CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 02204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14590/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10/1 CANC - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O [OSCURATO:PERSONA], FALLI- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO GENOVA n. 48/2023 depo- sitata il 31/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di so- cio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Genova del 18 febbraio 2022, con la quale –su richiesta del Pubblico Ministero - era stato dichia- rato il fallimento della società partecipata, deducendo l’insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall. 2. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova del mancato superamento delle soglie quantitative in oggetto. Ha osservato, in particolare, il giudice di appello che il mancato deposito dei bilanci e la mancata tenuta della contabilità precludono la rico- struzione dei ricavi della società e dell’attivo patrimoniale e che non rileva, in proposito, la circostanza che la società fosse inattiva, né ha rilievo la relazione della GdF in ordine allo stato della società. 3. Ha proposto ricorso per cassazione il socio della società in fal- limento, affidato a due motivi. Il fallimento intimato non si è costi- tuito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 101 cod. proc. civ., art. 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost., nonché nul- lità della sentenza o del procedimento per violazione delprincipio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello ha dato atto che il Pubblico Ministero «depo- sitava annotazione 7/7/2022 con la quale si riservava “di trasmet- tere le conclusioni all’esito dell’udienza di p.c.», deducendo chetale annotazione non sarebbe stata inserita nel fascicolo telematico, per cui il contraddittorio sarebbe stato violato per non essere stato il ricorrente in grado di visionare le memorie del Pubblico Ministero. 2. Il primo motivo è inammissibile, posto che la lesione del diritto di difesa derivante da violazioni di carattere processuale può essere denunciata solo laddove si sia verificato un concreto pregiudizio in- cidente sull’andamento o sull’esito del processo (Cass., n. 27424/2023). La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela, difatti, l'interesse all'astratta regola- rità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pre- giudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugna- zione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza pro- spettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della re- gola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del di- ritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(Cass., n. 26831/2014). 3. Il ricorrente che, pertanto, ritiene di avere subito un pregiudi- zio al proprio diritto di difesa per effetto di una violazione proces- suale, ha l’onere di allegare qualeesso sia in termini specific i e per come derivante dalla supposta violazione processuale sotto pena di inammissibilità (Cass., n. 20834/2022), sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possaprospettarsi l’ottenimento di una pronuncia diversa e più favorevole a quella impugnata (Cass., n. 27419/2021; Cass., n. 19759/2017). 4. Nella specie, il ricorrente si è limitato ad allegare che non sa- rebbe stato in grado di visionare in appello le note scritte del Procu- ratore Generale, senza allegare quale sia stato lo specifico pregiudi- zio subito, pregiudizio –peraltro – d a escludersi, posto che la sen- tenza impugnata, pur avendo menzionato l’atto difensivo del resi- stente Procuratore Generale («il Pubblico Ministero depositava an- notazione 7/7/2022 con la quale si riservava “di trasmettere le conclusioni all’esito dell’udienza di p.c.»), non lo ha valorizzatoai fini della decisione. 5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma e 15, quarto comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non soddisfatto l’onere della prova, da parte della società debitrice, circa i requisiti soggettivi di non assoggettabilità a fallimento. Osserva parte ricorrente che il mancato deposito dei bilanci non possa ridondare a svantaggio del debitore, potendovi questi assolvere con ogni altra documentazione. Sotto questo profilo, il ricorrente deduce la rilevanza del la circo- stanza dell’inattività dell’impresa, come indicato nelle fonti di prova valorizzate dal giudice di appello, nonché dall’essere la società di- chiarata fallita scollegata dalla rete telematica di proprietà dell’Agen- zia delle Dogane e dei Monopoli, e come confermato dal deposito dello stato passivo del fallimento, nonché dall’ulteriore documenta- zione già sottoposta al giudice di appello. 6. Il secondo motivo è inammissibile, già ex art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimo- niale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti di- mensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass., n. 25188/2017). Né il giudice, in assenza della produzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del debitore (Cass., n. 625/2016). 10. Il ricorso va, pertanto , dichiarato inammissibile . Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di costituzione degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo uni- ficato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a tito