CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 febbraio 2021
Cassazione n. 32862/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 1662-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI624 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 474/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 599/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 1662/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 68 del 1999, del licenziamento intimatogli dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 25 settembre 2014 condannando la società datrice a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione con interessi legali e spese. 2. Il giudice del reclamo, preso atto che né l'ordinanza resa nella fase sommaria né la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione avevano preso in esame la denunciata violazione della legge n. 68 del 1999, tempestivamente sollevata sin dal primo atto del giudizio, ha quindi accertato che la società datrice di lavoro non faceva parte delle categorie esonerate ai sensi dell'art. 5 comma 2 della citata legge dal rispetto delle quote di riserva previste in favore dei lavoratori disabili dall'art. 3 della stessa legge. 2.1. Ha evidenziato che alla fattispecie non era applicabile il comma 3 bis del cit3.1. art. 5 in quanto all'epoca dei fatti non ancora vigente. 2.2. Ha poi escluso che nella specie ricorressero le condizioni di esonero parziale dall'assunzione dei disabili previste dall'art. 5 comma 2 della legge n. 68 del 1999, nel testo ratione temporis applicabile, rilevanti anche ai fini della qualificazione del licenziamento come legittimo o meno non essendo stata allegata l'autocertificazione dell'esonero né la prova del pagamento del contributo al fondo regionale. 2.3. Ha evidenziato che in giudizio era risultato che la società, successivamente al recesso aveva chiesto all'Agenzia di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., creata per ricollocare dipendenti in esubero nel porto di [OSCURATO:PERSONA] di reperire rizzatori dell'area protetta. Inoltre la domanda di esonero prodotta, pur sempre priva dell'autocertificazione, era comunque successiva al licenziamento. a r.g. n. 1662/2019 2.4. Ha dedotto che il personale addetto al rizzaggio, come il ricorrente, non rientrava nella categoria del personale viaggiante/navigante ai sensi dell'art. 5 comma 2 citato. 2.5. In definitiva ha escluso la sussistenza di un diritto all'esonero dall'assunzione dei disabili sotto i diversi profili evidenziati e, per conseguenza, ha ritenuto ingiustificato il recesso ed applicabile la tutela reintegratoria debole prevista dall'art. 18 comma 4 della I. 300 n. 1970 come modificata dalla legge n. 92 del 2012. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con tre motivi ai quali resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 416, 132 n. 4 ,115 e 116 cod.proc.civ. e dell'art. 111 comma 6 Cost. e la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4 cod. proc.civ.. 4.1. Deduce la ricorrente che erroneamente la sentenza pronunciata in sede di reclamo ha affermato che in primo grado, sia nella fase sommaria che poi in esito all'opposizione, era stata omessa la pronuncia sulla inesistenza dei presupposti per ottenere l'esonero dall'applicazione della riserva a favore dei lavoratori disabili. Al contrario, ad avviso della società ricorrente la pronuncia era stata implicita in considerazione del fatto che la società aveva documentato l'esistenza delle condizioni, previste dalla disciplina antecedente le modifiche del d.lgs 151 del 2015, per beneficiare dell'esonero e afferma che, conseguentemente, non essendovi alcun obbligo di assunzione di lavoratori disabili questi, una volta assunti, potevano essere licenziati senza alcun vincolo al pari di tutti gli altri lavoratori. 5. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce che la sentenza sarebbe nulla per violazione art. 132 secondo comma n. 4 cod.proc.civ. ed in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 n. 4 della legge n. 68 del 1999 poiché non ha individuate correttamente la normativa da applicare al caso concreto sebbene alla stessa fosse stato fatto specifico riferimento ed in tal modo il giudice di appello sarebbe r.g. n. 1662/2019 incorso nella violazione dell'art. 5 comma 2 della legge n. 68 del 1999, nel testo modificato dall'art. 6 comma 2 ter del d.l. 70 del 2011 convertito nella legge n. 106 del 2011. 6. Il terzo motivo ha ad oggetto l'omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa. Deduce la società ricorrente che il giudice di appello avrebbe trascurato di verificare l'effettiva violazione della quota di riserva che avrebbe dovuto essere determinata tenendo conto del numero complessivo di lavoratori occupati che, per le imprese che hanno in servizio tra sedici e trentacinque unità di personale, è di una sola unità la quale, nella specie, era comunque rimasta coperta. 6.1. A tale mancata verifica consegue il vizio denunciato atteso che per tale aspetto decisivo la motivazione della sentenza ne risulterebbe per un verso apparente e per altro verso perplessa. 7. Le tre censure, che sotto diversi profili investono la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la società fosse o meno soggetta all'obbligo di procedere all'assunzione di quote di lavoratori invalidi e che, conseguentemente, era vincolata nel recedere dal rapporto possono essere esaminate congiuntamente e sono per taluni aspetti infondate e per altri inammissibili. 7.1. Occorre premettere che il rapporto di lavoro tra Antonino Fum0 e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è svolto tra il 12 giugno 2008 ed il 25 Q_ .ivuL3 settembre 2014 quandorera stato licenziato a cagione di un denunciato calo delle commesse e di fatturato ed al conseguente stato di crisi determinatosi. 7.2. Al rapporto, che vede parte un lavoratore invalido, trova applicazione l'art. 5 della legge n. 68 del 1999 nel testo antecedente le modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015 (c.d. legge Fornero). 7.3. Tale disposizione indica le categorie di imprese che, in relazione a determinate mansioni, sono esonerate dal rispetto delle quote di riserva per le assunzioni dei lavoratori disabili previste dall'art. 3 della citata legge. 7.4. Il giudice di appello ha correttamente individuato la disciplina applicabile al rapporto di lavoro ed ha accertato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione all'attività svolta, non rientrava tra le imprese che possono derogare agli obblighi di assunzione obbligatoria degli r.g. n. 1662/2019 invalidi, nei limiti delle quote di riserva previste dalla legge. Ha correttamente escluso che al rapporto di lavoro in esame trovi applicazione l'art. 5 comma 3 bis della legge, introdotto dalla c.d. legge Fornero ed ha accertato che invece al rapporto trovava applicazione il comma 2 del citato art. 5 nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 6 comma 2 ter del dl. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 (poi soppresso dalla legge Fornero) che consentiva al datore di lavoro di lavoro di autocertificare l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60%. 7.5. Applicando al caso concreto la disciplina, così correttamente individuata, la Corte di merito ha poi accertato in fatto che, nello specifico, la società non aveva versato alcuna somma al Fondo disabili, come previsto dall'art. 5 comma 2 citato e che la domanda di esonero dagli obblighi di cui all'art. 3 era priva della necessaria assunzione di responsabilità, anche penale in relazione alle dichiarazioni false. Infine ha verificato che i lavoratori che come il ricorrente erano addetti a rizzaggio non rientravano tra il "personale viaggiante/navigante" per il quale l'esonero era automaticamente previsto. 7.6. Premesso allora che nello specifico neppure è dedotta l'esistenza di un giudicato internofeventualmente formatosi sulla sentenza di primo grado in relazione all'esonero della società dal rispetto delle quote di riserva e dell'applicazione della connessa disciplina dì legge, va rilevato che la ricorrente, nel dolersi di una mancata devoluzione della questione inerente l'avvenuto accertamento dell' esonero dall' obbligo di rispettare la disciplina sulle riserve nel giudizio di appello, trascura di riprodurre - in ossequio al principio di autosufficienza e con conseguente preclusione di ogni esame della stessa - il contenuto delle allegazioni formulate in giudizio dalla società relativamente alle condizioni dell'esonero, il tenore testuale dei provvedimenti di primo grado impugnati che avrebbero implicitamente fatto proprie tali allegazioni ed infine le censure formulate dal lavoratore a quei provvedimenti.r.g. n. 1662/2019 7.7. Si deduce che erroneamente la sentenza pronunciata in sede di reclamo avrebbe affermato che in primo grado, sia nella fase sommaria che poi in esito all'opposizione, era stata omessa la pronuncia sulla inesistenza dei presupposti per ottenere l'esonero dall'applicazione della riserva a favore dei lavoratori disabili. Si afferma che invece la pronuncia, seppur implicita, vi era stata atteso che la società aveva documentato l'esistenza delle condizioni, previste dalla disciplina antecedente le modifiche del d.lgs 151 del 2015, per beneficiare dell'esonero e che, conseguentemente, non essendovi alcun obbligo di assunzione di lavoratori disabili questi, una volta assunti, potevano essere licenziati senza alcun vincolo al pari di tutti gli altri lavoratori. 7.8. Rileva tuttavia il Collegio che la censura, per superare il filtro di ammissibilità avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, mettere la Corte nella condizione di apprezzare, sin dalla lettura del ricorso per cassazione, quanto meno la consistenza di tali affermazioni. Per tale aspetto la censura è inammissibile 7.9. Neppure la Corte territoriale ha errato nell'individuare la normativa da applicare la quale, al contrario, per quanto più sopra esposto, oltre ad essere stata esattamente ricostruita è stata anche correttamente applicata nella formulazione ratione temporis vigente. Per tale aspetto le censure sono infondate. 8. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 8.1. Nel dolersi del mancato accertamento dell'avvenuto rispetto delle percentuali di riservatari la società ricorrente non spiega dove, come e quando ha dedotto che tale riserva sarebbe stata rispettata. Dalla lettura della sentenza si evince solo che la società aveva dedotto di essere esonerata dall'obbligo ma non anche di averlo rispettato. Per tale aspetto la deduzione è nuova e perciò, ancora una volta, inammissibile. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellkricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto r.g. n. 1662/2019 per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 5.250,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delikricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art