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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31718/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano -con separati ricorsi- la sentenza in data 22/12/2020 con cui la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del 16/12/2019 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, che aveva condannato entrambi per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo, lesioni personali, danneggiamento, e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di estorsione e falso, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen.

Deducono:

1.1. [OSCURATO:PERSONA] Raffaele.

1.1.1. "Con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. nella forma dell'agevolazione di un'associazione camorristica: erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e 191 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione".

Il motivo esordisce affermando che la Corte di appello ha affrontato in maniera confusa il tema dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen., contestata sotto entrambi i profili del metodo e dell'agevolazione.

"Con riferimento esclusivo al tema dell'agevolazione -scrive il ricorrente - la Difesa aveva evidenziato come non fosse ontologicamente possibile inferire la prova di un'associazione camorristica dalla mera dimostrazione di una sola azione estorsiva, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia provato e, soprattutto, formalmente contestato con un apposito e preciso capo d'imputazione, l'esistenza di un sodalizio criminale che abbia i requisiti previsti dall'art. 416-bis cod.pen.».

Sostiene, quindi, che le sentenze di merito sono contraddittorie e illogiche nel sostenere l'integrazione dell'aggravante dell'agevolazione di un clan camorristico, la cui realtà non risulta giudiziariamente accertata e deduce che nella sentenza di appello non si ha traccia di una risposta a tale quesito.

Vengono, dunque, integralmente illustrati l'atto di appello e gli argomenti quivi contenuti, dai quali si deduce l'inesistenza di un gruppo camorristico, così che non poteva essere configurata l'aggravante di che trattasi.

1.1.2. "Con riferimento alla dosimetria della pena, alla concessione delle attenuanti generiche, alla esclusione della contestata recidiva: Mancanza di motivazione a seguito di eventuale annullamento della sentenza in relazione all'integrazione della circostanza ex art. 416 bis.1 c.p. nella forma dell'agevolazione ad un'associazione camorristica; Erroneità del calcolo derivante dall'applicazione dell'art. 63, co. 4, c.p.; Mancanza di motivazione in relazione all'aumento discrezionale di pena per l'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.".

Il motivo sottolinea che l'accoglimento delle censure relative all'aggravante cambierebbe il giudizio di gravità dei fatti, con ricadute favorevoli in punto di pena.

Aggiunge che la Corte di appello ha correttamente censurato il doppio aumento effettuato dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 63, co. 4, cod. pen.

"Non si comprende, allora -scrive la difesa- il motivo per il quale lo stesso Giudicante effettua un aumento di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2 .1.. -tu--.1\-n__, duemilaottocento di multa non solo per la recidiva ma anche per la contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1, cod.pen.

Ad ogni modo, manca la motivazione che supporti la discrezionalità per quest'ulteriore aumento di pena".

1.2. [OSCURATO:PERSONA] Gennaro.

1.2.1. "Violazione dell'art. 606, lettere b) ed e) del c.p.p. in relazione all'art. 416 bis.1 c.p. (capi 1, 2 e 3 dell'imputazione)".

Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che la condotta contestata non è stata idonea a determinare nella persona offesa -[OSCURATO:PERSONA]- una particolare forma di coartazione piscologica o di timore.

Con riguardo all'aggravante sotto il profilo di aver determinato un vantaggio al consesso criminale di appartenenza, giova sottolineare che non sussistono elementi -se non apodittici- idonei ad affermare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Galiano abbiano costituito un sodalizio criminale strutturato o avessero intenzione di costituirlo". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per come di seguito specificato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

1.1.1. Va rilevato che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. è stata presa in considerazione e giustificata dalla Corte di appello soltanto sotto il profilo della modalità mafiosa e non anche rispetto al tipo dell'agevolazione mafiosa, al cui riguardo non si rintraccia alcun argomento a sostegno della sua configurabilità nella sentenza impugnata.

Coerentemente, la Corte di appello, in sede di determinazione della pena, ha operato un solo aumento di pena, correlato alla presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., certamente riferibile alla modalità mafiosa, visto che la sentenza impugnata ha preso in considerazione solo tale tipo dell'aggravante in questione.

Ne discende che l'eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso non sortirebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente, visto che l'altrettanto eventuale esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. declinata nel senso dell'agevolazione non ha inciso in alcuna maniera -diretta o indiretta- nella determinazione della pena.

Da ciò la carenza di interesse all'impugnazione, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017).

Ne discende che va ribadito -insieme alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria- che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa non abbia avuto alcuna incidenza in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (in questo senso, tra molte, Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R.).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel determinare la pena, ha operato un doppio aumento per due circostanze a effetto speciale -la recidiva qualificata e l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen- in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod.pen.

In realtà tale doppio aumento è legittimo, dovendosi qui ribadire il principio di diritto con il quale è stato chiarito che «nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.)», (Sez. 2, Sentenza n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18278 del 07/12/2016 Ud., dep. il 2017, Chianese, Rv. 269855 - 01; più di recente, Sez. 2 - , Sentenza n. 9526 del 17/12/2021, dep. il 2022, Biancoviso, Rv. 282791 -

01. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va -conclusivamente- rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Con riguardo alle deduzioni relative alla configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. declinata nella forma dell'agevolazione, si fa rinvio a quanto rilevato al superiore paragrafo 1.1.1., profilandosi anche in questo caso l'inammissibilità per carenza d'interesse.

2.2. Le deduzioni relative alla (in)sussistenza dell'aggravante della modalità mafiosa, il motivo è inammissibile perché aspecifico.

La Corte di appello -invero- ha rintracciato le caratteristiche dell'aggravante della modalità mafiosa in una pluralità di elementi oggettivi, saldati con quelli già evidenziati dal giudice di primo grado, significativi del controllo del territorio tipico della criminalità di stampo mafioso, quali l'esplosione di dinamite in locali AD,,., commerciali, la crescente richiesta estorsiva in danno della persona offesa, l'atteggiamento sempre più incalzante e sempre più minatorio di ulteriori attentati ai locali commerciali e alla vita.

A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso oppone un'apodittica quanto generica affermazione di insussistenza delle condizioni richieste per configurare l'aggravante in questione, del tutto priva di rilievi critici e di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, rispetto alla quale manca di correlazione.

Tale rilievo risalta che il ricorso è incorso nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 22/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano -con separati ricorsi- la sentenza in data 22/12/2020 con cui la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del 16/12/2019 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, che aveva condannato entrambi per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo, lesioni personali, danneggiamento, e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per i reati di estorsione e falso, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA] Raffaele. 1.1.1. "Con riferimento alla circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 c.p. nella forma dell'agevolazione di un'associazione camorristica: erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e 191 c.p.p.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione". Il motivo esordisce affermando che la Corte di appello ha affrontato in maniera confusa il tema dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen., contestata sotto entrambi i profili del metodo e dell'agevolazione. "Con riferimento esclusivo al tema dell'agevolazione -scrive il ricorrente - la Difesa aveva evidenziato come non fosse ontologicamente possibile inferire la prova di un'associazione camorristica dalla mera dimostrazione di una sola azione estorsiva, senza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia provato e, soprattutto, formalmente contestato con un apposito e preciso capo d'imputazione, l'esistenza di un sodalizio criminale che abbia i requisiti previsti dall'art. 416-bis cod.pen.». Sostiene, quindi, che le sentenze di merito sono contraddittorie e illogiche nel sostenere l'integrazione dell'aggravante dell'agevolazione di un clan camorristico, la cui realtà non risulta giudiziariamente accertata e deduce che nella sentenza di appello non si ha traccia di una risposta a tale quesito. Vengono, dunque, integralmente illustrati l'atto di appello e gli argomenti quivi contenuti, dai quali si deduce l'inesistenza di un gruppo camorristico, così che non poteva essere configurata l'aggravante di che trattasi. 1.1.2. "Con riferimento alla dosimetria della pena, alla concessione delle attenuanti generiche, alla esclusione della contestata recidiva: Mancanza di motivazione a seguito di eventuale annullamento della sentenza in relazione all'integrazione della circostanza ex art. 416 bis.1 c.p. nella forma dell'agevolazione ad un'associazione camorristica; Erroneità del calcolo derivante dall'applicazione dell'art. 63, co. 4, c.p.; Mancanza di motivazione in relazione all'aumento discrezionale di pena per l'aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.". Il motivo sottolinea che l'accoglimento delle censure relative all'aggravante cambierebbe il giudizio di gravità dei fatti, con ricadute favorevoli in punto di pena. Aggiunge che la Corte di appello ha correttamente censurato il doppio aumento effettuato dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 63, co. 4, cod. pen. "Non si comprende, allora -scrive la difesa- il motivo per il quale lo stesso Giudicante effettua un aumento di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2 .1.. -tu--.1\-n__, duemilaottocento di multa non solo per la recidiva ma anche per la contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1, cod.pen. Ad ogni modo, manca la motivazione che supporti la discrezionalità per quest'ulteriore aumento di pena". 1.2. [OSCURATO:PERSONA] Gennaro. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606, lettere b) ed e) del c.p.p. in relazione all'art. 416 bis.1 c.p. (capi 1, 2 e 3 dell'imputazione)". Con l'unico motivo di ricorso si sostiene che la condotta contestata non è stata idonea a determinare nella persona offesa -[OSCURATO:PERSONA]- una particolare forma di coartazione piscologica o di timore. Con riguardo all'aggravante sotto il profilo di aver determinato un vantaggio al consesso criminale di appartenenza, giova sottolineare che non sussistono elementi -se non apodittici- idonei ad affermare che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Galiano abbiano costituito un sodalizio criminale strutturato o avessero intenzione di costituirlo". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, per come di seguito specificato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1.1. Va rilevato che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. è stata presa in considerazione e giustificata dalla Corte di appello soltanto sotto il profilo della modalità mafiosa e non anche rispetto al tipo dell'agevolazione mafiosa, al cui riguardo non si rintraccia alcun argomento a sostegno della sua configurabilità nella sentenza impugnata. Coerentemente, la Corte di appello, in sede di determinazione della pena, ha operato un solo aumento di pena, correlato alla presenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., certamente riferibile alla modalità mafiosa, visto che la sentenza impugnata ha preso in considerazione solo tale tipo dell'aggravante in questione. Ne discende che l'eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso non sortirebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente, visto che l'altrettanto eventuale esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. declinata nel senso dell'agevolazione non ha inciso in alcuna maniera -diretta o indiretta- nella determinazione della pena. Da ciò la carenza di interesse all'impugnazione, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017). Ne discende che va ribadito -insieme alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria- che è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa non abbia avuto alcuna incidenza in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio (in questo senso, tra molte, Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R.). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel determinare la pena, ha operato un doppio aumento per due circostanze a effetto speciale -la recidiva qualificata e l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen- in violazione dell'art. 63, comma quarto, cod.pen. In realtà tale doppio aumento è legittimo, dovendosi qui ribadire il principio di diritto con il quale è stato chiarito che «nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.)», (Sez. 2, Sentenza n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18278 del 07/12/2016 Ud., dep. il 2017, Chianese, Rv. 269855 - 01; più di recente, Sez. 2 - , Sentenza n. 9526 del 17/12/2021, dep. il 2022, Biancoviso, Rv. 282791 - 01. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va -conclusivamente- rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Con riguardo alle deduzioni relative alla configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen. declinata nella forma dell'agevolazione, si fa rinvio a quanto rilevato al superiore paragrafo 1.1.1., profilandosi anche in questo caso l'inammissibilità per carenza d'interesse. 2.2. Le deduzioni relative alla (in)sussistenza dell'aggravante della modalità mafiosa, il motivo è inammissibile perché aspecifico. La Corte di appello -invero- ha rintracciato le caratteristiche dell'aggravante della modalità mafiosa in una pluralità di elementi oggettivi, saldati con quelli già evidenziati dal giudice di primo grado, significativi del controllo del territorio tipico della criminalità di stampo mafioso, quali l'esplosione di dinamite in locali AD,,., commerciali, la crescente richiesta estorsiva in danno della persona offesa, l'atteggiamento sempre più incalzante e sempre più minatorio di ulteriori attentati ai locali commerciali e alla vita. A fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, il ricorso oppone un'apodittica quanto generica affermazione di insussistenza delle condizioni richieste per configurare l'aggravante in questione, del tutto priva di rilievi critici e di un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, rispetto alla quale manca di correlazione. Tale rilievo risalta che il ricorso è incorso nel vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il
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