Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25723/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220, in relazione al disposto di cui all'art. 16 n. 3,

I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta documentale; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220, in relazione al disposto di cui all'art. 16 n. 3, I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta documentale; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P
Sentenza Cassazione n. 25723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris