Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 264/1976
ECLI:IT:COST:1976:264
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
imputato per aver cagionato, in un incidente stradale, lesioni
personali colpose al trasportato [OSCURATO:PERSONA], il pretore di Bassano del
Grappa, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1975, sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c,
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA].
Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.
:
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il pretore di Bassano del Grappa
denunzia, per violazione del principio di eguaglianza, gli artt. 1,
terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella
parte in cui non comprendono nell'obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi, derivante dalla circolazione di
veicoli a motore, la copertura per i danni sofferti dalle persone
trasportate, se non nei casi in cui il trasporto sia avvenuto su
veicoli destinati ad uso pubblico, su autobus privati o vetture da
noleggiare con conducente o su veicoli idonei al trasporto di cose, ma
eccezionalmente attrezzati al trasporto di persone.
Il pretore lamenta la disparità di trattamento che in tal modo si
sarebbe determinata nell'ambito della categoria, delle persone
trasportate, ritenendola in contrasto con il primo comma dell'art. 3
della Costituzione, perché non sorretta da alcun ragionevole motivo.
2. - La questione non è fondata.
Già con sentenza n. 55 del 1975 questa Corte ha rilevato come, nel
caso di trasporto di persone, il legislatore nel porre in essere la
denunciata limitazione, in armonia con la convenzione di Strasburgo 20
aprile 1959, sia stato mosso dall'intento di attuare in modo graduale
il nuovo regime delle assicurazioni in esame e da quello di non rendere
ancora più gravosi gli oneri dell'assicurato. La Corte ha ancora
rilevato che le persone trasportate non possono precisamente definirsi
a terzi" ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., richiamato nel primo comma
della legge impugnata, il quale in certo modo definisce l'oggetto e
l'ambito di tutela predisposto dalla legge stessa.
Si tratta, pertanto, di una mancata estensione di norme
eccezionalmente coinvolgenti interessi di regola non protetti dalla
legge che si denunzia, in ordine alla quale la Corte deve ribadire che
il sindacato di legittimità costituzionale non può spingersi oltre
l'apprezzamento della ragionevolezza della disciplina nel suo
complesso.
Ora, al riguardo, va posto in rilievo come il trasporto anche
gratuito su mezzi, generalmente destinati ad una collettività,
richiede una sicura solvibilità del vettore sia per la possibile
gravità di eventuali danni sia per la componente di affidamento e di
necessità del trasporto, anche individualmente richiesto od ottenuto.
La circostanza che la legge esclude in altri casi di trasporto le
persone trasportate dalla copertura assicurativa obbligatoria rimane
pertanto giustificata dall'intento perseguito dal legislatore nel
valutare le diverse situazioni, mentre la Corte rinnova l'auspicio che
l'assicurazione obbligatoria sia maggiormente estesa a tutela di
apprezzabili interessi ed istanze già avanzate in sede di discussione
parlamentare.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, terzo comma, e 4, lett. c, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
promossa con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore di Bassano del
Grappa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere