CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, alla pagina 3 della sentenza impugnata, al quantitativo di sostanza rinvenuta in possesso del ricorrente, costituita da 5 panetti di cannabis di circa 500 grammi, da cui erano ricavabili grammi 63,376 di THC puro, pari a 2.535,04 dosi medie singole. Pertanto, la Corte di appello, nel ritenere infondata la deduzione in ordine al trattamento sanzionatorio, ha richiamato il convincimento del giudice di primo grado che - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - aveva già concesso le richieste circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento immediatamente successivo all'accertamento del reato tenuto dal ricorrente ed escluso la contestata recidiva in ragione della aspecificità dei precedenti penali, ritenendo comunque ma che l'ammissione dei fatti contestati non possa condurre ad un ad un'ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigli e ensore