini dell’INVIM,il principio dell’unicità dell’accertamento e quindi l’applicabilità della stessa entità imponibile, avuto riguardo all’identità di valore del bene trasferito sia per la parte venditrice che per la parte acquirente. In sostanza i contribu enti sostengono che dopo che l’Ufficio aveva lasciato passare in giudicato la sentenza della CTP di Roma favorevole agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva annullato l’avviso di accertamento dagli stessi impugnato, non avrebbe potuto attivarela stessa maggiore pretesa nei confronti dei venditori [OSCURATO:PERSONA], essendo ormai privo del potere impositivoed essendo venuta meno la solidarietà passiva in relazione alla imposta di registro complementare dovuta dai venditori. Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deducono violazione del l’art. 1293 c.c., estinzione della obbligazione tributaria in forza del pagamento, ritenuto congruo, dell’imposta di registro, da parte degli acquirenti e, quindi, anche dell’INVIM,da parte dei vendi tori, sulla base del valore immobiliare in atto dichiarato, omessa pronuncia e omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio.In sostanza i contribuenti sostengono che la CTR non ha considerato che l’obbligazione impositiva solidale oggetto di causa era insussistente alla luce della vicenda processuale relativa agli acquirenti ed in forza della favorevole pronuncia dagli stessi ottenuta. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo,n. 3, c.p.c., deducono l’intervenuta decadenza della pretesa, violazione degli artt. 17e 25, d.p.r. n. 602 del 1973, nonché 78, d.p.r. n. 131 del 1986, necessaria applicazione dei termini decadenziali all’attività di riscossione mediante ruolo e di re lativa notifica delle cartelle . In sostanza i contribuenti sostengono che la CTR erroneamente ha ritenuto tempestiva l’attività compiuta dall’Ente impositore e da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non ha considerato che ogni qualvolta l’Amministrazione adotta una iscrizione a ruolo e provvede alla emissione della relativa cartella da notificarsi al contribuente , deve rispettare modalità,tempi e forme, come previsto dal d.p.r. n. 602 del 1973e che i dedotti termini di decadenza e prescrizione era maturati. Con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deducono la sussistenza di vizi propri della cartella impugnata, mancanza di titolo impositivo, inidoneità della sentenza n. 63/24/00 della CTP di Roma a passare in giudicato (sostanziale), violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché detta decisione del primo giudice, sfavorevole ai venditori, si basa sulla rilevata mancata allegazione al ricorso introduttivo del giudizio dell’atto impugnato sicché noncostituisce titolo valido per procedere all’iscrizione a ruolo ed all’emissione della cartella esattoriale. Lamentano i contribuenti il carattere formalistico del le argomentazioni impiegate dal giudice di appelloper disattendere l’applicazione delle norme del d.p.r. n. 602 del 1973, inutilmente invocate dagli impugnanti. Con il quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., deducono l’estensibilità del giudicato favorevole dei coobbligati, valore extra litemdella soluzione di questioni di fatto e di diritto,violazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., perché la CT R non ha considerato che la sentenza n. 63/24/00 della CTP di Roma non è entrata nel merito e dunque non pu ò regolare, in via definitiva, la fattispecie oggetto di causa, costituendo un mero giudicato formale. Le censure, scrutinabili congiuntamente, sono infondate e vanno disattese per le ragioni di seguito esposte. I ricorrenti sostengono, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, che il valore imponibile dell’imposta di registro (destinata a gravare sulla parte acquirente) e dell’INVIM ( destinata a gravare sulla parte venditrice secondo la normativa all’epoca vigente ed oggetto della materia del contendere), non può essere dissimile rispetto alle parti contraenti e che la decisione giudiziaria favorevole ottenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impedi va all’Ufficio , che in difetto d’impugnazione l’aveva lasciata diventare definitiva, di procedere nei confronti dei venditori, in forza della rettifica del valore degli immobili compravenduti, alla iscrizione a ruolo e , quindi , al recupero delle maggiori impostedovute dal venditori. Deducono, al riguardo, l’inidoneità della sentenza n. 63/24/00 della CTP di Roma, resa nella causa avente ad oggetto la rettifica di valore deibeni trasferiti di cui l’avviso di accertamento emesso ai sensi degli artt. 51 e 52, d.p.r. n. 131 del 1986, pacificamente divenuta definitiva, ad impedire l’estensione del giudicato favorevole (la sentenza n. 491/25/00 della CTP di Roma) ottenuto , in auton omo giudizio, dai condebitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto non riguardante il merito della pretesa tributaria. Deducono, altresì, che l ’obbligazione tributaria d e v e ritenersi estinta in forza del pagamento dell’imposta effettuato sulla scorta del valore ritenuto congruo dal giudice tributario nella controversi a riguardante gli acquirenti e ripropongono , in dissenso con le argomentazioni svolte nel la sentenza di appel lo, l ’eccezione di decadenza (artt. 17 e 25 , d.p.r. n. 602 del 1973 ) e prescrizione (art. 78, d.p.r. n. 131 del 1986)della pretesa tributaria. Quanto allaquestione inerente l ’ applicazione diretta del giudicato - da esaminarsiper prima - va osserv ato che il giudicato produce i suoi effetti solo fra le "parti", ed è pacifico che il giudicato invocato da i ricorrentiè intervenuto tra l'Agenzia delle E ntrate e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , acquirenti degli immobili. In base al generale principio di cuiall'art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effettotra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggetti dati daisuoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi), nel processo tributario il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti ( tra le altre, Cass. n. 23658/2008). Nella esaminata fattispecie , invece , assume ril i ev o il diverso principio di cui all'art. 1306 c.c., secondo cui i condebitori possono opporre al creditore lasentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitoriin solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore), principio che viene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esteso ai rapporti relativiall'imposta di registro (v. Cass. S ez . U n . n. 7053; Cass. n. 3306 / 2003; Cass. n. 10202/2003), secondo cui: "In tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie per imposta di registro), qualora u no dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte difronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di op porre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irrepetibilità diquanto versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c. La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306c.c., opera, infatti, sul piano processuale che deroga ai limitisoggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale incui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limitidiversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioniprocessuali" (Cass.n. 12401/2003; Cass. n. 18025/2004;Cass. n. 28881/2008), nel senso che l'opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto estraneo al giudizio, può operare con l'unica limitazione della eventualedefinitiva soccombenza del condebitore, che intende avvalersi del g iudicato, nell'autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria. Orbene, l’invocata efficacia ultra litemdel giudicato tributario di cui sopra si è detto trova ostacolo nel fatto che gli odierni ricorrenti non sono rimasti processualmente inerti ma hanno anch’essi impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore degli immobili compravenduti, ottenendo una decisione sfavo revole che ha definito il relativo giudizio. La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l'art. 1306 c.c. anche a favore del coobbligato che non ha impugnatol'accertamento, facendo prevalere l'effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confrontisi sia direttamente formato un giudicato. E’ stato precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l'avviso di accertamento ( nella specie, quello di maggior valore), di opporre all'Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l'avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altrocoobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l'avviso di liquidazione, "vertendosi in materia dicondizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all'epoca della decisione" (Cass.7255/1994; Cass, 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass.14814/2011; Cass. 9577/2013). Ciò implica che se un condebitore impugna, ed altro condebitore non impugna, l'annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell'unico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato; per tale motivo, dell'annullamento potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento. I venditori degli immobili, nel giudizio da loro instaurato e definito con l a sentenza n. 63724700 della CTP di Roma, depositata il 30/3/2000e passata in giudicato, sono risultati soccombenti perché - si legge in motivazione- “ Il ricorso è infondato e pertanto va respinto. Infatti esso appare mero strumento tuzioristico azionato unicamente a fini dilatori. Non viene offerto alcun elemento di prova a sostegno di quanto lamentato, non allegandoneppure l’atto impugnato”. Attese le sopra riportate rationes decidendi che investono la legittimità della operata rettifica divalore dei beni oggetto di contratto, sembra davvero ardua la tesi che una tale statuizione, come in buona sostanza afferma no i contribuenti, sia di mera assoluzione dal processo, priva cioè di effetti di giudicatosostanziale e,quindi, inidonea ad essere opposta all’Amministrazione finanziaria , essendo viceversa intervenute preclusioni processuali a carico dei contribuenti soccombenti, i quali non hanno impugnato la decisione, e che non possono più contestare la legittimità dell’accertamento di valore, ai fini del pagamento dell’INVIM, per tale imposta ormai vincolante. E’senz’altro corretta la deduzione difensiva secondo cui l’av venuto pagamento dell’imposta di registro da parte degli acquirenti degli immobili ha determina to ipso iure l’estinzione del debito d’imposta anche nei confronti di tutti i coobbligati (Cass. n. 1681/2000). Tuttavia, p er quanto concerne l’INVIM , la decisione della CTR del Lazio appare coerente con il principio, che deve qui trova re piena conferma, per cui, i n tema di solidarietà tributaria, il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306, comma 2, c.c., sempre che non si sia già formato un diverso e specifico giudicato.Nel caso,come quello sottoposto all’esame di questa Corte, nel quale il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, conuna decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall'interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, a nulla rilevando la prospettata tendenziale unicità dell’accertamento tributario (Cass. Cass. n. 31807/2019 ; n. 4989/2020; Cass. n. 6411/2021). Con riferimento al terzo motivo di ricorso, è appena il caso di osservare che i contribuenti, nella pedissequa riproposizione, in sede di legittimità, dell’eccezione di decadenza della pretesaerariale oggetto dell’attività di riscossione a mezzo iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento,per mancato rispetto di modalità, tempi e forme previstedal d.p.r. n. 602 del 1973 , sembrano non confrontarsi con le argomentazioni svolte, sul punto, dalla CTR del Lazio nell’impugnata sentenza. Il giudice di appello, invero,ha escluso l’applicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 17, d.p.r. n. 602 del 1973, “invocato dai contribuenti, ratione temporis , (che) è stato applicabile alla riscossione dell’imposta di registro sino all’0170771999 in quanto il decreto legislativo n. 46/1999entrato in funzione l’1/7/99 ha limitato detto termine alla riscossione delle imposte dirette e dell’IVA per il disposto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 46/99 citato” ed ha conferma della soluzione adottata ha richiamato le sentenze di questa Corte n. 27028/2013 e n. 12748/2014. Con riguardoall’art. 25, d.p.r. n. 602 del 1973, la CTR ha osservato che “il termine di decadenza ivi previsto va riferito alla riscossione dei crediti erariali accertati da atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione e non alla riscossione dei crediti erariali accertati da sentenze che abbiano rigettato, totalmente o parzialmente, impugnazioni di atti impositivi”, mentre ha escluso l’applicabilità di un termine di prescrizione diverso da quello decennale di cui all’art. 78, d.p.r. n. 131 del 1986, “nel caso di sentenza passata in giudicato senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere la sentenza rigettato interamente il ricorso avverso l’atto impositivo (…)”ed ha supporto della soluzione adottata ha richiamato lesentenze di questa Corte n. 20 153 /201 4 e , a Sezioni Unite,n. 25790/2009. Gli odierni ricorrenti deducono che “i tempi di emanazione e notifica delle cartelle non sono di dieci anni” perché altrimenti si realizzerebbero “tutte le problematiche e le incertezzemesse a fuoco prima dalla Consulta con la sentenza n. 280/05 e poi dal legislatore intervenuto (…) col D.L. n. 105705 convertito prontamente nella legge n. 156/05 che ha dettatoi noti nuovi termini assai più brevi e di cui gli appellanti hanno fatto articolata invocazione nel proprio ricorso”, dovendo, in definitiva, trovare applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 25, d.p.r. n. 602 del 1973, anche in tema di imposte indirette. La Corte intende ribadire i principiai qual i il giudice del gravame si è attenutoricordando che i l sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata (Cass . n. 24892/2020, relativamenteall’imposta di successione) e che “ In tema d'imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell'imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l'art. 17 (ora 25) del d.P.R. n. 602 del 1973, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall'altro, l'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l'attività di riscossione,ma quella ulteriore di determinazione dell'imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento.” (Cass. n. 15184/2020). Non v’è luogo a liquidazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del co