CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32362/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi quattro punti dell'unico motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di atti persecutori, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che propongono una rilettura degli esiti della prova e, in particolare, della deposizione della persona offesa, inammissibile in sede di legittimità; Considerato che il quinto punto del motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Considerato che il sesto punto del motivo di ricorso, che contesta la mancata sospensione dell'esecutività della provvisionale, è del tutto generico, non indicando quali "gravi motivi" avrebbero imposto l'auspicata statuizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]