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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 46118/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97-24258/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato preliminarmente che, trattandosi di ricorso fissato in camera di consiglio non partecipata, in cui il contraddittorio si svolge in forma esclusivamente cartolare, non essendo prevista la comparizione dei difensori delle parti e del P.g. in udienza, che pertanto l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze non può sortire alcun effetto sulla rituale instaurazione del contraddittorio; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Giachini, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza e sussistenza del reato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali in riferimento all'art. 516 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentite- dagli atti processuali, atteso che la Corte territoriale non attuato alcuna modifica del capo di imputazione (stante l'originaria contestazione del reato di ricettazione), ,5-o(i.< va e•ch'ev4.4:r..0 non rilevando né la mancata prova deNGiachini nel reato presupposto di furto, né tantomeno la contraffazione della matricola; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'insussistenza dell'elemento del profitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente a supposta violazione di legge deducibile, ma non dedotta in precedenza; tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che il caterpillar è stato sottratto nel marzo del 2015 ed individuato il 24/04/2015 (con sequestro del 30 aprile), con la conseguenza che la dedotta prescrizione non è ancora perfezionata; che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che evidenzia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento, è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); 97-24258/2024 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 97-24258/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato preliminarmente che, trattandosi di ricorso fissato in camera di consiglio non partecipata, in cui il contraddittorio si svolge in forma esclusivamente cartolare, non essendo prevista la comparizione dei difensori delle parti e del P.g. in udienza, che pertanto l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze non può sortire alcun effetto sulla rituale instaurazione del contraddittorio; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del Giachini, correttamente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di colpevolezza e sussistenza del reato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza di norme processuali in riferimento all'art. 516 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentite- dagli atti processuali, atteso che la Corte territoriale non attuato alcuna modifica del capo di imputazione (stante l'originaria contestazione del reato di ricettazione), ,5-o(i.< va e•ch'ev4.4:r..0 non rilevando né la mancata prova deNGiachini nel reato presupposto di furto, né tantomeno la contraffazione della matricola; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'inosservanza delle norme giuridiche in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto all'insussistenza dell'elemento del profitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente a supposta violazione di legge deducibile, ma non dedotta in precedenza; tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, posto che il caterpillar è stato sottratto nel marzo del 2015 ed individuato il 24/04/2015 (con sequestro del 30 aprile), con la conseguenza che la dedotta prescrizione non è ancora perfezionata; che il quinto ed ultimo motivo di ricorso, che evidenzia la mancanza e la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento, è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); 97-24258/2024 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 46118/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris