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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43324/2021

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 agosto 1939; avverso la sentenza n. 2839/20 della Corte di appello di Milano del 22 settembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, in data 12 giugno 2019, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di amministratore di diritto ora della [OSCURATO:PERSONA] ora della Gemax,Srl, in concorso con altra persona esercente le funzioni di amministratore di fatto della medesima compagine sociale, omesso di presentare, relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013, la dichiarazione dei redditi riguardante VIVA, in tal modo evadendo la predetta imposta per un ammontare pari ad euro 1.277.615,23 quanto all'anno 2012 per la Importex ed ad euro 526.107,73 quanto all'anno 2012 per la Gemax, ed all'art. 8 del medesimo dlgs n. 74 del 2000, per avere, nella predetta qualità ed in concorso con la medesima persona, emesso, nel corso degli anni di imposta 2012 e 2013, al fine di consentire ad altri la evasione delle imposte, numerosissime fatture relative ad operazioni inesistenti, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Bonora, articolando a tal fine tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo riguarda la ritenuta erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto integrato il reato di omesso versamento delle imposte a seguito di omessa dichiarazione fiscale a lui contestato, sebbene difettasse quanto alla sua posizione la ricorrenza del necessario elemento soggettivo del reato a lui contestato.

Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto talune incertezze procedimentali ed altre imprecisioni in ordine alla ricostruzione della effettività dei reati a lui contestati.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la omessa considerazione, quale elemento idoneo ad escludere la sua responsabilità,«Matto che la impresa da lui formalmente gestita era andata incontro ad una crisi di liquidità che le aveva impedito di fare fronte agli impegni tributari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal Bonora è inammissibile.Osserva, infatti, il Collegio che, quanto al primo motivo di ricorso, il Bonora sostanzialmente conferma il fatto che lo stesso fosse il soggetto che, in quanto legale rappresentante della società contribuente, era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle imposte dovute; il fatto che la qualifica del Bonora, da questo assunta con piena consapevolezza, fosse di mera facciata nulla comporta a titolo di esclusione della sua responsabilità.

Come, infatti, correttamente ha rilevato la Corte di Milano, questi, una volta assunta la carica sn questione, ha accettato i rischi, anche penali, che la omissione da parte sua degli adempimenti connessi alla qualifica ricoperta avrebbero a suo carico comportato (sulla responsabilità del prestanome per gli illeciti tributari compiuti dall'amministratore di fatto in suo nome a titolo di dolo eventuale, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 gennaio 2020, n. 1722).

A riguardo, si osserva, il ricorrente nulla ha dedotto, non contestando, in particolare la sua responsabilità a titolo di dolo eventuale, sicchè sul punto il ricorso, da ritenere conseguentemente generico in quanto non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, è inammissibile.

Il secondo motivo di impugnazione non è di maggior pregio, atteso che con esso la difesa del ricorrente ha osservato che la ricostruzione dei redditi prodotti dalla società da quello amministrata sarebbe stata operata sulla base di presunzioni di carattere tributario, non utilizzabili nel processo penale.

Anche in questo caso, infatti, la impugnazione è del tutto generica, non avendo il ricorrente confutato le ragioni che avevano di contro indotto la Corte di appello a respingere il motivo di impugnazione avente ad oggetto la messa in discussione dell'avvenuto raggiungimento della soglia di punibilità da parte dell'ammontare delle imposte evase; in effetti il ricorrente si è inammissibilmente limitato a reiterare le precedenti doglianze senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Riguardo al terzo motivo, concernente la pretesa valenza scriminante della allegata situazione di crisi finanziaria nella quale si sarebbe trovata la impresa che il Bonora amministrava, va osservato che, a tutto voler concedere una siffatta situazione avrebbe potuto, in via del tutto astratta, essere valutata solo con riferimento al reato concernente l'omesso versamento delle imposte oggetto di regolare dichiarazione e la conseguente evasione fiscale, ma certamente non anche per ciò che riguarda la omessa dichiarazione e la emissione di fatture di favore per operazioni inesistenti, posto che siffatte condotte non sono certamente influenzate dalla esistenza o meno di liquidità nelle casse del soggetto contribuente.

Atteso che queste sono, invece, le imputazioni contestate al Bonora, evidente è la eterogeneità delle sue doglianze rispetto alle ipotesi delittuose a lui contestate.

Anche sotto tale estremo profilo il suo ricorso è inammissibile e, pertanto, lo stesso deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 agosto 1939; avverso la sentenza n. 2839/20 della Corte di appello di Milano del 22 settembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale, in data 12 giugno 2019, il Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in qualità di amministratore di diritto ora della [OSCURATO:PERSONA] ora della Gemax,Srl, in concorso con altra persona esercente le funzioni di amministratore di fatto della medesima compagine sociale, omesso di presentare, relativamente agli anni di imposta 2012 e 2013, la dichiarazione dei redditi riguardante VIVA, in tal modo evadendo la predetta imposta per un ammontare pari ad euro 1.277.615,23 quanto all'anno 2012 per la Importex ed ad euro 526.107,73 quanto all'anno 2012 per la Gemax, ed all'art. 8 del medesimo dlgs n. 74 del 2000, per avere, nella predetta qualità ed in concorso con la medesima persona, emesso, nel corso degli anni di imposta 2012 e 2013, al fine di consentire ad altri la evasione delle imposte, numerosissime fatture relative ad operazioni inesistenti, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Bonora, articolando a tal fine tre motivi di impugnazione. Il primo motivo riguarda la ritenuta erronea applicazione della legge penale per avere i giudici di merito ritenuto integrato il reato di omesso versamento delle imposte a seguito di omessa dichiarazione fiscale a lui contestato, sebbene difettasse quanto alla sua posizione la ricorrenza del necessario elemento soggettivo del reato a lui contestato. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto talune incertezze procedimentali ed altre imprecisioni in ordine alla ricostruzione della effettività dei reati a lui contestati. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la omessa considerazione, quale elemento idoneo ad escludere la sua responsabilità,«Matto che la impresa da lui formalmente gestita era andata incontro ad una crisi di liquidità che le aveva impedito di fare fronte agli impegni tributari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal Bonora è inammissibile.Osserva, infatti, il Collegio che, quanto al primo motivo di ricorso, il Bonora sostanzialmente conferma il fatto che lo stesso fosse il soggetto che, in quanto legale rappresentante della società contribuente, era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed al pagamento delle imposte dovute; il fatto che la qualifica del Bonora, da questo assunta con piena consapevolezza, fosse di mera facciata nulla comporta a titolo di esclusione della sua responsabilità. Come, infatti, correttamente ha rilevato la Corte di Milano, questi, una volta assunta la carica sn questione, ha accettato i rischi, anche penali, che la omissione da parte sua degli adempimenti connessi alla qualifica ricoperta avrebbero a suo carico comportato (sulla responsabilità del prestanome per gli illeciti tributari compiuti dall'amministratore di fatto in suo nome a titolo di dolo eventuale, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 gennaio 2020, n. 1722). A riguardo, si osserva, il ricorrente nulla ha dedotto, non contestando, in particolare la sua responsabilità a titolo di dolo eventuale, sicchè sul punto il ricorso, da ritenere conseguentemente generico in quanto non si confronta con le ragioni della sentenza impugnata, è inammissibile. Il secondo motivo di impugnazione non è di maggior pregio, atteso che con esso la difesa del ricorrente ha osservato che la ricostruzione dei redditi prodotti dalla società da quello amministrata sarebbe stata operata sulla base di presunzioni di carattere tributario, non utilizzabili nel processo penale. Anche in questo caso, infatti, la impugnazione è del tutto generica, non avendo il ricorrente confutato le ragioni che avevano di contro indotto la Corte di appello a respingere il motivo di impugnazione avente ad oggetto la messa in discussione dell'avvenuto raggiungimento della soglia di punibilità da parte dell'ammontare delle imposte evase; in effetti il ricorrente si è inammissibilmente limitato a reiterare le precedenti doglianze senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata. Riguardo al terzo motivo, concernente la pretesa valenza scriminante della allegata situazione di crisi finanziaria nella quale si sarebbe trovata la impresa che il Bonora amministrava, va osservato che, a tutto voler concedere una siffatta situazione avrebbe potuto, in via del tutto astratta, essere valutata solo con riferimento al reato concernente l'omesso versamento delle imposte oggetto di regolare dichiarazione e la conseguente evasione fiscale, ma certamente non anche per ciò che riguarda la omessa dichiarazione e la emissione di fatture di favore per operazioni inesistenti, posto che siffatte condotte non sono certamente influenzate dalla esistenza o meno di liquidità nelle casse del soggetto contribuente. Atteso che queste sono, invece, le imputazioni contestate al Bonora, evidente è la eterogeneità delle sue doglianze rispetto alle ipotesi delittuose a lui contestate. Anche sotto tale estremo profilo il suo ricorso è inammissibile e, pertanto, lo stesso deve essere condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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