CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05 /0 5 /19 58 avverso lasentenza del 01 / 0 7 /202 5 del la Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnatoe i l ricors o ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 1 luglio 2025, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 5 luglio 2024, che, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, alla pena di diecimesi di reclusione, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, applicata la diminuente per il ritoe concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe resa responsabile del reato di dichiarazione infedele perché, nella sua qualità di legale rappresentante, nonché firmataria della dichiarazione della società [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere le imposte sui redditi, avrebbe indicato, nella dichiarazione presentata per l’anno 2015,in data il 28 settembre 2016, elementi attivi per un ammontare inferiore rispetto a quello effettivoper 1.058.662,00 euro, omettendo di riportare elementi positivi di reddito derivanti da sopravvenienze attive per complessivi euro 965.142,95,e riportando elementi passivi inesistenti derivanti da costi non di competenza ovvero indeducibili per euro 93.469,28, con conseguente sottrazione ad imposizione di unimponibile superiore al 10% degli elementi attivi indicati in dichiarazione, siccomepari ad euro 5.927.199,00, e con evasione diIRES per euro 291.132,00 , quindi superiore alla soglia di punibilità. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, preceduto da un’ampia ricostruzione della vicenda processuale. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 83, 109, comma 1, 88 del T.U.I.R., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) , cod. proc. pen ., avuto riguardo alla determinazione del reddito imponibile. Si deduce chela sentenza impugnata ha affermato la sussistenza del reato perché ha erroneamente ritenuto l’esistenza di sopravvenienze attive da indicare, e non indicate,in dichiarazione per l’anno 2015. Si premette che, secondo quanto emerge dal verbale di constatazione redatto dall’Agenzia delle Entrate (del quale si riportano le pagine 4, 5, 7, 13 e 14),la maggior parte del reddito sottratto ad imposizione per l’anno 2015, pari ad un valore complessivo di euro 965.142,95,non deriva dalla mancata indicazione, nel conto profitti e perdite, di ricavi oppure dall’indicazione di costi inesistenti o non pertinenti, registrati per quell’anno, ma dalla mancata contabilizzazione di sopravvenienze attive riferite a esercizi precedenti (principalmente al 2009, ma anche al 2012, 2013 e persino al 1996). Si rileva, poi,che sia il giudice di primo grado sia il giudice d i appello hanno ritenuto irrilevante l’anno in cui leposte contabili inesatte o mendaci hanno avuto origine, ed hanno invece attribu it o importanza solamente all’anno in cui l’inesattezza o il mendacio sonostati accertat i . Si osserva, quindi, chetale impostazione deve ritenersi errata in virtù non solo del disposto di cui all’art. 83 del T.U.I.R., ma anche degli artt. 88 e 109 del medesimo testo di legge, alla luce, peraltro, del principio afferm ato dalla giurisprudenza civile di legittimità (ordinanza n. 3901del 09/02/2023). Si precisa che, secondo il principio enunciato dalla Corte di cassazione , l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, qualora non risulta ancora assolto in un esercizio successivo, non determina automaticamente la realizzazione di una sopravvenienza attivatassabile, poiché questa ricorresolo se, in quell’esercizio successivo, si verifica un evento che estingue con certezza il debito registrato in precedenza, mentre, se l’iscrizione della posta passiva sia erronea o fittizia, la sopravvenienza attiva deve imputata, a rettifica, esattamente all’esercizio in cui è stata iscritta, per errore o mendacio, la componente negativa. Si conclude che, nel caso di specie, siccome l’ente accertatore non ha evidenziato alcun evento tale da estinguere con certezza il costo o il debito registrato negli esercizi precedenti, la rettifica andrebbe imputataagli anni in cui il debito è stato iscritto,ossia per euro 795.000,00 , all’anno 2009 , nonché, per il residuo, pari adeuro 170.142,95, agli anni 2012 e 2013, se non all’anno 1996. Si sottolinea che il rilievo trova puntuale conferma nella motivazione della sentenza impugnata, poiché in questasi scrive che «[l]a verifica fiscale del 2018, invero, ha accertato che, alla data del 31 dicembre 2015, non vi era alcun elemento a giustificazione de l la permanenza in bilancio d i que ll e poste passive […]» . Si aggiunge che l’affermazione della Corte d’appello comport a un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente eccessivo e sproporzionato, in quanto gli si addossa il dovere di provare che eventi estintivi del debito non si sarebberoverificati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinfondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Nel ricorso, si contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputataper la dichiarazione infedele resa quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini delle imposte sui redditi del 2015, perché si assume che la parte preponderante degli elementi ritenuti dai Giudici di merito occultati all’Erario, pari a 965.142,95 euro su un totale di 1.058.662,00 euro, costituita dall’omessa indicazione di sopravvenienze attive, non è riferibile all’anno 2015. Precisamente,nella prospettazione del ricorso, l’affermazione della omessa indicazione di sopravvenienze attive per 965.142,95 euro, sarebbe erronea perché queste sopravvenienze si riferiscono a debiti iscritti in esercizi precedenti (nel 2009, nel 2012, nel 2013 e nel 1996), mai adempiuti, in relazione ai quali non si è verificata alcuna causa estintiva nell’anno 2015, e che, quindi, sarebbero eventualmente da imputare agli anni in cui erano stati iscritti. 3. In considerazione degli elementi esposti dalla sentenza impugnata, le censure formulate nel ricorso, e precedentemente sintetizzate, sono prive di fondamento. 3.1. La sentenza impugnata, anche richiamando la sentenza di primo grado, rappresenta che, secondo quanto emerge dalla verifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2018 in riferimento all’anno di imposta 2015, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva omesso di indicare sopravvenienze attive in relazione ai conti: a) “Fornitori per fatture da ricevere”, per un importo di 665.000,00 euro; b) “Clienti conto anticipi”, per un importo di 130.000,00 euro; c) “Finanziamento soci infruttifero”, per un importo di 180.192,45 euro. Precisamente, si rappresentainnanzitutto che l’analisi del conto “Fornitori per fatture da ricevere” aveva evidenzia to l’omessa indicazione in dichiarazione di sopravvenienze attive per un ammontare pari a 665.000,00 euro, corrispondenti a costi dedotti in esercizi pregressi, in particolare dal 2009 al 2013, privi di qualunque documentazione giustificativa, in quanto relativi a prestazioni mai fatturate, né pagate, e, però «indebitamente trattenuti nella contabilità, influendo in modo illegittimo sulla determinazione del reddito imponibile». Si rileva, poi, che, nel conto “Clienti conto anticipi”, «la società aveva mantenuto iscritta, anche al 31 dicembre 2015, una passività per euro 130.000,00, riferita a un acconto ricevuto nel 2009 dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – poi fallit a nel 2011 – per una fornitura di serramenti», nonostante il decorso del tempo e l’assenza di qualsiasi richiesta restitutoria da parte della curatela fallimentare. Si segnala, quindi, che, nel conto “Finanziamento soci infruttifero”, era indicato un importo di 180.192,45 euro, in relazione a somme versate in contanti o tramite giroconti dal conto “Fatture da ricevere”, ma in assenza di documentazione giustificativa e non tracciabili, tra il 2009 e il 2012, la cui «iscrizione in bilancio aveva determinato, quindi, l’occultamento di sopravvenienze attive per un importo pari a euro 180.192,45, mai dichiarate». La sentenza impugnata, sulla base di queste premesse, osserva che, «alla data del 31 dicembre 2015, non vi era alcun elemento a giustificazione della permanenza in bilancio di quelle poste passive», e che l’iscrizione della sopravvenienza attiva doveva essere effettuata con riferimento all’esercizio 2015, «dovendosi […] imputare la rettifica all’esercizio in cui l’iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o falsità (qui, il 2015)». Precisa che non ha alcuna rilevanza il «momento dell’insorgenza della passività, poi riclassificata», in quanto «il rilievo penale non risiede nell’origine dell’operazione contabile, ma nel suo effetto sulla dichiarazione relativa all’annualità verificata». 3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate. Il dato evidenziato dalla sentenza impugnata, in perfetta coerenza con quella di primo grado, è che le poste passive da rettificare con l’indicazione delle poste di sopravvenienze attive, erano presenti nella contabilità e nelbilancio del 2015. In altri termini, le sopravvenienze attive, secondo quanto indicato dai Giudici di merito, dovevano essere indicate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi al 2015, perché l’iscrizione delle componenti negative inesistenti era avvenuta (anche) nel 2015, e, quindi, ha inciso “direttamente” (anche) sul risultato di esercizio concernente l’anno 2015, nonché, di conseguenza, sulla determinazione dell’imponibile e dell’imposta da versare per detta, specifica annualità. Né questa conclusione può essere contestata perché l’esposizione delle poste passive inesistentiè avvenuta anche in dich iara zioni relative ad anni precedenti al 2015. L’ osservazione appena riferita , infatti, non serve ad escludere che le componenti passive inesistenti abbiano inciso sul risultato di esercizio concernente l’anno 2015; semmai l’esposizione delle poste passive inesistenti anche nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti al 2015 potrebbe aver inciso “anche” sul risultato di tali precedenti esercizi. Del resto, in una prospettiva (non identica, ma) analoga, in tema di false comunicazioni sociali, si è precisato che la falsaindicazione dei medesimi dati contabili in bilanci relativ i ad esercizi diversi integra una pluralità di reati, poiché ciascuno dei precisati documenti contabili rappresenta lo stato patrimoniale dell'impresa ad una data differente (cfr., Sez. 5, n. 27859 del 09/07/2025, Santoro, Rv. 288390 – 01 , nonché Sez. 5, 21672 del 16/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata sul punto). 4. Alla infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso e la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento