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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 26016/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, quale successore diRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1495/2023,depositata il 31/8/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento l'Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,chiedendo: a) accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del creditorecato dall'avviso di accertamento n.

RJ00001718, emesso per lacontestata omissione della dichiarazione dei redditi relativa all'annod'imposta 1996 e annullato dalla Commissione tributaria provinciale diAgrigento con sentenza n. 202/2004; b) dichiararsi l'illegittimitàdell'intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inrelazione a tale credito; c) dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecariaeseguita sui suoi beni immobili; d) condannarsi l'Agenzia delle Entrate eRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizioneipotecaria, rispettivamente quantificati in euro 30.000,00 e in euro15.000,00.

Deduceva che, nonostante l'intervenuto annullamentodell'avviso di accertamento con sentenza passata in giudicato, era statanotificata un'intimazione di pagamento ed era stata iscritta ipoteca suisuoi immobili, non tempestivamente cancellata.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario econtestando la fondatezza delle domande.

L'Agenzia delle Entraterimaneva contumace.Con sentenza n. 179/2014 il Tribunale di Agrigento dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e accoglieva la domandaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola alpagamento della somma di euro 10.000,00, oltre agli accessori e allespese di lite, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'erroneità dellapronuncia di condanna e l'erronea regolamentazione delle spese.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame e proponendoappello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato ildifetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate.

Disposta larinnovazione della notificazione dell'impugnazione nei confrontidell'Agenzia delle Entrate, anche quest'ultima si costituiva in giudizio,chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva edocumentando che lo sgravio era stato eseguito nonché comunicatoall'agente della riscossione prima dell'introduzione del giudizio di primogrado.Con sentenza n. 1495/2023 la Corte d'appello di Palermo accoglieva ilprimo motivo di gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudiceordinario in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, conassorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese dientrambi i gradi del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; haresistito con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta aRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360,primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., per falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. edegli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992.È censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte territoriale haritenuto che le pretese risarcitorie azionate, pur non concernendoNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026«accessori del tributo», presentassero «un diretto ed immediato nessocausale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con ilrapporto tributario sottostante», sicché la domanda avrebbe dovutoessere «ricondotta a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c.»,disposizione applicabile anche al processo tributario e idonea aricomprendere, secondo una nozione estensiva di responsabilitàprocessuale, anche la fase amministrativa che abbia dato luogo allainstaurazione di un processo «ingiusto».

In forza di tale premessa la Corted'appello ha concluso che la controversia, avente ad oggetto ilrisarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria riferita almancato pagamento di tributi, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi algiudice tributario.Secondo il ricorrente, la decisione muove da un travisamento dei fatti edella domanda.

Sostiene che l'azione introdotta non aveva naturaimpugnatoria né era diretta ad ottenere una condanna ex art. 96 c.p.c.nell'ambito del giudizio tributario, bensì aveva ad oggetto il risarcimentodei danni derivanti dall'iscrizione di ipoteca e dal ritardo nella suacancellazione dopo che l'avviso di accertamento posto a fondamento dellariscossione era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

Deduceche la condotta lesiva dedotta in giudizio si collocava temporalmente dopola definizione del contenzioso tributario e integrava una autonomaviolazione del principio del neminem laedere, fonte di una posizione didiritto soggettivo azionata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che la domandarisarcitoria non riguardava l'accertamento della legittimità della pretesatributaria né la cancellazione dell'ipoteca, ma l'accertamento dellaresponsabilità dell'ente impositore e dell'agente della riscossione per averemantenuto e cancellato con grave ritardo un'iscrizione ipotecaria eseguitain assenza di un valido titolo.

Richiama, a sostegno della censura, lagiurisprudenza che attribuisce al giudice ordinario le domande risarcitoriefondate sulla lesione del principio del neminem laedere da parteNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026dell'agente della riscossione con particolare riferimento a Cass., Sez.

VI,17 dicembre 2020, n. 26042, nonché ai principi affermati da Cass., Sez.Un., 10 ottobre 2016, n. 20426 e da Cass., Sez.

Un., 9 luglio 2014, n.15593.1.1.

Il motivo è fondato.Va preliminarmente osservato che la questione di giurisdizione può esserescrutinata da questa Sezione semplice.

Le Sezioni Unite hanno infattichiarito che l'art. 374, primo comma, c.p.c. deve essere interpretato nelsenso che i ricorsi concernenti questioni di giurisdizione possono esseredecisi dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto si sianogià pronunciate le Sezioni Unite, essendo riservata a queste ultimel'enunciazione del principio regolatore della giurisdizione, mentre competealle sezioni semplici la sua applicazione al caso concreto (Cass., Sez.

Un.,19 gennaio 2022, n. 1599).Tale condizione ricorre nella specie, venendo in rilievo principi giàripetutamente affermati dalle Sezioni Unite in tema di riparto digiurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario con riguardo alledomande risarcitorie fondate sulla lesione del principio del neminemlaedere da parte dell'amministrazione finanziaria o dell'agente dellariscossione.

In applicazione di tali principi, deve ribadirsi che appartienealla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggettouna posizione di diritto soggettivo autonoma e indipendente rispetto alrapporto tributario, ancorché la vicenda trovi il proprio antecedente storicoin un procedimento impositivo (cfr., tra le altre, Cass., Sez.

Un., 4 gennaio2007, n. 15; Cass., Sez.

Un., 10 giugno 2013, n. 14506; Cass., Sez.

Un.,9 luglio 2014, n. 15593).La decisione impugnata non si è conformata a tale principio. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenuto che la domanda risarcitoria fosseinscindibilmente collegata al rapporto tributario sottostante e dovessepertanto essere ricondotta nell'ambito della responsabilità processualeNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente devoluzione dellacontroversia al giudice tributario.Tale conclusione non coglie, tuttavia, l'effettiva natura della domanda delVella.

Dagli atti emerge pacificamente che l'azione proposta dall'odiernoricorrente non investiva la fondatezza della pretesa tributaria né lalegittimità dell'avviso di accertamento o degli atti della riscossione inquanto tali.

L'infondatezza della pretesa fiscale costituiva, infatti, un datoormai definitivamente acquisito, in conseguenza dell'annullamentodell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione tributariaprovinciale di Agrigento con sentenza passata in giudicato, cui era seguitolo sgravio del relativo carico tributario; circostanze non contestateneppure dall'odierna controricorrente.La condotta dedotta come fonte del danno era individuata, invece,nell'iscrizione dell'ipoteca in assenza di un valido titolo, nonché nel suomantenimento e nella sua tardiva cancellazione nonostante l'intervenutoannullamento della pretesa tributaria e la comunicazione dello sgravio.Si tratta di comportamenti che, secondo la prospettazione attorea,avevano leso una posizione di diritto soggettivo autonoma e che sicollocavano temporalmente in un momento successivo alla definizione delgiudizio tributario.Ne consegue che il presente giudizio non richiede alcun accertamento sullasussistenza del credito tributario né implica una verifica della legittimitàdella pretesa fiscale, ma postula esclusivamente la valutazionedell'asserita responsabilità delle convenute per il pregiudizio derivante dauna condotta reputata contra ius.Di conseguenza, la conclusione in punto di giurisdizione della Corted'appello non può essere condivisa.

L'errore della sentenza impugnatarisiede nell'avere ricondotto la domanda all'ambito applicativo dell'art. 96c.p.c. anziché identificarne il petitum sostanziale alla luce dei fatti allegatie della posizione soggettiva fatta valere.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/20261.2.

I principi evocati dal ricorrente hanno trovato oggi conferma e piùcompiuta sistemazione nella successiva elaborazione delle Sezioni Unite esoprattutto nella pronuncia del 27 marzo 2023, n. 8671, occupatasi di unavicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella qui esaminata.In quella occasione, le Sezioni Unite hanno rilevato, anzitutto, che: «ilcriterio generale della natura (tributaria o meno) del credito tutelato,posto effettivamente a fulcro del riparto di giurisdizione in sede diaccertamento del fondamento della pretesa erariale, non era quipraticabile, dal momento che la pretesa di natura tributaria era venutameno per effetto del doppio giudicato di annullamento delle cartelleprodromiche alle iscrizioni pregiudizievoli».Hanno quindi precisato che: «il petitum sostanziale della domanda (….)non riguardava affatto l’accertamento (negativo) della pretesa tributariabensì, sul presupposto del suo pregresso venir meno per effetto di queigiudicati, il diverso accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per averdato corso alle iscrizioni pur dopo, e nella consapevolezza, del venir menodel credito, con correlativa sua condanna (oltre che alle spese delladisponenda cancellazione dei vincoli) al risarcimento dei danni arrecati,con l’indebita iscrizione, a lui ed alla sua famiglia».La Corte ha conseguentemente qualificato quella domanda come azione diresponsabilità, osservando che: «Si trattava dunque di un’azione diresponsabilità nella quale l’attore sollecitava non l’accertamento negativodi una pretesa di natura tributaria (costituente soltanto l’antefattod’origine della vicenda, definitivamente esauritosi prima delle iscrizionipregiudizievoli), bensì l’accertamento della colpa dell’agente dellariscossione che “scientemente” aveva iscritto il fermo e l’ipoteca (iscrizionipoi da lui stesso in parte rinunciate) sulla base di cartelle annullate e,dunque, “in assenza di un titolo legittimante”, con quanto ne conseguivasul piano delle spese di cancellazione e del risarcimento dei danni dacondotta temeraria».Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026Particolare rilievo assume, ai fini della presente controversia, il successivopassaggio della medesima decisione, nel quale le Sezioni Unite, sebbenel’attore avesse espressamente richiamato anche l’art. 96 c.p.c., hannoricondotto la domanda alla responsabilità aquiliana: «Per quantorichiamante “anche” l’art. 96, co. 2°, cod. proc. civ., la domandarisarcitoria si inquadrava piuttosto, non vertendosi né di azioneespropriativa (come detto) e nemmeno di ipoteca giudiziale, legale ovveroa queste assimilabile, nel generale ambito del neminem laedere ex art.2043 cod. civ.».La Corte territoriale, nel ricondurre la domanda all'ambito applicativodell'art. 96 c.p.c., non ha tenuto conto del suo petitum sostanziale chenon riguardava l'accertamento negativo della pretesa tributaria, bensìl'accertamento della responsabilità dell'amministrazione finanziaria edell'agente della riscossione per le conseguenze pregiudizievoli derivantidal mantenimento di vincoli e iniziative di riscossione successivamente aldefinitivo venir meno della pretesa impositiva.La controversia non concerneva affatto l’esercizio abusivo dell’azione odella difesa nel processo tributario, ma comportamenti assunti comeilleciti, successivi al definitivo venir meno della pretesa impositiva eproduttivi di conseguenze pregiudizievoli autonome.Cass., Sez.

Un., n. 8671/2023 ha, peraltro, chiarito che la materiatributaria non si estende a ogni controversia che abbia comunque origineda una vicenda impositiva.

La nozione di rapporto tributario presupponeche il tributo costituisca l’oggetto dell’imposizione o della riscossione e sia,quindi, dedotto come oggetto di una relazione obbligatoria coattivasecondo il tipico binomio potestà-soggezione.

Ne consegue che: «Ilcarattere impositivo-riscossivo del rapporto tributario dedotto finiscequindi con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esternoalla giurisdizione tributaria ex art. 2 cit., nel senso che ogni controversiagenericamente concernente “tributi” che sia però sprovvista di taleNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario,ma a quello ordinario.

E ciò pur quando la lite penda tra il privato-contribuente e la stessa amministrazione finanziaria o l’agente per lariscossione».

In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito che: «ordinariaè la giurisdizione se venga appunto chiesta la condannadell’amministrazione finanziaria o dell’esattore al risarcimento dei danniper fatto illecito ex art. 2043 c.c., in conseguenza dell’annullamento daparte del giudice tributario di un atto impositivo o di esazione che siassuma arbitrario e lesivo».A sostegno di tale conclusione la decisione richiama Cass., Sez.

Un., 4gennaio 2007, n. 15, secondo cui: «Qualora la domanda di risarcimentodei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazioneoggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tuttoindipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizionedell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una dellefattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,rientrano nella giurisdizione esclusiva delle [OSCURATO:PERSONA]; infatti,anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limitiposti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminemlaedere”, per cui è consentito al giudice ordinario, al quale è pur semprevietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno,opportunamente esercitato, accertare se vi sia stato, da partedell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazionedella suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di undiritto soggettivo».

Lo stesso principio ha ricevuto specifica applicazionecon riguardo all’attività dell’agente della riscossione.

Cass., Sez.

Un., 10giugno 2013, n. 14506, ha affermato che: «La domanda proposta neiconfronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente adoggetto il comportamento asseritamente illecito, prospettato come causaNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026del danno lamentato e del risarcimento preteso, tenuto da quest’ultimonel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrandol’indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questionepregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente caratterepregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondentegiurisdizione».

Analogamente, Cass., Sez.

Un., 9 luglio 2014, n. 15593, hastatuito che: «La domanda risarcitoria avente ad oggetto ilcomportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamenteillecito per aver omesso, successivamente all’emissione di unprovvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungoperiodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca delprovvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudiceordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tuttoindipendente dal rapporto tributario».Il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2023 trova puntualeapplicazione nel caso in esame anche sotto un ulteriore profilo.

È statoinfatti osservato che la natura tributaria del credito non è dirimente ai finidell’attribuzione della giurisdizione al giudice tributario quandol’Amministrazione abbia già riconosciuto l’inesistenza del credito o il dirittoallo sgravio delle somme pretese, poiché la controversia riguarda allorauna situazione ormai estranea al rapporto impositivo.

La medesimaragione distintiva ricorre quando la pretesa tributaria sia statadefinitivamente eliminata non per effetto dello sgravio, ma di unapronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

Sul punto, Cass., Sez.

Un.,n. 8671/2023 ha conclusivamente affermato: «la natura tributaria delcredito non è dirimente nell’attribuire la giurisdizione al giudice tributarioex art. 2 d.lgs. 546/92 neppure in controversia avverso il fermoamministrativo ed il relativo preavviso, quando l’Amministrazione abbiariconosciuto formalmente l’inesistenza del credito ovvero il diritto alloNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026sgravio delle somme pretese, riguardando la lite, in questa ipotesi, unmero indebito oggettivo di diritto comune.

Ragione discretiva, questa, chericorre anche nella presente fattispecie, nella quale il definitivosuperamento della pretesa impositiva, non più coltivata, si è verificato pereffetto, non di sgravio, ma di giudicato di annullamento; in modo tale cheil giudice è stato investito, a valle di quella pretesa e della sua definitivaeliminazione, di una domanda puramente conseguenziale avente adoggetto, nel suo petitum sostanziale, la responsabilità risarcitoriadell’agente per la riscossione».

Nel presente giudizio, la pretesa impositivacostituisce, pertanto, soltanto l’antefatto della vicenda.

Essa era statadefinitivamente eliminata prima della proposizione della domandarisarcitoria e non aveva formato oggetto di contestazione.

Il giudice erastato investito, a valle di tale definitiva eliminazione, dell’accertamentodella responsabilità dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per le distinte condotte loro rispettivamente imputate.Né rileva che una delle condotte sia imputata all'ente impositore e l'altraall'agente della riscossione, posto che in entrambi i casi il giudice èchiamato ad accertare l'esistenza di un illecito produttivo di dannosuccessivo al definitivo venir meno della pretesa tributaria e non già lalegittimità di quest'ultima.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 91c.p.c.È censurato il capo della sentenza che ha disposto la compensazione dellespese dei due gradi di giudizio.Il ricorrente sostiene che l’eventuale accoglimento del primo motivodetermini la cassazione anche della statuizione sulle spese, atteso che lacompensazione è stata disposta in conseguenza dell'accoglimentodell'eccezione di difetto di giurisdizione e che la relativa regolamentazionenon sarebbe conforme al principio della soccombenza.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/20262.1.

Il motivo è assorbito.

La cassazione della sentenza comporta, ai sensidell’art. 336, primo comma, c.p.c. la caducazione della statuizione relativaalle spese processuali, sulle quali dovrà nuovamente pronunciarsi ilgiudice di rinvio.3.

Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo, dichiarato assorbito ilsecondo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, per l’esame delle ulterioriquestioni rimaste assorbite.

Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la giurisdizionedel giudice ordinario e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversacomposizione, per la decisione sugli ulteriori motivi dell’appello rimastiassorbiti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, quale successore diRISCOSSIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA];-intimata-Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1495/2023,depositata il 31/8/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento l'Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,chiedendo: a) accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del creditorecato dall'avviso di accertamento n. RJ00001718, emesso per lacontestata omissione della dichiarazione dei redditi relativa all'annod'imposta 1996 e annullato dalla Commissione tributaria provinciale diAgrigento con sentenza n. 202/2004; b) dichiararsi l'illegittimitàdell'intimazione di pagamento notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inrelazione a tale credito; c) dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecariaeseguita sui suoi beni immobili; d) condannarsi l'Agenzia delle Entrate eRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni derivanti dall'iscrizioneipotecaria, rispettivamente quantificati in euro 30.000,00 e in euro15.000,00. Deduceva che, nonostante l'intervenuto annullamentodell'avviso di accertamento con sentenza passata in giudicato, era statanotificata un'intimazione di pagamento ed era stata iscritta ipoteca suisuoi immobili, non tempestivamente cancellata. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario econtestando la fondatezza delle domande. L'Agenzia delle Entraterimaneva contumace.Con sentenza n. 179/2014 il Tribunale di Agrigento dichiarava il difetto dilegittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate e accoglieva la domandaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola alpagamento della somma di euro 10.000,00, oltre agli accessori e allespese di lite, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'erroneità dellapronuncia di condanna e l'erronea regolamentazione delle spese.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame e proponendoappello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato ildifetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate. Disposta larinnovazione della notificazione dell'impugnazione nei confrontidell'Agenzia delle Entrate, anche quest'ultima si costituiva in giudizio,chiedendo la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva edocumentando che lo sgravio era stato eseguito nonché comunicatoall'agente della riscossione prima dell'introduzione del giudizio di primogrado.Con sentenza n. 1495/2023 la Corte d'appello di Palermo accoglieva ilprimo motivo di gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudiceordinario in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'attore, conassorbimento degli ulteriori motivi e compensazione delle spese dientrambi i gradi del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; haresistito con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta aRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360,primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., per falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. edegli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992.È censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato ildifetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Corte territoriale haritenuto che le pretese risarcitorie azionate, pur non concernendoNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026«accessori del tributo», presentassero «un diretto ed immediato nessocausale con l'atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con ilrapporto tributario sottostante», sicché la domanda avrebbe dovutoessere «ricondotta a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 96 c.p.c.»,disposizione applicabile anche al processo tributario e idonea aricomprendere, secondo una nozione estensiva di responsabilitàprocessuale, anche la fase amministrativa che abbia dato luogo allainstaurazione di un processo «ingiusto». In forza di tale premessa la Corted'appello ha concluso che la controversia, avente ad oggetto ilrisarcimento del danno da illegittima iscrizione ipotecaria riferita almancato pagamento di tributi, avrebbe dovuto essere proposta dinanzi algiudice tributario.Secondo il ricorrente, la decisione muove da un travisamento dei fatti edella domanda. Sostiene che l'azione introdotta non aveva naturaimpugnatoria né era diretta ad ottenere una condanna ex art. 96 c.p.c.nell'ambito del giudizio tributario, bensì aveva ad oggetto il risarcimentodei danni derivanti dall'iscrizione di ipoteca e dal ritardo nella suacancellazione dopo che l'avviso di accertamento posto a fondamento dellariscossione era stato annullato con sentenza passata in giudicato. Deduceche la condotta lesiva dedotta in giudizio si collocava temporalmente dopola definizione del contenzioso tributario e integrava una autonomaviolazione del principio del neminem laedere, fonte di una posizione didiritto soggettivo azionata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che la domandarisarcitoria non riguardava l'accertamento della legittimità della pretesatributaria né la cancellazione dell'ipoteca, ma l'accertamento dellaresponsabilità dell'ente impositore e dell'agente della riscossione per averemantenuto e cancellato con grave ritardo un'iscrizione ipotecaria eseguitain assenza di un valido titolo. Richiama, a sostegno della censura, lagiurisprudenza che attribuisce al giudice ordinario le domande risarcitoriefondate sulla lesione del principio del neminem laedere da parteNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026dell'agente della riscossione con particolare riferimento a Cass., Sez. VI,17 dicembre 2020, n. 26042, nonché ai principi affermati da Cass., Sez.Un., 10 ottobre 2016, n. 20426 e da Cass., Sez. Un., 9 luglio 2014, n.15593.1.1. Il motivo è fondato.Va preliminarmente osservato che la questione di giurisdizione può esserescrutinata da questa Sezione semplice. Le Sezioni Unite hanno infattichiarito che l'art. 374, primo comma, c.p.c. deve essere interpretato nelsenso che i ricorsi concernenti questioni di giurisdizione possono esseredecisi dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto si sianogià pronunciate le Sezioni Unite, essendo riservata a queste ultimel'enunciazione del principio regolatore della giurisdizione, mentre competealle sezioni semplici la sua applicazione al caso concreto (Cass., Sez. Un.,19 gennaio 2022, n. 1599).Tale condizione ricorre nella specie, venendo in rilievo principi giàripetutamente affermati dalle Sezioni Unite in tema di riparto digiurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario con riguardo alledomande risarcitorie fondate sulla lesione del principio del neminemlaedere da parte dell'amministrazione finanziaria o dell'agente dellariscossione. In applicazione di tali principi, deve ribadirsi che appartienealla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggettouna posizione di diritto soggettivo autonoma e indipendente rispetto alrapporto tributario, ancorché la vicenda trovi il proprio antecedente storicoin un procedimento impositivo (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Un., 4 gennaio2007, n. 15; Cass., Sez. Un., 10 giugno 2013, n. 14506; Cass., Sez. Un.,9 luglio 2014, n. 15593).La decisione impugnata non si è conformata a tale principio. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti ritenuto che la domanda risarcitoria fosseinscindibilmente collegata al rapporto tributario sottostante e dovessepertanto essere ricondotta nell'ambito della responsabilità processualeNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., con conseguente devoluzione dellacontroversia al giudice tributario.Tale conclusione non coglie, tuttavia, l'effettiva natura della domanda delVella. Dagli atti emerge pacificamente che l'azione proposta dall'odiernoricorrente non investiva la fondatezza della pretesa tributaria né lalegittimità dell'avviso di accertamento o degli atti della riscossione inquanto tali. L'infondatezza della pretesa fiscale costituiva, infatti, un datoormai definitivamente acquisito, in conseguenza dell'annullamentodell'avviso di accertamento disposto dalla Commissione tributariaprovinciale di Agrigento con sentenza passata in giudicato, cui era seguitolo sgravio del relativo carico tributario; circostanze non contestateneppure dall'odierna controricorrente.La condotta dedotta come fonte del danno era individuata, invece,nell'iscrizione dell'ipoteca in assenza di un valido titolo, nonché nel suomantenimento e nella sua tardiva cancellazione nonostante l'intervenutoannullamento della pretesa tributaria e la comunicazione dello sgravio.Si tratta di comportamenti che, secondo la prospettazione attorea,avevano leso una posizione di diritto soggettivo autonoma e che sicollocavano temporalmente in un momento successivo alla definizione delgiudizio tributario.Ne consegue che il presente giudizio non richiede alcun accertamento sullasussistenza del credito tributario né implica una verifica della legittimitàdella pretesa fiscale, ma postula esclusivamente la valutazionedell'asserita responsabilità delle convenute per il pregiudizio derivante dauna condotta reputata contra ius.Di conseguenza, la conclusione in punto di giurisdizione della Corted'appello non può essere condivisa. L'errore della sentenza impugnatarisiede nell'avere ricondotto la domanda all'ambito applicativo dell'art. 96c.p.c. anziché identificarne il petitum sostanziale alla luce dei fatti allegatie della posizione soggettiva fatta valere.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/20261.2. I principi evocati dal ricorrente hanno trovato oggi conferma e piùcompiuta sistemazione nella successiva elaborazione delle Sezioni Unite esoprattutto nella pronuncia del 27 marzo 2023, n. 8671, occupatasi di unavicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella qui esaminata.In quella occasione, le Sezioni Unite hanno rilevato, anzitutto, che: «ilcriterio generale della natura (tributaria o meno) del credito tutelato,posto effettivamente a fulcro del riparto di giurisdizione in sede diaccertamento del fondamento della pretesa erariale, non era quipraticabile, dal momento che la pretesa di natura tributaria era venutameno per effetto del doppio giudicato di annullamento delle cartelleprodromiche alle iscrizioni pregiudizievoli».Hanno quindi precisato che: «il petitum sostanziale della domanda (….)non riguardava affatto l’accertamento (negativo) della pretesa tributariabensì, sul presupposto del suo pregresso venir meno per effetto di queigiudicati, il diverso accertamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per averdato corso alle iscrizioni pur dopo, e nella consapevolezza, del venir menodel credito, con correlativa sua condanna (oltre che alle spese delladisponenda cancellazione dei vincoli) al risarcimento dei danni arrecati,con l’indebita iscrizione, a lui ed alla sua famiglia».La Corte ha conseguentemente qualificato quella domanda come azione diresponsabilità, osservando che: «Si trattava dunque di un’azione diresponsabilità nella quale l’attore sollecitava non l’accertamento negativodi una pretesa di natura tributaria (costituente soltanto l’antefattod’origine della vicenda, definitivamente esauritosi prima delle iscrizionipregiudizievoli), bensì l’accertamento della colpa dell’agente dellariscossione che “scientemente” aveva iscritto il fermo e l’ipoteca (iscrizionipoi da lui stesso in parte rinunciate) sulla base di cartelle annullate e,dunque, “in assenza di un titolo legittimante”, con quanto ne conseguivasul piano delle spese di cancellazione e del risarcimento dei danni dacondotta temeraria».Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026Particolare rilievo assume, ai fini della presente controversia, il successivopassaggio della medesima decisione, nel quale le Sezioni Unite, sebbenel’attore avesse espressamente richiamato anche l’art. 96 c.p.c., hannoricondotto la domanda alla responsabilità aquiliana: «Per quantorichiamante “anche” l’art. 96, co. 2°, cod. proc. civ., la domandarisarcitoria si inquadrava piuttosto, non vertendosi né di azioneespropriativa (come detto) e nemmeno di ipoteca giudiziale, legale ovveroa queste assimilabile, nel generale ambito del neminem laedere ex art.2043 cod. civ.».La Corte territoriale, nel ricondurre la domanda all'ambito applicativodell'art. 96 c.p.c., non ha tenuto conto del suo petitum sostanziale chenon riguardava l'accertamento negativo della pretesa tributaria, bensìl'accertamento della responsabilità dell'amministrazione finanziaria edell'agente della riscossione per le conseguenze pregiudizievoli derivantidal mantenimento di vincoli e iniziative di riscossione successivamente aldefinitivo venir meno della pretesa impositiva.La controversia non concerneva affatto l’esercizio abusivo dell’azione odella difesa nel processo tributario, ma comportamenti assunti comeilleciti, successivi al definitivo venir meno della pretesa impositiva eproduttivi di conseguenze pregiudizievoli autonome.Cass., Sez. Un., n. 8671/2023 ha, peraltro, chiarito che la materiatributaria non si estende a ogni controversia che abbia comunque origineda una vicenda impositiva. La nozione di rapporto tributario presupponeche il tributo costituisca l’oggetto dell’imposizione o della riscossione e sia,quindi, dedotto come oggetto di una relazione obbligatoria coattivasecondo il tipico binomio potestà-soggezione. Ne consegue che: «Ilcarattere impositivo-riscossivo del rapporto tributario dedotto finiscequindi con il costituire non solo il fondamento, ma anche un limite esternoalla giurisdizione tributaria ex art. 2 cit., nel senso che ogni controversiagenericamente concernente “tributi” che sia però sprovvista di taleNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026carattere (e della relativa autoritarietà) non spetta al giudice tributario,ma a quello ordinario. E ciò pur quando la lite penda tra il privato-contribuente e la stessa amministrazione finanziaria o l’agente per lariscossione». In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito che: «ordinariaè la giurisdizione se venga appunto chiesta la condannadell’amministrazione finanziaria o dell’esattore al risarcimento dei danniper fatto illecito ex art. 2043 c.c., in conseguenza dell’annullamento daparte del giudice tributario di un atto impositivo o di esazione che siassuma arbitrario e lesivo».A sostegno di tale conclusione la decisione richiama Cass., Sez. Un., 4gennaio 2007, n. 15, secondo cui: «Qualora la domanda di risarcimentodei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazioneoggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tuttoindipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizionedell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una dellefattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992,rientrano nella giurisdizione esclusiva delle [OSCURATO:PERSONA]; infatti,anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limitiposti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminemlaedere”, per cui è consentito al giudice ordinario, al quale è pur semprevietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno,opportunamente esercitato, accertare se vi sia stato, da partedell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazionedella suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di undiritto soggettivo». Lo stesso principio ha ricevuto specifica applicazionecon riguardo all’attività dell’agente della riscossione. Cass., Sez. Un., 10giugno 2013, n. 14506, ha affermato che: «La domanda proposta neiconfronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente adoggetto il comportamento asseritamente illecito, prospettato come causaNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026del danno lamentato e del risarcimento preteso, tenuto da quest’ultimonel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrandol’indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questionepregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente caratterepregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondentegiurisdizione». Analogamente, Cass., Sez. Un., 9 luglio 2014, n. 15593, hastatuito che: «La domanda risarcitoria avente ad oggetto ilcomportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamenteillecito per aver omesso, successivamente all’emissione di unprovvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungoperiodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca delprovvedimento medesimo, appartiene alla giurisdizione del giudiceordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tuttoindipendente dal rapporto tributario».Il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2023 trova puntualeapplicazione nel caso in esame anche sotto un ulteriore profilo. È statoinfatti osservato che la natura tributaria del credito non è dirimente ai finidell’attribuzione della giurisdizione al giudice tributario quandol’Amministrazione abbia già riconosciuto l’inesistenza del credito o il dirittoallo sgravio delle somme pretese, poiché la controversia riguarda allorauna situazione ormai estranea al rapporto impositivo. La medesimaragione distintiva ricorre quando la pretesa tributaria sia statadefinitivamente eliminata non per effetto dello sgravio, ma di unapronuncia giurisdizionale passata in giudicato. Sul punto, Cass., Sez. Un.,n. 8671/2023 ha conclusivamente affermato: «la natura tributaria delcredito non è dirimente nell’attribuire la giurisdizione al giudice tributarioex art. 2 d.lgs. 546/92 neppure in controversia avverso il fermoamministrativo ed il relativo preavviso, quando l’Amministrazione abbiariconosciuto formalmente l’inesistenza del credito ovvero il diritto alloNumero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/2026sgravio delle somme pretese, riguardando la lite, in questa ipotesi, unmero indebito oggettivo di diritto comune. Ragione discretiva, questa, chericorre anche nella presente fattispecie, nella quale il definitivosuperamento della pretesa impositiva, non più coltivata, si è verificato pereffetto, non di sgravio, ma di giudicato di annullamento; in modo tale cheil giudice è stato investito, a valle di quella pretesa e della sua definitivaeliminazione, di una domanda puramente conseguenziale avente adoggetto, nel suo petitum sostanziale, la responsabilità risarcitoriadell’agente per la riscossione». Nel presente giudizio, la pretesa impositivacostituisce, pertanto, soltanto l’antefatto della vicenda. Essa era statadefinitivamente eliminata prima della proposizione della domandarisarcitoria e non aveva formato oggetto di contestazione. Il giudice erastato investito, a valle di tale definitiva eliminazione, dell’accertamentodella responsabilità dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per le distinte condotte loro rispettivamente imputate.Né rileva che una delle condotte sia imputata all'ente impositore e l'altraall'agente della riscossione, posto che in entrambi i casi il giudice èchiamato ad accertare l'esistenza di un illecito produttivo di dannosuccessivo al definitivo venir meno della pretesa tributaria e non già lalegittimità di quest'ultima.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 91c.p.c.È censurato il capo della sentenza che ha disposto la compensazione dellespese dei due gradi di giudizio.Il ricorrente sostiene che l’eventuale accoglimento del primo motivodetermini la cassazione anche della statuizione sulle spese, atteso che lacompensazione è stata disposta in conseguenza dell'accoglimentodell'eccezione di difetto di giurisdizione e che la relativa regolamentazionenon sarebbe conforme al principio della soccombenza.Numero registro generale 4876/2024Numero sezionale 2403/2026Numero di raccolta generale 26016/2026Data pubblicazione 30/09/20262.1. Il motivo è assorbito. La cassazione della sentenza comporta, ai sensidell’art. 336, primo comma, c.p.c. la caducazione della statuizione relativaalle spese processuali, sulle quali dovrà nuovamente pronunciarsi ilgiudice di rinvio.3. Per le ragioni esposte, accolto il primo motivo, dichiarato assorbito ilsecondo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, va cassata lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, per l’esame delle ulterioriquestioni rimaste assorbite. Il giudice del rinvio provvederà anche allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la giurisdizionedel giudice ordinario e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversacomposizione, per la decisione sugli ulteriori motivi dell’appello rimastiassorbiti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2026.Il PresidenteEmilio Iannello
Sentenza Cassazione n. 26016/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris