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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 35825/2022

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. n.6/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 18539/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 28004 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di complessivi € 111.864,25 vantato da doValue s.p.a. in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento a un mutuo fondiario concesso dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla società poi fallita.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 4 ottobre 2021, rigettava l’opposizione proposta da doValue s.p.a. nella predetta qualità, rilevando che l’istante, pur essendo onerata di dar prova della propria legittimazione sostanziale quale successore a titolo particolare del creditore originario, non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prima cessionaria del credito in origine vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., fosse poi stata fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Riteneva che l’assenza di questa prova pregiudicasse, a cascata, l’accertamento delle successive vicende del credito, non vale ndo a superare una simile carenza probatoria la dichiarazione di cessione del credito proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., che, quale atto proveniente dalla parte, era privo di rilevanza oggettiva.

Osservava, infine, che l’opponente nulla aveva dedotto in ordine alla contestazione avversaria concernente la mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento del mutuo, ai fini della verifica dell’esattezza dei conteggi.

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso doValue s.p.a., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando due motivi di doglianza.

L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. non ha svolto difese.

Considerato che: Ric. 2021 n. 28004 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- 4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sul rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare – erronea valutazione della documentazione versata in atti –violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. e con riferimento alla titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA].”, assume che il collegio dell’opposizione abbia erroneamente rilevato tanto la mancanza di prova della fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quanto l’inidoneità della dichiarazione di cessione del credito proveniente da [OSCURATO:SOCIETA] a fornire la dimostrazionedelle vicende circolatorie del credito azionato.

Infatti, il creditore istante aveva indicato gli estremi dell’atto attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] era stata “pacificamente” fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; inoltre, non era possibile rifiutare il pagamento a fronte della conferma dell’avvenuta cessione proveniente dal cedente, tramite apposita dichiarazione, e dellaproduzione dell’avviso di pubblicazione concernente la cessione del credito in discorso sulla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sul rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare –violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., degli artt. 1218 e 1321 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di riparto dell’onere probatorio nell’ambito della fattispecie della responsabilità contrattuale, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c.”, denuncia la violazione delle regole che presidiano la distribuzione dell’onere probatorio, perché il tribunale ha ritenuto che la mancata produzione del piano di ammortamento ostasse all’ammissione del credito, malgrado tale documento non costituisse elemento indefettibile della prova che l’istante doveva dare del suo diritto, giacchè egli era onerato della dimostrazione soltanto della fonte Ric. 2021 n. 28004 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- negoziale della sua domanda, dell’adempimento della propria prestazione e della disciplina dell’ammortamento.

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili. 5.1 Il tribunale ha fondato la propria decisione sul principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ed a cui questo collegio intende dare continuità, secondo cui la parte, affermandosi successore a titolo particolare dell’originario creditore, ha l'onere di fornire la prova “documentale” della propria legittimazione in presenza di un’esplicita contestazione della sua legittimazione ad opera della controparte (Cass.4116/2016, Cass. 24798/2020).

L’odierno ricorrente non ha contestato una simile affermazione rispetto alla necessità di fornire prova documentale della propria legittimazione, ma si è limitato, da una parte, a ricordare (a pag. 15 del ricorso) di aver indicato gli estremi dell’atto attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altra a sostenere (a pag. 16) che l’operazione di fusione risultava “pacificamente consacrata nell’atto” indicato, malgrado il collegio di merito abbia rilevato la contestazione sollevata dalla curatela in ordine alla titolarità del credito azionato.

Una simile critica, che fa discendere la sufficienza dell’indicazione dell’atto notarile dal fatto che rimanesse “pacifico” – vale a dire non contestato exart. 115 cod. proc. civ. - che all’interno dello stesso fosse consacrata la fusione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimane viziata dalla sua genericità e mancanza di autosufficienza.

A fronte del rilievo,ad opera del tribunale, dell’avvenuta contestazione di una simile circostanza da parte della procedura concorsuale, non bastava, infatti, affermare il contrario, ma occorreva anche indicare, ex Ric. 2021 n. 28004 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -5- art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il contenuto delle difese avversarie in virtù delle quali fosse possibile sostenere che il perfezionamento dell’operazione tramite l’atto indicato fossein effetti “pacifico”. 5.2 Ne discende, in primo luogo, la mancanza di decisività delle censure concernenti la necessità di valorizzare la dichiarazione dell’ultimo cedente, a mezzo del suo procuratore, allo scopo di dimostrare l’avvenuta cessione del credito, dato che nell’ambito di una concatenazione di eventi che hanno comportato una pluralità di successioni nella titolarità di un credito la dichiarazione dell’ultimo cedente rimane priva di rilievo ai fini della dimostrazione delle vicende traslative precedenti.

Non si presta, quindi, a censura il rilievo del collegio dell’opposizione secondo cui l’assenza della prova della fusione per incorporazione “pregiudica a cascata l’accertamento delle successive vicende del credito”. 5.3 Ne consegue, ulteriormente, l’inammissibilità del secondo mezzo.

In vero, una volta esclusa la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a presentare domanda di insinuazione al passivo, non si potrà che constatare come la medesima non abbia alcun interesse a contestare le considerazioni compiute dal giudice di merito in ordine agli oneri probatori che dovevano essere assolti al fine di dare prova dell’esistenza del credito vantato.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2021 n. 28004 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -6- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. n.6/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l'ordinanza n. cronologico 18539/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28004 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito di complessivi € 111.864,25 vantato da doValue s.p.a. in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento a un mutuo fondiario concesso dal [OSCURATO:SOCIETA]. alla società poi fallita. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 4 ottobre 2021, rigettava l’opposizione proposta da doValue s.p.a. nella predetta qualità, rilevando che l’istante, pur essendo onerata di dar prova della propria legittimazione sostanziale quale successore a titolo particolare del creditore originario, non aveva dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prima cessionaria del credito in origine vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., fosse poi stata fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Riteneva che l’assenza di questa prova pregiudicasse, a cascata, l’accertamento delle successive vicende del credito, non vale ndo a superare una simile carenza probatoria la dichiarazione di cessione del credito proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]., che, quale atto proveniente dalla parte, era privo di rilevanza oggettiva. Osservava, infine, che l’opponente nulla aveva dedotto in ordine alla contestazione avversaria concernente la mancata produzione in giudizio del piano di ammortamento del mutuo, ai fini della verifica dell’esattezza dei conteggi. 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso doValue s.p.a., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., prospettando due motivi di doglianza. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. non ha svolto difese. Considerato che: Ric. 2021 n. 28004 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- 4.1 Il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sul rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare – erronea valutazione della documentazione versata in atti –violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. e con riferimento alla titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA].”, assume che il collegio dell’opposizione abbia erroneamente rilevato tanto la mancanza di prova della fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quanto l’inidoneità della dichiarazione di cessione del credito proveniente da [OSCURATO:SOCIETA] a fornire la dimostrazionedelle vicende circolatorie del credito azionato. Infatti, il creditore istante aveva indicato gli estremi dell’atto attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] era stata “pacificamente” fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; inoltre, non era possibile rifiutare il pagamento a fronte della conferma dell’avvenuta cessione proveniente dal cedente, tramite apposita dichiarazione, e dellaproduzione dell’avviso di pubblicazione concernente la cessione del credito in discorso sulla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B.. 4.2 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “sul rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo fallimentare –violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., degli artt. 1218 e 1321 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di riparto dell’onere probatorio nell’ambito della fattispecie della responsabilità contrattuale, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c.”, denuncia la violazione delle regole che presidiano la distribuzione dell’onere probatorio, perché il tribunale ha ritenuto che la mancata produzione del piano di ammortamento ostasse all’ammissione del credito, malgrado tale documento non costituisse elemento indefettibile della prova che l’istante doveva dare del suo diritto, giacchè egli era onerato della dimostrazione soltanto della fonte Ric. 2021 n. 28004 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- negoziale della sua domanda, dell’adempimento della propria prestazione e della disciplina dell’ammortamento. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano, ambedue, inammissibili. 5.1 Il tribunale ha fondato la propria decisione sul principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte ed a cui questo collegio intende dare continuità, secondo cui la parte, affermandosi successore a titolo particolare dell’originario creditore, ha l'onere di fornire la prova “documentale” della propria legittimazione in presenza di un’esplicita contestazione della sua legittimazione ad opera della controparte (Cass.4116/2016, Cass. 24798/2020). L’odierno ricorrente non ha contestato una simile affermazione rispetto alla necessità di fornire prova documentale della propria legittimazione, ma si è limitato, da una parte, a ricordare (a pag. 15 del ricorso) di aver indicato gli estremi dell’atto attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è stata fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altra a sostenere (a pag. 16) che l’operazione di fusione risultava “pacificamente consacrata nell’atto” indicato, malgrado il collegio di merito abbia rilevato la contestazione sollevata dalla curatela in ordine alla titolarità del credito azionato. Una simile critica, che fa discendere la sufficienza dell’indicazione dell’atto notarile dal fatto che rimanesse “pacifico” – vale a dire non contestato exart. 115 cod. proc. civ. - che all’interno dello stesso fosse consacrata la fusione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimane viziata dalla sua genericità e mancanza di autosufficienza. A fronte del rilievo,ad opera del tribunale, dell’avvenuta contestazione di una simile circostanza da parte della procedura concorsuale, non bastava, infatti, affermare il contrario, ma occorreva anche indicare, ex Ric. 2021 n. 28004 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il contenuto delle difese avversarie in virtù delle quali fosse possibile sostenere che il perfezionamento dell’operazione tramite l’atto indicato fossein effetti “pacifico”. 5.2 Ne discende, in primo luogo, la mancanza di decisività delle censure concernenti la necessità di valorizzare la dichiarazione dell’ultimo cedente, a mezzo del suo procuratore, allo scopo di dimostrare l’avvenuta cessione del credito, dato che nell’ambito di una concatenazione di eventi che hanno comportato una pluralità di successioni nella titolarità di un credito la dichiarazione dell’ultimo cedente rimane priva di rilievo ai fini della dimostrazione delle vicende traslative precedenti. Non si presta, quindi, a censura il rilievo del collegio dell’opposizione secondo cui l’assenza della prova della fusione per incorporazione “pregiudica a cascata l’accertamento delle successive vicende del credito”. 5.3 Ne consegue, ulteriormente, l’inammissibilità del secondo mezzo. In vero, una volta esclusa la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a presentare domanda di insinuazione al passivo, non si potrà che constatare come la medesima non abbia alcun interesse a contestare le considerazioni compiute dal giudice di merito in ordine agli oneri probatori che dovevano essere assolti al fine di dare prova dell’esistenza del credito vantato. 6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 28004 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -6- Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de
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