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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13590/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delMolise n. 160/2023 depositata il 17/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026La vicenda trae origine dagli avvisi di rettifica n. 2014/6820 e n.2014/6821, con contestuali atti di irrogazione delle sanzioni, notificatidall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata nellaGTM s.r.l., in relazione alla determinazione del valore in dogana dellemerci importate nel 2012 dalle società albanesi ALBTEKSTIL sh.p.k. eGEDA 2012 sh.p.k.

L’Ufficio, rilevato il legame personale tral’amministratore della LINAR e quello di ALBTEKSTIL ed esclusal’indicazione del collegamento nei modelli DV1, rideterminava il valoredelle merci mediante applicazione dei prezzi minimi risultanti dai contrattistipulati con la società non collegata CONF.FIER sh.p.k., con conseguentemaggiore IVA all’importazione e applicazione delle sanzioni ex art. 303T.U.L.D.

La contribuente impugnava entrambi gli avvisi, deducendol’infondatezza della rettifica di valore, l’inesistenza di intento evasivo e lasproporzione delle sanzioni irrogate, anche in rapporto al principiounionale di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso rigettava i ricorsi riuniti con sentenza n. 798/2015.

In gradodi appello, la CTR Molise, con sentenza n. 1297/2017, accoglieva solo ladoglianza relativa alle operazioni con GEDA 2012 — per le quali ritenevanon motivata la rettifica — confermando invece la legittimità dellerettifiche e delle sanzioni per le operazioni con ALBTEKSTIL, e dichiarandoinammissibile il motivo concernente la sproporzione delle sanzioni.Avverso tale sentenza la GTM proponeva ricorso per cassazione deducendosei motivi; l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva ricorsoincidentale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15507/2020,rigettava tutti i motivi di GTM e il ricorso incidentale dell’Agenzia, adeccezione del quinto motivo del ricorso principale, con cui la contribuentelamentava la violazione del principio unionale di proporzionalità e lamancata pronuncia sul punto da parte della CTR.

La Corte ritenevafondato tale motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTRMolise in diversa composizione affinché riesaminasse la questioneNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026sanzionatoria alla luce dei parametri unionali.

Riassunto il giudizio, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n.160/2023, rideterminava le sanzioni applicate dall’Ufficio nella misura del50% del minimo edittale, facendo applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs.472/1997 e ritenendo manifesta la sproporzione tra tributo accertato esanzioni originariamente irrogate.

Avverso tale decisione GTM proponericorso per cassazione articolato in un unico motivo; l’Agenzia delleDogane resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato sudue motivi.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del principiounionale di proporzionalità, lamentando che il giudice del rinvio avrebbeapplicato in modo meramente meccanico la riduzione prevista dall’art. 7,comma 4, d.lgs. 472/1997, senza verificare la compatibilità del minimoedittale sanzionatorio con i principi affermati dalla Corte di Giustizia edalla precedente sentenza rescindente, e senza tener conto dell’assenza didanno erariale e della neutralità dell’IVA.Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs.472/1997, per avere il giudice del rinvio ridotto la sanzione senza darconto delle “circostanze eccezionali” richieste dalla norma e senzaesplicitare i parametri seguiti nella determinazione.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 111 Cost., assumendo che il giudice del rinvio nonavrebbe reso comprensibile l’iter logico seguito, né avrebbe valutato lanatura e la gravità dell’infrazione alla luce dei principi unionali, limitandosiNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026a riprodurre la sproporzione tra tributo e sanzione senza considerare lecontestazioni dell’Ufficio.Il secondo motivo di ricorso incidentale, attenendo ad un denunciatodeficit motivazionale, si presta ad una trattazione prioritaria che ne disvelal’infondatezza.Invero, è nulla la sentenza che, “dietro la parvenza di una giustificazionedella decisione assunta, contenga una motivazione che non consente dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. Sez.

U., 3novembre 2016, n. 22232); e ricorre “motivazione apparente” quando,pur esistente sul piano grafico, essa non renda “percepibile il fondamentodella decisione”, perché basata su argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass. Sez.

U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 5 luglio2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758).

Tuttavia, tale vizio non èconfigurabile ove la pronuncia rechi, sia pur succintamente, unaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto idonea a rendere identificabilela ratio decidendi e verificabile la correttezza del percorso argomentativo(Cass., 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., 18 settembre 2009, n.20112).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni (in fatto ein diritto) poste a base della rideterminazione sanzionatoria, richiamandoil principio unionale di proporzionalità e individuando in astratto iparametri di valutazione.

In particolare, dopo avere ricostruito che lacassazione con rinvio era intervenuta “perché fondato il motivo attinentela errata quantificazione delle sanzioni applicate dall’Ufficio ritenutasproporzionata per sussistente violazione del principio di proporzionalità diderivazione comunitaria”, il giudice del rinvio ha affermato che, “ai finidella applicazione del principio unionale di proporzionalità delle sanzioni …Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026occorre tener conto della natura e della gravità della infrazionesanzionata, nonché delle modalità di determinazione dell’importo dellasanzione” (sentenza d’appello, pag. 4).Ancora, la sentenza ha dato conto del percorso seguito per pervenire allamisura concretamente applicata, rilevando che le sanzioni irrogatedall’Ufficio “nella loro determinazione non risultavano conformi ai principiunionali”, attesa la “possibilità di considerare eventuali riduzioni previstedal diritto interno … ovvero le disposizioni normative di cui all’art. 7comma 4 Dlgs n. 472/97” (sentenza d’appello, pag. 4).

E, quanto allaconcreta operazione di commisurazione, ha osservato che tale disposizioneconsente la riduzione “in casi eccezionali di evidente e manifestasproporzione tra la entità del tributo dovuto … e la sanzione applicata”,aggiungendo che “nel caso in esame appare evidente la assolutasproporzione tra l’ammontare del tributo dovuto … e la entità dellesanzioni applicate, potendo le stesse … essere ridotte ragionevolmentenella misura del 50% del minimo già applicato” (sentenza d’appello, pag.5).

Da qui la conseguenza, esplicitata in motivazione, che “la mancataosservanza del principio unionale della proporzionalità … implica larideterminazione … delle sanzioni in contestazione nella misura innanzispecificata” (sentenza d’appello, pag. 5).Con ogni evidenza la pronuncia illustra le rationes decidendi alla propriabase: (a) necessità di riesame delle sanzioni alla luce del principiounionale di proporzionalità; (b) individuazione dei criteri di valutazione(natura e gravità dell’infrazione; modalità di determinazione dell’importo);(c) individuazione del correttivo interno utilizzato (art. 7, comma 4, d.lgs.n. 472/1997) e quantificazione della riduzione “nella misura del 50% delminimo”.

Ne consegue che la motivazione è esistente e consente dicomprendere le ragioni del decisum, superando la soglia del c.d.

“minimocostituzionale” (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 30Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).Il motivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione;essi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono.Le due censure, pur muovendo da prospettive opposte – la contribuenterimprovera al giudice del rinvio di avere ridotto “meccanicamente” lasanzione senza svolgere il test di proporzionalità, mentre l’Agenzialamenta la mancanza di specificazione delle “circostanze” che giustificanoquella riduzione – convergono tuttavia nella denuncia del medesimo viziodella sentenza impugnata: l’adozione di una misura sanzionatoria concreta(50% del minimo) senza un effettivo scrutinio, in fatto, della suaproporzionalità rispetto alla specifica violazione contestata e senzal’esplicitazione dei criteri che rendano controllabile la scelta operata, pur afronte dell’affermazione per cui, “ai fini della applicazione del principiounionale di proporzionalità delle sanzioni … occorre tener conto dellanatura e della gravità della infrazione sanzionata, nonché delle modalità dideterminazione dell’importo della sanzione” (sentenza d’appello, pag. 4).Ciò posto, la motivazione della pronuncia di rinvio non consente di ritenereassolto il compito, imposto dalla precedente cassazione, di riesaminare laquestione sanzionatoria “alla luce dei parametri unionali”.

Pur avendoenunciato in astratto i criteri rilevanti (natura e gravità dell’infrazione;modalità di determinazione dell’importo), la Corte territoriale ha fondato ladecisione, in concreto, su un solo indice – il rapporto tra tributo e sanzione– affermando che “nel caso in esame appare evidente la assolutasproporzione tra l’ammontare del tributo dovuto … e la entità dellesanzioni applicate” e traendo da ciò, senza ulteriori passaggi valutativi, laconseguenza che le sanzioni “possono … essere ridotte ragionevolmentenella misura del 50% del minimo già applicato” (sentenza d’appello, pag.5).

La riduzione è, dunque, giustificata mediante un passaggio meramenteNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026assertivo (l’“evidenza” della sproporzione) e mediante l’applicazionearitmetica di una percentuale, senza dar conto delle ragioni per cui propriotale misura residua sarebbe proporzionata, né del perché essa sarebbeidonea a soddisfare la funzione dissuasiva senza eccedere quantonecessario rispetto al disvalore effettivo della condotta.Sotto il profilo denunciato dalla contribuente, tale motivazione non dàconto della compatibilità della sanzione concretamente applicata con ilprincipio di proporzionalità invocato, perché non spiega in che modol’importo “residuo” (risultante dal 50% del minimo) sia stato commisuratoalle caratteristiche della violazione; né colma tale lacuna il richiamo aldiritto interno, posto che la stessa sentenza afferma, in via generale, la“possibilità di considerare eventuali riduzioni previste dal diritto interno …ovvero le disposizioni normative di cui all’art. 7 comma 4 Dlgs n. 472/97”(sentenza d’appello, pag. 4), ma non chiarisce se e perché tali correttivisiano, nel caso concreto, sufficienti a rendere proporzionata la rispostasanzionatoria.

Sotto il concorrente profilo denunciato dall’Agenzia, ladecisione non specifica, in modo controllabile, le “circostanze eccezionali”e i parametri fattuali posti a fondamento dell’applicazione dell’art. 7,comma 4, limitandosi a ribadire l’“assoluta sproporzione” tra tributo esanzione e ad ancorare la riduzione ad una formula di stile (“ridotteragionevolmente”), priva di passaggi argomentativi che consentano dicomprendere perché la riduzione sia stata fissata proprio al 50% delminimo (sentenza d’appello, pag. 5).

Ne discende che la sentenzaimpugnata incorre nella denunciata violazione di legge, poichél’affermazione dei criteri astratti di valutazione non è seguita dalla loroeffettiva applicazione alla fattispecie concreta, in modo da rendereverificabile la correttezza del ragionamento decisorio.Ne consegue l’accoglimento del motivo unico del ricorso principale e, neilimiti indicati, del primo motivo del ricorso incidentale, con cassazionedella sentenza impugnata sul punto e rinvio al giudice di merito, cheNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026procederà ad un nuovo esame della questione sanzionatoria, dandopuntuale conto: (i) dei criteri concretamente impiegati per valutare laproporzionalità della sanzione, in coerenza con quelli dalla stessa sentenzarichiamati (natura e gravità dell’infrazione; modalità di determinazionedell’importo: sentenza d’appello, pag. 4); (ii) delle ragioni che rendono lamisura concretamente determinata non eccedente quanto necessariorispetto alla violazione; (iii) delle circostanze fattuali che, nel casospecifico, giustificano l’eventuale applicazione del correttivo di cui all’art.7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, spiegando perché l’eventuale riduzionenon si risolva in un automatismo aritmetico, ma costituisca esito di unacommisurazione motivata e controllabile.

P.Q.MLa Corte rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie ilmotivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale, nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delMolise n. 160/2023 depositata il 17/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026La vicenda trae origine dagli avvisi di rettifica n. 2014/6820 e n.2014/6821, con contestuali atti di irrogazione delle sanzioni, notificatidall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata nellaGTM s.r.l., in relazione alla determinazione del valore in dogana dellemerci importate nel 2012 dalle società albanesi ALBTEKSTIL sh.p.k. eGEDA 2012 sh.p.k. L’Ufficio, rilevato il legame personale tral’amministratore della LINAR e quello di ALBTEKSTIL ed esclusal’indicazione del collegamento nei modelli DV1, rideterminava il valoredelle merci mediante applicazione dei prezzi minimi risultanti dai contrattistipulati con la società non collegata CONF.FIER sh.p.k., con conseguentemaggiore IVA all’importazione e applicazione delle sanzioni ex art. 303T.U.L.D. La contribuente impugnava entrambi gli avvisi, deducendol’infondatezza della rettifica di valore, l’inesistenza di intento evasivo e lasproporzione delle sanzioni irrogate, anche in rapporto al principiounionale di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] diCampobasso rigettava i ricorsi riuniti con sentenza n. 798/2015. In gradodi appello, la CTR Molise, con sentenza n. 1297/2017, accoglieva solo ladoglianza relativa alle operazioni con GEDA 2012 — per le quali ritenevanon motivata la rettifica — confermando invece la legittimità dellerettifiche e delle sanzioni per le operazioni con ALBTEKSTIL, e dichiarandoinammissibile il motivo concernente la sproporzione delle sanzioni.Avverso tale sentenza la GTM proponeva ricorso per cassazione deducendosei motivi; l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva ricorsoincidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15507/2020,rigettava tutti i motivi di GTM e il ricorso incidentale dell’Agenzia, adeccezione del quinto motivo del ricorso principale, con cui la contribuentelamentava la violazione del principio unionale di proporzionalità e lamancata pronuncia sul punto da parte della CTR. La Corte ritenevafondato tale motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTRMolise in diversa composizione affinché riesaminasse la questioneNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026sanzionatoria alla luce dei parametri unionali. Riassunto il giudizio, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n.160/2023, rideterminava le sanzioni applicate dall’Ufficio nella misura del50% del minimo edittale, facendo applicazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs.472/1997 e ritenendo manifesta la sproporzione tra tributo accertato esanzioni originariamente irrogate. Avverso tale decisione GTM proponericorso per cassazione articolato in un unico motivo; l’Agenzia delleDogane resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato sudue motivi.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del principiounionale di proporzionalità, lamentando che il giudice del rinvio avrebbeapplicato in modo meramente meccanico la riduzione prevista dall’art. 7,comma 4, d.lgs. 472/1997, senza verificare la compatibilità del minimoedittale sanzionatorio con i principi affermati dalla Corte di Giustizia edalla precedente sentenza rescindente, e senza tener conto dell’assenza didanno erariale e della neutralità dell’IVA.Con il primo motivo di ricorso incidentale si censura, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs.472/1997, per avere il giudice del rinvio ridotto la sanzione senza darconto delle “circostanze eccezionali” richieste dalla norma e senzaesplicitare i parametri seguiti nella determinazione.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 111 Cost., assumendo che il giudice del rinvio nonavrebbe reso comprensibile l’iter logico seguito, né avrebbe valutato lanatura e la gravità dell’infrazione alla luce dei principi unionali, limitandosiNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026a riprodurre la sproporzione tra tributo e sanzione senza considerare lecontestazioni dell’Ufficio.Il secondo motivo di ricorso incidentale, attenendo ad un denunciatodeficit motivazionale, si presta ad una trattazione prioritaria che ne disvelal’infondatezza.Invero, è nulla la sentenza che, “dietro la parvenza di una giustificazionedella decisione assunta, contenga una motivazione che non consente dicomprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232); e ricorre “motivazione apparente” quando,pur esistente sul piano grafico, essa non renda “percepibile il fondamentodella decisione”, perché basata su argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere il ragionamento seguito dal giudice (Cass. Sez. U., 3novembre 2016, n. 22232; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 5 luglio2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758). Tuttavia, tale vizio non èconfigurabile ove la pronuncia rechi, sia pur succintamente, unaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto idonea a rendere identificabilela ratio decidendi e verificabile la correttezza del percorso argomentativo(Cass., 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., 18 settembre 2009, n.20112).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni (in fatto ein diritto) poste a base della rideterminazione sanzionatoria, richiamandoil principio unionale di proporzionalità e individuando in astratto iparametri di valutazione. In particolare, dopo avere ricostruito che lacassazione con rinvio era intervenuta “perché fondato il motivo attinentela errata quantificazione delle sanzioni applicate dall’Ufficio ritenutasproporzionata per sussistente violazione del principio di proporzionalità diderivazione comunitaria”, il giudice del rinvio ha affermato che, “ai finidella applicazione del principio unionale di proporzionalità delle sanzioni …Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026occorre tener conto della natura e della gravità della infrazionesanzionata, nonché delle modalità di determinazione dell’importo dellasanzione” (sentenza d’appello, pag. 4).Ancora, la sentenza ha dato conto del percorso seguito per pervenire allamisura concretamente applicata, rilevando che le sanzioni irrogatedall’Ufficio “nella loro determinazione non risultavano conformi ai principiunionali”, attesa la “possibilità di considerare eventuali riduzioni previstedal diritto interno … ovvero le disposizioni normative di cui all’art. 7comma 4 Dlgs n. 472/97” (sentenza d’appello, pag. 4). E, quanto allaconcreta operazione di commisurazione, ha osservato che tale disposizioneconsente la riduzione “in casi eccezionali di evidente e manifestasproporzione tra la entità del tributo dovuto … e la sanzione applicata”,aggiungendo che “nel caso in esame appare evidente la assolutasproporzione tra l’ammontare del tributo dovuto … e la entità dellesanzioni applicate, potendo le stesse … essere ridotte ragionevolmentenella misura del 50% del minimo già applicato” (sentenza d’appello, pag.5). Da qui la conseguenza, esplicitata in motivazione, che “la mancataosservanza del principio unionale della proporzionalità … implica larideterminazione … delle sanzioni in contestazione nella misura innanzispecificata” (sentenza d’appello, pag. 5).Con ogni evidenza la pronuncia illustra le rationes decidendi alla propriabase: (a) necessità di riesame delle sanzioni alla luce del principiounionale di proporzionalità; (b) individuazione dei criteri di valutazione(natura e gravità dell’infrazione; modalità di determinazione dell’importo);(c) individuazione del correttivo interno utilizzato (art. 7, comma 4, d.lgs.n. 472/1997) e quantificazione della riduzione “nella misura del 50% delminimo”. Ne consegue che la motivazione è esistente e consente dicomprendere le ragioni del decisum, superando la soglia del c.d. “minimocostituzionale” (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 30Numero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).Il motivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione;essi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono.Le due censure, pur muovendo da prospettive opposte – la contribuenterimprovera al giudice del rinvio di avere ridotto “meccanicamente” lasanzione senza svolgere il test di proporzionalità, mentre l’Agenzialamenta la mancanza di specificazione delle “circostanze” che giustificanoquella riduzione – convergono tuttavia nella denuncia del medesimo viziodella sentenza impugnata: l’adozione di una misura sanzionatoria concreta(50% del minimo) senza un effettivo scrutinio, in fatto, della suaproporzionalità rispetto alla specifica violazione contestata e senzal’esplicitazione dei criteri che rendano controllabile la scelta operata, pur afronte dell’affermazione per cui, “ai fini della applicazione del principiounionale di proporzionalità delle sanzioni … occorre tener conto dellanatura e della gravità della infrazione sanzionata, nonché delle modalità dideterminazione dell’importo della sanzione” (sentenza d’appello, pag. 4).Ciò posto, la motivazione della pronuncia di rinvio non consente di ritenereassolto il compito, imposto dalla precedente cassazione, di riesaminare laquestione sanzionatoria “alla luce dei parametri unionali”. Pur avendoenunciato in astratto i criteri rilevanti (natura e gravità dell’infrazione;modalità di determinazione dell’importo), la Corte territoriale ha fondato ladecisione, in concreto, su un solo indice – il rapporto tra tributo e sanzione– affermando che “nel caso in esame appare evidente la assolutasproporzione tra l’ammontare del tributo dovuto … e la entità dellesanzioni applicate” e traendo da ciò, senza ulteriori passaggi valutativi, laconseguenza che le sanzioni “possono … essere ridotte ragionevolmentenella misura del 50% del minimo già applicato” (sentenza d’appello, pag.5). La riduzione è, dunque, giustificata mediante un passaggio meramenteNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026assertivo (l’“evidenza” della sproporzione) e mediante l’applicazionearitmetica di una percentuale, senza dar conto delle ragioni per cui propriotale misura residua sarebbe proporzionata, né del perché essa sarebbeidonea a soddisfare la funzione dissuasiva senza eccedere quantonecessario rispetto al disvalore effettivo della condotta.Sotto il profilo denunciato dalla contribuente, tale motivazione non dàconto della compatibilità della sanzione concretamente applicata con ilprincipio di proporzionalità invocato, perché non spiega in che modol’importo “residuo” (risultante dal 50% del minimo) sia stato commisuratoalle caratteristiche della violazione; né colma tale lacuna il richiamo aldiritto interno, posto che la stessa sentenza afferma, in via generale, la“possibilità di considerare eventuali riduzioni previste dal diritto interno …ovvero le disposizioni normative di cui all’art. 7 comma 4 Dlgs n. 472/97”(sentenza d’appello, pag. 4), ma non chiarisce se e perché tali correttivisiano, nel caso concreto, sufficienti a rendere proporzionata la rispostasanzionatoria. Sotto il concorrente profilo denunciato dall’Agenzia, ladecisione non specifica, in modo controllabile, le “circostanze eccezionali”e i parametri fattuali posti a fondamento dell’applicazione dell’art. 7,comma 4, limitandosi a ribadire l’“assoluta sproporzione” tra tributo esanzione e ad ancorare la riduzione ad una formula di stile (“ridotteragionevolmente”), priva di passaggi argomentativi che consentano dicomprendere perché la riduzione sia stata fissata proprio al 50% delminimo (sentenza d’appello, pag. 5). Ne discende che la sentenzaimpugnata incorre nella denunciata violazione di legge, poichél’affermazione dei criteri astratti di valutazione non è seguita dalla loroeffettiva applicazione alla fattispecie concreta, in modo da rendereverificabile la correttezza del ragionamento decisorio.Ne consegue l’accoglimento del motivo unico del ricorso principale e, neilimiti indicati, del primo motivo del ricorso incidentale, con cassazionedella sentenza impugnata sul punto e rinvio al giudice di merito, cheNumero registro generale 25599/2023Numero sezionale 1757/2026Numero di raccolta generale 13590/2026Data pubblicazione 10/05/2026procederà ad un nuovo esame della questione sanzionatoria, dandopuntuale conto: (i) dei criteri concretamente impiegati per valutare laproporzionalità della sanzione, in coerenza con quelli dalla stessa sentenzarichiamati (natura e gravità dell’infrazione; modalità di determinazionedell’importo: sentenza d’appello, pag. 4); (ii) delle ragioni che rendono lamisura concretamente determinata non eccedente quanto necessariorispetto alla violazione; (iii) delle circostanze fattuali che, nel casospecifico, giustificano l’eventuale applicazione del correttivo di cui all’art.7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, spiegando perché l’eventuale riduzionenon si risolva in un automatismo aritmetico, ma costituisca esito di unacommisurazione motivata e controllabile. P.Q.MLa Corte rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie ilmotivo unico del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale, nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata inrelazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per laregolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 13590/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris