CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - SEZ. DIST. DI TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, e per i ricorrenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2020 (dep. il 19 febbraio 2020) la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - per quel che qui interessa -, all'esito del gravame interposto da Antonio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PINCA, ha confermato la sentenza in data 9 ottobre 2017 del Tribunale di Taranto limitatamente all'affermazione di responsabilità degli imputati ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico, Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PINCA quali amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) per il 1. delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., di cui al capo H. della rubrica), assolvendoli da tutte le residue imputazioni per cui vi era stata condanna in primo grado; e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prevalenti sull'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante entità, per Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PINCA equivalenti rispetto alla detta aggravante e alla recidiva rispettivamente contestata, ha rideterminato la pena per questi ultimi in anni tre di reclusione ciascuno e per il primo in anni due di reclusione, con le sanzioni accessorie fallimentari e le ulteriori pene accessorie di legge e, per il solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione con separati atti, formulando per ciascuno i due motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione, di cui pure è stata assunta l'apparenza, e la violazione della legge penale in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in particolare con riferimento all'accertamento del prescritto elemento soggettivo (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati il vizio di motivazione, di cui pure è stata assunta l'apparenza, e la violazione della legge penale in ordine mancato riconoscimento nella specie dei presupposti del delitto di bancarotta documentale semplice (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con i ricorsi sono state esposte le medesime argomentazioni per Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PINCA, cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è stato ascritto quali amministratori di fatto della società fallita; per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il medesimo ordine di censure è stato argomentato con riguardo pure al suo ruolo di amministratore formale e, come rimarcato dal difensore, di mero prestanome (anche alla luce della sua giovane età al momento del fatto). I motivi di impugnazione, dunque, possono essere esaminati congiuntamente, con le necessarie specificazioni relative alla posizione degli imputati, nei termini di seguito chiariti.2. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, adducendo pure che essa sia apparente - la difesa ha censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (segnatamente della tenuta della contabilità in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita), e in particolare il dolo generico nella forma del dolo eventuale (per aver accettato il rischio che, in caso di fallimento, il disordine contabile, volutamente tenuto, avrebbe impedito una corretta gestione da parte della curatela), contestando che gli elementi emersi nel corso del procedimento fossero atti a dimostrare, al di là del mero disordine contabile, proprio la sussistenza del prescritto elemento soggettivo in considerazione di numerosi indici, quali il fatto che la contabilità sia stata affidata a professionisti (uno dei quali ha ammesso di aver cancellato parte della documentazione contabile dopo il sequestro penale che ha attinto il compendio aziendale), il fatto che i creditori siano stati quasi tutti soddisfatti (come dimostrato dal fatto che solo due di essi hanno avanzato istanza di fallimento) e sia gli imputati che hanno svolto l'attività di amministratori di fatto (ossia Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PINCA) sia l'amministratore di diritto ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) siano stati collaborativi con il curatore e con il custode a seguito del sequestro penale. In sostanza, tali dati non consentirebbero di affermare, come hanno ritenuto i Giudici di merito con un percorso argomentativo carente, che gli imputati avessero inteso, con coscienza e volontà, tenere la contabilità in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio (atteso che il fallimento era stato evitato prima del sequestro - in costanza del quale è stato dichiarato - e costoro non hanno mai avuto la volontà di far fallire la società), conclusione che non può trarsi ex se dalla tenuta irregolare della contabilità, anche perché l'assoluzione di essi dalla contestuale imputazione di bancarotta patrimoniale priverebbe ulteriormente il compendio probatorio di indici dimostrativi in tal senso ed avrebbe imposto una motivazione più rigorosa per affermare la sussistenza bancarotta fraudolenta documentale. Questo ordine di argomentazioni varrebbe a fortiori per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto soltanto una attività di mero prestanome, come rappresentato dal curatore fallimentare, secondo il quale egli rivestiva soltanto un ruolo formale ed è apparso estraneo alle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e anche alle più elementari vicende gestionali di essa. Ragion per cui a lui non potrebbe attribuirsi alcun indice della volontarietà della condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui è stato ritenuto responsabile. 2.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fall., ossia di aver tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Si tratta di un'ipotesi delittuosa che richiede: - sotto il profilo oggettivo il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che ne costituisce l'evento (che, invece, è estraneo al fatto tipico descritto del delitto di bancarotta semplice documentale dall'art. 217, comma 2, legge fall.: Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01); - e sotto il profilo soggettivo richiede il dolo generico, «costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore» (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 - dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) e che «deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01). 2.2. La Corte di merito ha dato conto della sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, e in particolare della patente irregolarità dei registri e di tutta contabilità della società fallita: rimarcando - sulla scorta di quanto rassegnato dal curatore del fallimento e dai consulenti del pubblico ministero - le discrasie in essa rilevate (in particolare, con riferimento alle disponibilità di denaro, ai costi e ai ricavi, ai beni strumentali); e rilevando che ciò, anche a non considerare la volontaria cancellazione di parte Ceri) rilevante dei dati contabili da parte del commercialista della società al momento del sequestro, non ha consentito la ricostruzione della situazione societaria (tanto che il curatore ha dichiarato di aver incontrato gradi difficoltà e di essersi dovuto avvalere dellt_ricostruzione del custode giudiziario). Tanto premesso, la Corte ha ravvisato il prescritto elemento soggettivo, evidenziando la macroscopicità delle carenze documentali e la loro risalenza nel tempo, l'alienazione all'estero di ben 40.000 paia di scarpe in difetto di idonea documentazione, il fatto che gli amministratori di fatto fossero soggetti esperti nel settore del commercio (i quali già avevano riportato ciascuno due condanne per bancarotta fraudolenta) e che si fossero affidati a un professionista per la tenuta della contabilità, il quale ha ammesso di aver cancellato, proprio subito dopo aver avuto notizia del sequestro penale, dati rilevanti dalla contabilità societaria 1' ritenéiatio che tale determinazione trovi spiegazione proprio nel difetto di buona fede e in una sollecitazione ricevuta chvgli amministratori della società, considerando irrilevante l'intenzione di costoro di evitare il fallimento e valorizzando pure la circostanza che la contabilità sia stata tenuta in maniera regolare a partire dal primo protesto nel 2009 e l'ingentissimo disavanzo (atteso che i crediti ammessi al passivo sono pari a oltre 1.000.000,00 a fronte di un attivo di circa 400.000,00 euro). E da tali dati ha tratto che la contabilità sia stata nella specie volutamente tenuta in maniera irregolare con la dolosa determinazione di rendere impossibile agli organi fallimentari di aver contezza esatta delle attività e delle passività, soggiungendo che gli imputati abbiano quantomeno accettato il rischio che a cagione del disordine contabile, in caso di fallimento, sarebbe stato impossibile per gli organi della procedura concorsuale tutelare effettivamente i creditori. Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], figlio di Antonio [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, pur attribuendo un ruolo preponderante ai coimputati, amministratori di fatto - ed oltre a indicare le vicende sociali che avrebbero dovuto indurlo a vigilare attentamente sull'agire del padre e del PINCA) - ha escluso che il primo fosse del tutto all'oscuro della gestione societaria, in quanto è emerso che egli, come riferito da parte del rappresentante di alcune imprese fornitrici della fallita, effettuava gli ordini di acquisto. Rispetto a tali argomentazioni, che non è stato neppure dedotto che abbiano travisato gli elementi in atti, il ricorso da una parte si è limitato a prospettare un diverso apprezzamento di fatto, non consentito in questa sede di legittimità; dall'altra, non si è confrontato compiutamente con l'iter argomentativo sopra compendiato, risultando generico, in quanto ha ribadito che gli imputati non avessero alcuna intenzione di determinare il fallimento della società, profilo irrilevante per escludere, come assunto dalla difesa, l'elemento soggettivo del delitto in discorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Né, infine, la motivazione può dirsi apparente o inesistente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, non potendosi con evidenza assumere che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01).3. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, di cui è stata assunta altresì l'apparenza - la difesa si è doluta della mancata qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice. Al riguardo, si è nuovamente rappresentato che gli imputati hanno sempre cercato di evitare il fallimento onorando quasi tutti i debiti, tanto che solo due soggetti hanno presentato istanza di fallimento; il che dimostrerebbe proprio che, nella specie, al più potrebbe ravvisarsi a carico degli imputati, i quali avrebbero omesso di vigilare sul commercialista incaricato di tenere le contabilità - che mai avrebbero sollecitato a distruggere la contabilità - poiché «troppo impegnat[i]» nel «cercare solidità economica al fine di evitare la bancarotta» - una condotta colposa (e non anche il dolo di recare pregiudizio ai creditori) sussumibile nella diversa ipotesi della bancarotta i fra semplice, anche perché nel caso di specie gli elementi in atti deporrebbero in tal senso. E si è assunto che la Corte di merito non avrebbe motivato sul punto. Inoltre, anche in relazione al motivo in discorso, si è rimarcato come [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse estraneo alle vicende delle [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Anche il secondo motivo dei ricorsi degli imputati è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha espressamente chiarito, nei termini già rilevati, il che esclude che pure che possa ricorrere una motivazione apparente sul punto, le ragioni per cui ha escluso che il fatto in imputazione potesse sussumersi nella meno grave ipotesi di bancarotta semplice invocata dalla difesa; la sentenza impugnata, infatti, ha fatto espresso riferimento ai dati dai quali ha tratto la sussistenza dell'evento del reato di bancarotta fraudolenta per l'irregolare tenuta della contabilità - ossia l'impossibilità della ricostruzione delle vicende del patrimonio della fallita - e la sussistenza in capo a tutti gli imputati del dolo prescritto. E la difesa, anche sotto tale profilo, ha censurato in maniera del tutto generica e per vero assertiva la decisione, prospettando un diverso apprezzamento di fatto e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con la motivazione nella parte in cui ha negato che egli fosse del tutto estraneo alla gestione sociale. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in f