CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1963
Cassazione n. 00734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in >e.de di legittimità, in quanto per un verso del tutto eccentrici rispetto al tenore della decisione gravata ( il primo motivo che attiene alla asserita applicazione della recidiva, nel caso non contestata né ritenuta), per altro verso proposti per la prima volta in questa sede ( quello sulla pena, atteso che l'appello non conteneva specifici rilievi sul punto); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese yocessua!i e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.