CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04218/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2080/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù – Usucapione R.G.N. 2080/2018 Ud. 13/12/2022CC R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1281/2017 depositata il 09/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi il Tribunale di Asti, azione negatoria servitutisnei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, costituitosi, chiese il rigetto della domanda, formulando in via riconvenzionale domanda principale di accertamento della contitolarità del sedime oggetto della domanda nonché domanda subordinata di accertamento dell’esistenza, a carico del medesimo sedime, di una servitù di passaggio a favore del fondo di titolarità del convenuto medesimo in virtù o dicostituzione per titolo convenzionale o di acquisto per usucapione. Integrato il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo in ipotesi servente -BARBARA e [OSCURATO:PERSONA]- il Tribunale di Asti dapprima, con sentenza non definitiva, disattese la domanda riconvenzionale subordinata fondata su titolo convenzionale -rilevando che i titoli a tali fine invocati risultano non trascrittie quindi non opponibili all’attore-e poi, con sentenza definitiva, accolse invece la domanda subordinata di accertamento dell’acquisto della servitù per usucapione. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] (anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nelle more resasi R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 3 di 14 acquirente della piena proprietà del sedime), la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia degli altri appellati, respinse l’appello, osservando in particolare che: − per effetto del giudicato sceso sulla sentenza non definitiva del Tribunale di Asti -che aveva accertato la costituzione in epoca remota della servitù in contestazione con atti negoziali la cui opponibilità all’originario attore doveva tuttavia essere esclusa per effetto della mancata trascrizione- doveva ritenersi sussistente un principio di prova, costituito appunto dai suddetti atti, dell’esercizio della servitù pedonale e carraia da parte dell’appellato a far tempo da epoca financo anteriore all’anno 1970, come confermato dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado; − i caratteri del transito esercitato dall’app ellato, come risultante dalle deposizioni testimoniali, conduceva ad escludere che lo stesso fosse stato esercitato per mera tolerantia domini, considerato anche il lungo arco temporale durante il quale il passaggio risultava esercitato; − non sussisteva ade guata prova dell’interruzione ultrannuale di tale passaggio dedotta invece dall’appellante, non risultando né una effettiva interruzione né, comunque, l’ipotetico protrarsi della stessa per oltre un anno; − andava negata qualsivoglia valenza, ai fini dell’interruzione, alle diffide inviate nel 2007 dall’appellante, non rientrando le medesime tra gli atti R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 4 di 14 idonei a determinare l’interruzione ex artt. 1165 e 2943 c.c.; − infondate apparivano anche le contestazioni circa il carattere apparente della servitù, ai fini dell’usucapione della stessa, in quanto il reiterarsi del passaggio per un lungo arco temporale, l’esistenza di un principio di prova riconducibile ad atti negoziali risalenti alla vigenza del codice civile 1865 e la documentazione fotografica in atti, permettevano di escludere la clandestinità dell’esercizio della servitù. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt.1140, 1143, 1146, 2643, 2727 e 2729 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. Il ricorso, progressivamente, deduce: - la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale abbia desunto in via presuntiva R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 5 di 14 l’esistenza di una servitù di passaggio dagli atti oggetto della decisione non definitiva del Tribunale di Asti, laddove tale ultima decisione, fermatasi al tema dell’inopponibilità per mancata trascrizione, aveva invece evidenziato che il contenuto dei suddetti atti non consentiva di stabilire se i medesimi contemplassero un diritto di comproprietà sul sedime o una servitù a carico del medesimo, da ciò derivando che gli atti medesimi non costituivano idoneo fatto noto da cui desumere in via presuntiva l’esistenza della servitù; - la violazione dell’art. 1143 c.c. in quanto il titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] non contiene la menzione della servitù né si potrebbe presumere che il controricorrente abbia esercitato il possesso della servitùa far tempo dai già citati atti, risalendo i medesimi al 1895; - la violazione dell’art. 1146 c.c. avendo la Corte territoriale sostanzialmente ipotizzato il trasferimento del possesso dal dante causa di [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultimo in assenza di qualunque titolo idoneo a determinare il trasferimento di tale possesso, e quindi in una situazione nella quale va esclusa l’operatività dell’istituto dell’accessione del possesso. 1.2. Con il secondo motivo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt.1027, 1061 e 2697 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”. R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 6 di 14 Col motivo di ricorso si denuncia il mancato rispetto del canone di cui all’art. 1061 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto possibile l’acquisto per usucapione di una servitù non apparente, in quanto l’esercizio del passaggio sul fondo asseritamente servente non si avvaleva di alcuna opera visibile e permanente, non essendo stata individuata dalla Corte territoriale alcuna opera di questo tipo. 1.3.Con il terzo motivo si deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt.1140, 1144 e 2697 c.c.; b) in relazi one all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l ’omesso esame di un fatto decisivo. Col ricorso viene denunciato l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che l’attività esercitata dal controricorrente si traducesse nel possesso di una servitù dipassaggio. Deduce il ricorso che anche la circostanza - richiamata nella decisione impugnata- della formulazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] RINALDIal dante causa dell’odierno ricorrente, della richiesta di permesso di passaggio sarebbe stata erroneamente ricondotta al disposto di cui all’art. 1144 c.c., laddove la stessa avrebbe dovuto essere valorizzata al fine di escludere la stessa esistenza dell’animus possidendidi cui all’art. 1140 c.c. in capo all’odierno controricorrente. 1.4.Con il quarto moti vo si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1167 c.c. e 132 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo. Col motivo di ricorso viene dedotta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l’attività del controricorrente -già qualificata come possesso della servitù - fosse R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 7 di 14 stata comunque interrotta tra il 1991 ed il 1993 a causa di lavori effettuati sull’immobile poi ceduto al ricorrente. Lamentando l’adozione di una motivazione apparente, il ricorrente si duole della mancata adeguata valutazione delle prove assunte in corso di giudizio, dalle quali emergerebbe, appunto, che il sedime che costituirebbe il fondo servente era stato reso impraticabile per il transito per un periodo superiore all’anno. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Quanto almotivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 3) , c.p.c., si deve osservare preliminarmente che l’esame della decisione della Corte d’appello evidenzia che la stessa, in realtà, non ha inteso dedurre in via presuntiva l’esistenza della servitù contestata dagli atti negoziali risalenti alla fine ‘800, av endo espressamente qualificato l’esercizio della servitù come esercizio “di fatto”(cfr. pag. 10 secondo periodo), e quindi non basato su un diritto fondato su tali atti, semmai ricollegando ai suddetti atti la qualificazione della materiale attività di transito qualificabile come possesso, e non come mera tolleranza. Chiarito, quindi, che la Corte territoriale non ha affermato l’esistenza di un diritto di servitù desunto in via presuntiva dagli atti già dichiarati inopponibili dal Tribunale di Asti, ma ha valorizzato tali atti unicamente per valutare l’animus che accompagnava l’attività materiale di transito, si deve concludere che il motivo di ricorso non viene ad attingere la vera ratio della decisione, in quanto quest’ultima, in ogni caso, non ha comunque inteso -evidentemente- affermare che l’odierno controricorrente esercitasse la servitù da più di cento anni, ma, con un ragionamento del tutto autonomo, ha ritenuto provato che l’odierno controricorrente aveva in ogni caso esercitato l’attività di transito -come forma di possesso della relativa servitù-per un periodo comunque superiore al ventennio, in virtù della circostanza -dalla R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 8 di 14 decisione medesima valorizzata (pag. 10 della decisione)- che il controricorrente si era reso acquirente del fondo asserit amente dominante nella metà degli anni ’80 , e che da tale epoca aveva esercitato continuativamente l’attività di transito. Il motivo di ricorso, quindi,è indirizzato nei confronti di quella che non è l’effettiva ratio della decisione: la Corte territoriale - contrariamente a quanto opinato dal ricorrente-non ha ricollegato agli atti di fine ‘800 né l’esistenza di un diritto di servitù né l’inizio dell’esercizio del possesso della medesima, avendo ritenuto provato l’autonomo esercizio ultraventennale della servitù da parte del controricorrente, a far tempo dall’acquisto dell’immobile di cui è titolare. Da ciò deriva l’inammissibilità del motivo perché lo stesso non investe l’effettiva ratio decidendi della decisione, la quale non risulterebbetravolta neppure nell’ipotesi astratta di accoglimento del motivo medesimo. Le considerazioni sinora svolte valgono ad evidenziare la inammissibilità anche dei profili di doglianza concernenti una non corretta applicazione dell’art. 1146 c.c. - basandosi la decisione sull’affermazione di un autonomo possesso ultraventennale del controricorrente- non senza rammentare, peraltro, il principio enunciato da questa Corte, per cui l 'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ., l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15020 del 14/06/2013 - Rv. 627005 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 - Rv. R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 9 di 14 624155 –01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20287 del 23/07/2008 - Rv . 604846 –01). Da tale principio, quindi, discende nel caso di specie che in ogni caso l’acquisto della proprietà del fondo de facto dominante da parte dell’odierno controricorrente avrebbe ben potuto determinare la possibilità per il controricorrente medesimo di avvalersi dell’accessione del possesso esercitato dai suoi danti causa, possesso che la Corte territoriale ha ritenuto essere stato confermato dalle deposizioni testimoniali (cfr. pagg. 10-11 della decisione). Quanto almotivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 5 ) , c.p.c., si deve osservare che il motivo di ricorso, al di là della sua formale intitolazione, non deduce nel concreto alcuno specifico profilo di omesso esame di fatti. Tanto basterebbe a far ritenere tale profilo inammissibile, alla luce dell’insegnamento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629831 – 01 , il quale impone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., il ricorrente debba indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4)la sua "decisività". Si aggiunge, ulteriormente, la considerazione che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applicazione il limite stabilito dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 10 di 14 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Al di là dell’impreciso riferimento alla “clandestinità”, infatti, la Corte di merito ha ritenuto provata, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, la sussistenza dell’apparenza della servitù, sulla scorta di una valutazione del materiale istruttorio che non solo non risulta adeguatamente censurata nella presente sede, ma risulterebbe in ogni caso non censurabile, sia in virtù del principio generale per cui è riservata al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01) , sia in virtù dello specifico principio per cui ogni questione circa la sussistenza delle opere visibili e la loro idoneità a dimostrare univocamente e senza incertezze la preordinazione all'utilità del fondo dominante costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8736 del 26/06/2001 -Rv. 547747 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 25/01/2001 - Rv. 543448 - 01). 4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 11 di 14 Quanto al motivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 3), c.p.c., lo stesso risulta,in primo luogo, difforme dal canone, più volte affermato, da questa Corte, per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 -Rv. 658610 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 -Rv. 642805 - 02). Il ricorrente, pertanto, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni-la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 -Rv. 659448 - 01). R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 12 di 14 Al di là di tali carenze, peraltro, il motivo si traduce ancora una volta, in un inammissibile sindacato sul merito della valutazione delle risultanze istruttorie, dovendosi invece ribadire che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 - Rv. 652398 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 - Rv. 652549 - 02 ) , se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione(Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 - Rv. 645538 - 03) , entro i limiti nei quali quest’ultimo può essere dedotto. Quanto al motivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 5), c.p.c., anche in questo caso, come già si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, il ricorrente, al di là della formale intitolazione del motivo, non ha in concreto dedotto (e tampoco argomentato) uno specifico profilo di vizio riconducibile alla previsione in rilievo. 5. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo di ricorso. Quanto al motivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 3), c.p.c.,ci si trova di nuovo a censure che non deducono nel concreto alcuna violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ma si appuntano, ancora una volta, sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, sollecitando in modo inammissibile un nuovo vaglio di tali prove da parte di questa Corte di legittimità. Quanto al motivo di doglianza riferito all’art. 360, n. 5), c.p.c., lo stesso si sostanzia nel fugace riferimento al carattere “apparente” che avrebbe la motivazione della Corte territoriale, laddove la sussistenza di tale vizio non risulta in alcun modo ravvisabile nella motivazione R.G. 2080/2018 - Pagina nr. 13 di 14 della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. 6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupp