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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21075/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE di APPELLO di LECCE Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello nell'atto scritto con il quale aveva chiesto di accedere al concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2026 della CORTE di APPELLO di LECCE Udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., lamentando del tutto genericamente omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento (motivo al quale aveva peraltro rinunciato in appello nell'atto scritto con il quale aveva chiesto di accedere al concordato); - che il ricorso è conseguentemente inammissibile; - che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità (cfr. art. 610, comma 5-bis, c.p.p.); - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleAmmende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21075/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris