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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34424/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giordano, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di Giudicedell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] dirideterminazione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione,relativamente alla condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno resadalla Corte di assise di appello di Milano, in data 17 febbraio 2000, in parzialeriforma della sentenza della Corte di assise di Milano, pronunciata in data 11giugno 1997, pronuncia divenuta irrevocabile in data 19 marzo 2002.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a tre motivi, diseguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimentoalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza e violazione dell'art. 125, comma3, cod. proc. pen.Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendotrattarsi di riproposizione di una richiesta che riproduce questioni già vagliateoggetto di precedente decisione del giudice dell’esecuzione che ha trovatoconferma anche in sede di legittimità.Tale valutazione, per il ricorrente, è erronea perché si introducono conl'istanza questioni di diritto mai dedotte in precedenza e mai vagliate inprecedenza, in sede esecutiva.L’istanza, quindi, è diversa perché per “fatti nuovi” che permettono lariproposizione di una richiesta devono intendersi anche nuove questionigiuridiche, non prospettate con la precedente richiesta, come ritenuto dallagiurisprudenza di questa Corte (si richiama Sez. 1, n. 32.490 del 2025).

Per ilricorrente, la preclusione esecutiva copre soltanto le questioni effettivamentedecise e dedotte e non si estende a quelle che si sarebbero potute sollevareperché solo deducibili.Nel caso al vaglio, sono state proposte questioni nuove con riferimento:- alla natura sostanziale della norma di cui all'art. 30 della legge n. 479del 1999:- alla lacuna normativa e alla violazione del principio di uguaglianzaprocessuale;- alla violazione del principio di prevedibilità ex art. 7 CEDU;- all'evoluzione giurisprudenziale circa l'applicabilità dei principi sancitidalla sentenza CEDU Scoppola c.

Italia;- alla dedotta disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, quindi, ha dato luogo a una motivazione apparente perchénon ha considerato tutte le nuove questioni prospettate, con violazione dell'art.111 Cost. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione di legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 3Cost., e alla disparità di trattamento fra il ricorrente e posizione analoga, conviolazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Si contesta la disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente equella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA].La posizione del ricorrente è esattamente sovrapponibile a quelle citate e,invece, le loro posizioni sono state trattate in maniera opposta, avendo Saffiottiottenuto, in sede esecutiva, la rideterminazione della pena.

Il Tribunale si èlimitato ad affermare che la decisione favorevole al coimputato è frutto diun'interpretazione non conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidatasisuccessivamente e che, pertanto, non poteva condizionare la propria decisionesub iudice.Tuttavia, al di là dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata dalTribunale, l’istante aveva sottolineato che doveva applicarsi l'orientamento dimerito più favorevole, come quello utilizzato per le posizioni indicate, senzarestringere in modo irragionevole la portata della norma – sostanziale – cioèdell'art. 30 della legge 479 del 1999, trasformando il criterio della richiesta delrito abbreviato in quella di ammissione del rito.

Era stata dedotta anchel‘irragionevolezza di tale disparità di trattamento sulla quale il Tribunale non si èpronunciato addivenendo all’inammissibilità dell’istanza.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al principio di prevedibilità della legge e delle sueconseguenze sanzionatorie, inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 è sorta per il ricorrentela legittima aspettativa di poter accedere al rito abbreviato e, dunque, diaddivenire alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella temporanea dianni trenta di reclusione.

Tale aspettativa era fondata sulla lettera della leggeche permetteva l'accesso ad un trattamento migliore anche a soggetti che sitrovavano in fase processuale successiva a quella normalmente deputata allarichiesta di rito alternativo.Si richiama il principio di prevedibilità delle decisioni sancito dalla CEDU(v. pronuncia citata a p. 10 del ricorso) per il quale il tema della prevedibilità èriferito essenzialmente al diritto vigente al momento della decisione, non anche aquello vigente al momento della condotta.

Si richiama l'esigenza di tutela dellalegittima aspettativa che il cittadino, indagato o imputato, nutre a che al suocaso giudiziario venga applicata una determinata norma interpretata in unadeterminata maniera.Il ricorrente, quindi, aveva assoluto diritto al riconoscimento dell'incidenzafavorevole della disciplina sopravvenuta che gli avrebbe permesso di richiedere ilrito abbreviato in fase processuale avanzata, in virtù dell'art. 4-ter della legge144 del 2000, sopravvenuta quando la pronuncia a carico dell'imputato non eraancora definitiva e vigente allorquando reiterò la richiesta di ammissione al ritoabbreviato davanti alla Corte di legittimità.

Aspettativa assicurata al coimputatoe non anche all'odierno ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Giordano, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

È stato affermato in giurisprudenza il condivisibile principio secondo ilquale, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanzacostituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841;Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).

Si tratta diprincipio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui il perimetro entro ilquale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione èindividuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzionedivenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché nonsi prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non perl'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificaticome nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovveropreesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini dellaprecedente decisione ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394).A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essereaffermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche chegiustificano la riproposizione dell’istanza al Giudice dell’esecuzione deve essereriferita specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto delprecedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei.1.2.

Ciò premesso, dalla sintesi del contenuto dell’istanza proposta (v. p. 1 ess. del provvedimento impugnato), risulta che i temi che si indicano comeintrodotti ex novo, rispetto all’ultima richiesta del condannato risalente al 2019,erano stati tutti già devoluti al Giudice dell’esecuzione con precedenti istanze,anche se declinati con argomentazioni non del tutto sovrapponibili.L’ultima ordinanza che il Tribunale indica come emessa, in sede esecutiva,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 17 gennaio 2019, è divenuta definitiva aseguito della sentenza di questa Corte del 10 maggio 2019 (Sez. 1, n. 34165 del10 maggio 2019).Nell’istanza da ultimo posta si afferma che la richiesta di rito abbreviato nelprocedimento in questione era stata proposta dall'imputato soltanto a seguitodell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (cd.

Legge Carotti),intervenuta il 2 gennaio 2000, all'udienza del 20 gennaio 2000, nella quale Sergiaveva chiesto al giudice di secondo grado la remissione in termini per formulareistanza di rito abbreviato, richiesta reiterata in data 17 febbraio 2000 e, poi, nelcorso del giudizio di legittimità.

Alla richiesta non era seguita l’ammissione delrito.Si evidenzia, poi, che dopo qualche mese, con l'entrata in vigore del dl n. 82del 7 aprile 2000 convertito dalla legge n. 144 del 5 giugno 2000, era stataintrodotta la possibilità di richiedere il rito abbreviato anche per i processi per iquali, alla data di entrata in vigore della cd. legge Carotti, era scaduto il termineper la proposizione del rito alternativo ma il processo di secondo grado a caricodell’imputato era ormai concluso.

Infine, si ravvisa che, con l'art. 7 del d. l. n.341 del 2000, è stato introdotto, in caso di rito abbreviato ammesso, untrattamento più sfavorevole perché si è escluso l’accesso alla diminuzione dellapena ad anni trenta di reclusione.Successivamente la sentenza CEDU Scoppola c.

Italia ha affermatoespressamente che la norma di cui all'art. 442, comma 2 del codice di rito puravendo formale natura procedurale è da intendersi quale norma di dirittosostanziale, pertanto, questa doveva trovare applicazione al caso in esame.Con l’istanza si deduce che la possibilità di accedere al giudizio abbreviato èstata negata all'imputato, come ad altri imputati nella medesima situazione,creando una disparità di trattamento con soggetti che si trovavano in situazioniprocessuali identiche, discriminando il ricorrente, senza possibilità di accedere albeneficio esclusivamente per gli imputati per i quali il processo, tra il 2 gennaio eil 7 aprile dell'anno 2000, pendeva in grado di appello, i quali non avrebberopotuto richiedere il rito abbreviato in mancanza di una norma processuale ad hoce per i quali, prima del 2 gennaio 2000, non era già riconosciuta tale facoltà.Il Tribunale, analizzata l’istanza proposta al Giudice dell’esecuzione, nelgennaio 2019, ha ritenuto trattarsi del medesimo petitum.

La causa petendi èstata considerata sovrapponibile, come da sentenza di questa Corte, del 4 luglio2014 e del 2019, perché già si era affrontato, in quella sede, il tema delladisparità di trattamento, comunque, escludendo per [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dellecondizioni legittimanti l’invocata rideterminazione della pena perpetua.In definitiva, i ragionamenti giuridici sono stati, secondo la motivazioneineccepibile del Tribunale, già sviluppati nella precedente ordinanza resa dalGiudice dell'esecuzione al quale non sono stati devoluti aspetti mai considerati inprecedenza.

Con il provvedimento del 17 gennaio 2019, infatti, viene analizzatala situazione per cui i coimputati dello stesso processo si sono visti concedere larideterminazione della pena e viene affermato che il (diverso) giudice non avevatenuto conto della giurisprudenza richiamata, circa gli esiti della sentenza dellaCorte europea Scoppola c.

Italia, affermando che trattandosi di decisioni diverse,stante il mancato confronto con quella giurisprudenza queste non potevano inalcun modo condizionare la decisione sub iudice, quanto al principio di necessariaretroattività della disposizione più favorevole non applicabile in relazione alladisciplina dettata da norme processuali.Il contenuto della pronuncia della Corte di legittimità, resa in quella sede,viene ripreso anche nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] generale laddoveafferma che il condannato con sentenza passata in giudicato alla penadell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misuraaggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzionenella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con lasentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nelcorso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e lasentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio"; Sez. 1, n.20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388: "A seguito dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannatocon sentenza passata in giudicato intanto può richiedere in sede esecutiva lariduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se nel procedimento dimerito, nel quale era stato condannato, era stato ammesso il giudizio abbreviatoe la sentenza di condanna era stata emessa all'esito di un processo con quelleforme (Nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento delladiminuente del rito in quanto il condannato non era mai stato ammesso algiudizio abbreviato, per avere presentato nel corso del giudizio di merito istanzedi ammissione al giudizio abbreviato dichiarate inammissibili)"; in senso analogo,Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212, che, nellaspecie, ha respinto l'istanza del condannato, in quanto la richiesta di abbreviatoper delitto punito con la pena dell'ergastolo non era stata accolta, essendo stataavanzata prima dell'entrata in vigore della L. 479 del 1999).

Del resto, infattispecie del tutto analoghe a quella in esame, è stato affermato il principiosecondo cui "a seguito della sentenza della "[OSCURATO:PERSONA]" della Corteeuropea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel casoScoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla penadell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguenteriduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nelproprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del ritoabbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entratain vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001 (Sez. 1, n. 48329 del13/11/2012, Nicoscia, Rv. 25409).1.3.

Deve aggiungersi in questa sede, poi, che a seguito della sentenza dellaGrande [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17settembre 2009 (Scoppola c.

Italia), la conversione della pena dell'ergastolo inquella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizioabbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenzadell'art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479 del 1999 (cfr. Sez. 1, n. 4008 del10/01/2014, Ganci, Rv. 258272).Tale indirizzo risulta ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 71250/16,Cesarano c.

Italia, del 17 ottobre 2024, con la quale i Giudici di Strasburgohanno confermato che, in ipotesi di procedimenti aventi natura premialeinnescati dalla richiesta dell'imputato, il momento da considerare, ai finidell'individuazione della legge che prescrive la pena meno afflittiva, è quello incui interviene la richiesta medesima, cioè il momento in cui l'imputato presta ilproprio consenso al rito speciale, con conseguente scelta della pena che si chiededi subire (nel caso esaminato, era stato ammesso il rito abbreviato, con richiestaavvenuta nel mese di ottobre del 2012 e il giudice nazionale aveva irrogato lapena più clemente, con conseguente applicazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc. pen., come modificato dall'art. 7 d.l. n. 341 del 2000, secondo cui soltantoi soggetti passibili di condanna all'ergastolo senza isolamento diurno potevanofruire di una riduzione di pena a trent'anni di reclusione, mentre quelli passibili dicondanna all'ergastolo in regime di isolamento diurno avrebbero beneficiato dellamancata imposizione di tale regime.

Così escludendosi la denunciata violazionedell'art. 7 CEDU nonché la presunta lesione della garanzia a un equo processo aisensi dell'art. 6 § 1 CEDU, in quanto, visto il quadro giuridico vigente almomento della presentazione della richiesta del rito semplificato, l'interessatonon poteva legittimamente aspettarsi l'irrogazione di una pena diversadall'ergastolo senza isolamento diurno che possedeva i caratteri dellaprevedibilità).

In altri termini, del tutto razionalmente si è sottolineato che nonviene in questione il tema della pena prevista dal legislatore con riguardo allafattispecie incriminatrice, ma l'entità della riduzione individuata per effetto dellascelta, processualmente ammissibile e, pertanto, seguita dal provvedimentogiudiziale di ammissione, di accedere ad un rito alternativo, la quale è del tuttorazionale che sia correlata alla disciplina vigente al momento in cui la richiestaviene presentata, indipendentemente dalla disciplina esistente al momento delfatto.

Il ricorso contesta il diniego della richiesta di rideterminazione della penadell'ergastolo con isolamento diurno, sulla base dell'intervenuta richiesta diabbreviato, nel corso del giudizio in grado di appello e poi in quello di legittimità,rito speciale, tuttavia, mai ammesso, tra il 2 gennaio e 23 novembre 2000.1.4.

Dunque, richiamando gli esposti principi, si deve rilevare che, nellaspecie si è in presenza di un presupposto — mera istanza di ammissione al rito— reputato insufficiente per l'invocata rideterminazione, in base alla consolidatagiurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep.2019, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv.255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212; Sez.1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857).Infatti, nel caso al vaglio, il procedimento di cognizione si è svolto nelleforme del rito ordinario, mentre il rito abbreviato non risulta mai ammesso,nemmeno in grado di appello, ove era stato richiesto, ovvero riconosciuto insede di legittimità.Appare, allora, ineccepibile il ragionamento del Giudice dell'esecuzioneladdove indica che il presente caso deve essere regolato dal principiointerpretativo fissato (v., tra le altre, Sez. 1, n. 40373 del 20/06/2013,ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) secondo il quale è necessario, perché possa discutersi in faseesecutiva su quale sia il legittimo trattamento sanzionatorio irrogabile a frontedella successione di leggi che hanno inciso sulla previsione della diminuente peril rito, che il giudizio abbreviato sia stato ammesso e che, dunque, la sentenza dicondanna sia stata emessa all'esito di un processo celebrato con quel ritospeciale.Vanno richiamati, inoltre, gli approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite(Sez.

U, n. 44985 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543), nella parte in cui hannoaffermato che il principio di necessaria retroattività della disposizione piùfavorevole, di cui alla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 (Scoppola c.

Italia),non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che èregolata dal principio tempus regit actum (in ordine agli effetti della sentenza n.32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiaratal'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).Anche i rilievi svolti dall'istante, con il richiamo al principio di legalità dellapena, destinato a prevalere su quello dell'intangibilità del giudicato (Corte Cost.n. 210 del 18 luglio 2013), sono stati, in sostanza, disattesi dal Giudicedell'esecuzione, con il ragionamento ineccepibile esposto, in senso decisivo,laddove segnala la mancata ammissione del rito abbreviato in sede di cognizionee la richiesta di questo, intervenuta in grado di appello e di legittimità, tuttaviadisattesa.Infine, circa il richiamo al principio della prevedibilità delle decisioni, comedeclinato nel ricorso, si deve rilevare che già la sentenza di questa Corte dilegittimità, che ha reso definitiva la condanna alla pena dell’ergastolo per [OSCURATO:PERSONA](Sez. 6, n. 37744 del 13 marzo 2002 v. p. 13 e ss.), ha affermato che, per gliimputati che l’avevano richiesta, non spettava la riduzione per il rito abbreviato,perché il giudizio di appello si era concluso prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter della legge n. 144 del 2000.

In questa occasione la Corte di legittimità hariscontrato, come già in diverse occasioni affermato (Sez. 1, 7/06/2000,Mabellino; Sez. 1, 13/06/2000, Incognito; Sez. 5, 14/06/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1,del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Crisafulli), il carattere processuale della normativa relativa algiudizio abbreviato, pur con i suoi riflessi sul piano sostanziale, ritenendolasoggetta al principio del tempus regit actum.

Di qui, anche dopo l'entrata invigore della normativa transitoria di cui all'art. 4-ter della legge n. 144 del 5giugno 2000, la sua inapplicabilità ai procedimenti che abbiano superato la fasedel l'istruzione dibattimentale.

Già in quella sede, poi, la Corte di legittimità harilevato che la possibilità di richiedere, nei procedimenti in corso, il giudizioabbreviato oltre la scadenza del termine di legge era stata introdotta soltantodalla legge n. 144 del 5 giugno 2000 n. 144, in sede di conversione del d. l. 7aprile 2000 n. 82 che non la prevedeva, così come non la prevedeva la legge n.479 citata.

Tanto ha affermato, escludendo sia l’applicazione dell’art. 4-ter allaspecifica posizione dei ricorrenti che avevano avanzato richiesta diriconoscimento del rito abbreviato, perché norma entrata in vigore dopo lapronuncia della sentenza di appello, sia la sua applicazione in sede di legittimitàper mancanza di ogni attività di istruttoria dibattimentale da svolgere e,comunque, per l’esclusione espressa di questo giudizio dal dettato della normatransitoria.2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giordano, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di Giudicedell’esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] dirideterminazione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione,relativamente alla condanna alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno resadalla Corte di assise di appello di Milano, in data 17 febbraio 2000, in parzialeriforma della sentenza della Corte di assise di Milano, pronunciata in data 11giugno 1997, pronuncia divenuta irrevocabile in data 19 marzo 2002.2. Avverso l’ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a tre motivi, diseguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimentoalla declaratoria di inammissibilità dell'istanza e violazione dell'art. 125, comma3, cod. proc. pen.Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendotrattarsi di riproposizione di una richiesta che riproduce questioni già vagliateoggetto di precedente decisione del giudice dell’esecuzione che ha trovatoconferma anche in sede di legittimità.Tale valutazione, per il ricorrente, è erronea perché si introducono conl'istanza questioni di diritto mai dedotte in precedenza e mai vagliate inprecedenza, in sede esecutiva.L’istanza, quindi, è diversa perché per “fatti nuovi” che permettono lariproposizione di una richiesta devono intendersi anche nuove questionigiuridiche, non prospettate con la precedente richiesta, come ritenuto dallagiurisprudenza di questa Corte (si richiama Sez. 1, n. 32.490 del 2025). Per ilricorrente, la preclusione esecutiva copre soltanto le questioni effettivamentedecise e dedotte e non si estende a quelle che si sarebbero potute sollevareperché solo deducibili.Nel caso al vaglio, sono state proposte questioni nuove con riferimento:- alla natura sostanziale della norma di cui all'art. 30 della legge n. 479del 1999:- alla lacuna normativa e alla violazione del principio di uguaglianzaprocessuale;- alla violazione del principio di prevedibilità ex art. 7 CEDU;- all'evoluzione giurisprudenziale circa l'applicabilità dei principi sancitidalla sentenza CEDU Scoppola c. Italia;- alla dedotta disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, quindi, ha dato luogo a una motivazione apparente perchénon ha considerato tutte le nuove questioni prospettate, con violazione dell'art.111 Cost. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erroneaapplicazione di legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all’art. 3Cost., e alla disparità di trattamento fra il ricorrente e posizione analoga, conviolazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Si contesta la disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente equella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA].La posizione del ricorrente è esattamente sovrapponibile a quelle citate e,invece, le loro posizioni sono state trattate in maniera opposta, avendo Saffiottiottenuto, in sede esecutiva, la rideterminazione della pena. Il Tribunale si èlimitato ad affermare che la decisione favorevole al coimputato è frutto diun'interpretazione non conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidatasisuccessivamente e che, pertanto, non poteva condizionare la propria decisionesub iudice.Tuttavia, al di là dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata dalTribunale, l’istante aveva sottolineato che doveva applicarsi l'orientamento dimerito più favorevole, come quello utilizzato per le posizioni indicate, senzarestringere in modo irragionevole la portata della norma – sostanziale – cioèdell'art. 30 della legge 479 del 1999, trasformando il criterio della richiesta delrito abbreviato in quella di ammissione del rito. Era stata dedotta anchel‘irragionevolezza di tale disparità di trattamento sulla quale il Tribunale non si èpronunciato addivenendo all’inammissibilità dell’istanza.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione con riferimento al principio di prevedibilità della legge e delle sueconseguenze sanzionatorie, inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.Con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 è sorta per il ricorrentela legittima aspettativa di poter accedere al rito abbreviato e, dunque, diaddivenire alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella temporanea dianni trenta di reclusione. Tale aspettativa era fondata sulla lettera della leggeche permetteva l'accesso ad un trattamento migliore anche a soggetti che sitrovavano in fase processuale successiva a quella normalmente deputata allarichiesta di rito alternativo.Si richiama il principio di prevedibilità delle decisioni sancito dalla CEDU(v. pronuncia citata a p. 10 del ricorso) per il quale il tema della prevedibilità èriferito essenzialmente al diritto vigente al momento della decisione, non anche aquello vigente al momento della condotta. Si richiama l'esigenza di tutela dellalegittima aspettativa che il cittadino, indagato o imputato, nutre a che al suocaso giudiziario venga applicata una determinata norma interpretata in unadeterminata maniera.Il ricorrente, quindi, aveva assoluto diritto al riconoscimento dell'incidenzafavorevole della disciplina sopravvenuta che gli avrebbe permesso di richiedere ilrito abbreviato in fase processuale avanzata, in virtù dell'art. 4-ter della legge144 del 2000, sopravvenuta quando la pronuncia a carico dell'imputato non eraancora definitiva e vigente allorquando reiterò la richiesta di ammissione al ritoabbreviato davanti alla Corte di legittimità. Aspettativa assicurata al coimputatoe non anche all'odierno ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, L. Giordano, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. È stato affermato in giurisprudenza il condivisibile principio secondo ilquale, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,nella parte in cui consente la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanzacostituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841;Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01). Si tratta diprincipio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui il perimetro entro ilquale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione èindividuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell'esecuzionedivenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, commasecondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché nonsi prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non perl'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificaticome nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovveropreesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini dellaprecedente decisione ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394).A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essereaffermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche chegiustificano la riproposizione dell’istanza al Giudice dell’esecuzione deve essereriferita specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto delprecedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei.1.2. Ciò premesso, dalla sintesi del contenuto dell’istanza proposta (v. p. 1 ess. del provvedimento impugnato), risulta che i temi che si indicano comeintrodotti ex novo, rispetto all’ultima richiesta del condannato risalente al 2019,erano stati tutti già devoluti al Giudice dell’esecuzione con precedenti istanze,anche se declinati con argomentazioni non del tutto sovrapponibili.L’ultima ordinanza che il Tribunale indica come emessa, in sede esecutiva,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 17 gennaio 2019, è divenuta definitiva aseguito della sentenza di questa Corte del 10 maggio 2019 (Sez. 1, n. 34165 del10 maggio 2019).Nell’istanza da ultimo posta si afferma che la richiesta di rito abbreviato nelprocedimento in questione era stata proposta dall'imputato soltanto a seguitodell’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (cd. Legge Carotti),intervenuta il 2 gennaio 2000, all'udienza del 20 gennaio 2000, nella quale Sergiaveva chiesto al giudice di secondo grado la remissione in termini per formulareistanza di rito abbreviato, richiesta reiterata in data 17 febbraio 2000 e, poi, nelcorso del giudizio di legittimità. Alla richiesta non era seguita l’ammissione delrito.Si evidenzia, poi, che dopo qualche mese, con l'entrata in vigore del dl n. 82del 7 aprile 2000 convertito dalla legge n. 144 del 5 giugno 2000, era stataintrodotta la possibilità di richiedere il rito abbreviato anche per i processi per iquali, alla data di entrata in vigore della cd. legge Carotti, era scaduto il termineper la proposizione del rito alternativo ma il processo di secondo grado a caricodell’imputato era ormai concluso. Infine, si ravvisa che, con l'art. 7 del d. l. n.341 del 2000, è stato introdotto, in caso di rito abbreviato ammesso, untrattamento più sfavorevole perché si è escluso l’accesso alla diminuzione dellapena ad anni trenta di reclusione.Successivamente la sentenza CEDU Scoppola c. Italia ha affermatoespressamente che la norma di cui all'art. 442, comma 2 del codice di rito puravendo formale natura procedurale è da intendersi quale norma di dirittosostanziale, pertanto, questa doveva trovare applicazione al caso in esame.Con l’istanza si deduce che la possibilità di accedere al giudizio abbreviato èstata negata all'imputato, come ad altri imputati nella medesima situazione,creando una disparità di trattamento con soggetti che si trovavano in situazioniprocessuali identiche, discriminando il ricorrente, senza possibilità di accedere albeneficio esclusivamente per gli imputati per i quali il processo, tra il 2 gennaio eil 7 aprile dell'anno 2000, pendeva in grado di appello, i quali non avrebberopotuto richiedere il rito abbreviato in mancanza di una norma processuale ad hoce per i quali, prima del 2 gennaio 2000, non era già riconosciuta tale facoltà.Il Tribunale, analizzata l’istanza proposta al Giudice dell’esecuzione, nelgennaio 2019, ha ritenuto trattarsi del medesimo petitum. La causa petendi èstata considerata sovrapponibile, come da sentenza di questa Corte, del 4 luglio2014 e del 2019, perché già si era affrontato, in quella sede, il tema delladisparità di trattamento, comunque, escludendo per [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dellecondizioni legittimanti l’invocata rideterminazione della pena perpetua.In definitiva, i ragionamenti giuridici sono stati, secondo la motivazioneineccepibile del Tribunale, già sviluppati nella precedente ordinanza resa dalGiudice dell'esecuzione al quale non sono stati devoluti aspetti mai considerati inprecedenza. Con il provvedimento del 17 gennaio 2019, infatti, viene analizzatala situazione per cui i coimputati dello stesso processo si sono visti concedere larideterminazione della pena e viene affermato che il (diverso) giudice non avevatenuto conto della giurisprudenza richiamata, circa gli esiti della sentenza dellaCorte europea Scoppola c. Italia, affermando che trattandosi di decisioni diverse,stante il mancato confronto con quella giurisprudenza queste non potevano inalcun modo condizionare la decisione sub iudice, quanto al principio di necessariaretroattività della disposizione più favorevole non applicabile in relazione alladisciplina dettata da norme processuali.Il contenuto della pronuncia della Corte di legittimità, resa in quella sede,viene ripreso anche nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] generale laddoveafferma che il condannato con sentenza passata in giudicato alla penadell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misuraaggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzionenella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con lasentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nelcorso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e lasentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio"; Sez. 1, n.20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv. 255388: "A seguito dellasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannatocon sentenza passata in giudicato intanto può richiedere in sede esecutiva lariduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se nel procedimento dimerito, nel quale era stato condannato, era stato ammesso il giudizio abbreviatoe la sentenza di condanna era stata emessa all'esito di un processo con quelleforme (Nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di riconoscimento delladiminuente del rito in quanto il condannato non era mai stato ammesso algiudizio abbreviato, per avere presentato nel corso del giudizio di merito istanzedi ammissione al giudizio abbreviato dichiarate inammissibili)"; in senso analogo,Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212, che, nellaspecie, ha respinto l'istanza del condannato, in quanto la richiesta di abbreviatoper delitto punito con la pena dell'ergastolo non era stata accolta, essendo stataavanzata prima dell'entrata in vigore della L. 479 del 1999). Del resto, infattispecie del tutto analoghe a quella in esame, è stato affermato il principiosecondo cui "a seguito della sentenza della "[OSCURATO:PERSONA]" della Corteeuropea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel casoScoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla penadell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguenteriduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nelproprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del ritoabbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entratain vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001 (Sez. 1, n. 48329 del13/11/2012, Nicoscia, Rv. 25409).1.3. Deve aggiungersi in questa sede, poi, che a seguito della sentenza dellaGrande [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17settembre 2009 (Scoppola c. Italia), la conversione della pena dell'ergastolo inquella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, solo nel caso di giudizioabbreviato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 e cioè nella vigenzadell'art. 30, comma 1, lett. b, legge n. 479 del 1999 (cfr. Sez. 1, n. 4008 del10/01/2014, Ganci, Rv. 258272).Tale indirizzo risulta ribadito, da ultimo, con la sentenza n. 71250/16,Cesarano c. Italia, del 17 ottobre 2024, con la quale i Giudici di Strasburgohanno confermato che, in ipotesi di procedimenti aventi natura premialeinnescati dalla richiesta dell'imputato, il momento da considerare, ai finidell'individuazione della legge che prescrive la pena meno afflittiva, è quello incui interviene la richiesta medesima, cioè il momento in cui l'imputato presta ilproprio consenso al rito speciale, con conseguente scelta della pena che si chiededi subire (nel caso esaminato, era stato ammesso il rito abbreviato, con richiestaavvenuta nel mese di ottobre del 2012 e il giudice nazionale aveva irrogato lapena più clemente, con conseguente applicazione dell'art. 442, comma 2, cod.proc. pen., come modificato dall'art. 7 d.l. n. 341 del 2000, secondo cui soltantoi soggetti passibili di condanna all'ergastolo senza isolamento diurno potevanofruire di una riduzione di pena a trent'anni di reclusione, mentre quelli passibili dicondanna all'ergastolo in regime di isolamento diurno avrebbero beneficiato dellamancata imposizione di tale regime. Così escludendosi la denunciata violazionedell'art. 7 CEDU nonché la presunta lesione della garanzia a un equo processo aisensi dell'art. 6 § 1 CEDU, in quanto, visto il quadro giuridico vigente almomento della presentazione della richiesta del rito semplificato, l'interessatonon poteva legittimamente aspettarsi l'irrogazione di una pena diversadall'ergastolo senza isolamento diurno che possedeva i caratteri dellaprevedibilità). In altri termini, del tutto razionalmente si è sottolineato che nonviene in questione il tema della pena prevista dal legislatore con riguardo allafattispecie incriminatrice, ma l'entità della riduzione individuata per effetto dellascelta, processualmente ammissibile e, pertanto, seguita dal provvedimentogiudiziale di ammissione, di accedere ad un rito alternativo, la quale è del tuttorazionale che sia correlata alla disciplina vigente al momento in cui la richiestaviene presentata, indipendentemente dalla disciplina esistente al momento delfatto. Il ricorso contesta il diniego della richiesta di rideterminazione della penadell'ergastolo con isolamento diurno, sulla base dell'intervenuta richiesta diabbreviato, nel corso del giudizio in grado di appello e poi in quello di legittimità,rito speciale, tuttavia, mai ammesso, tra il 2 gennaio e 23 novembre 2000.1.4. Dunque, richiamando gli esposti principi, si deve rilevare che, nellaspecie si è in presenza di un presupposto — mera istanza di ammissione al rito— reputato insufficiente per l'invocata rideterminazione, in base alla consolidatagiurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep.2019, Rv. 275324; Sez. 1, n. 20933 del 04/12/2012, dep. 2013, Gallina, Rv.255388; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212; Sez.1, n. 5134 del 11/01/2012, Gelsomino, Rv. 251857).Infatti, nel caso al vaglio, il procedimento di cognizione si è svolto nelleforme del rito ordinario, mentre il rito abbreviato non risulta mai ammesso,nemmeno in grado di appello, ove era stato richiesto, ovvero riconosciuto insede di legittimità.Appare, allora, ineccepibile il ragionamento del Giudice dell'esecuzioneladdove indica che il presente caso deve essere regolato dal principiointerpretativo fissato (v., tra le altre, Sez. 1, n. 40373 del 20/06/2013,ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) secondo il quale è necessario, perché possa discutersi in faseesecutiva su quale sia il legittimo trattamento sanzionatorio irrogabile a frontedella successione di leggi che hanno inciso sulla previsione della diminuente peril rito, che il giudizio abbreviato sia stato ammesso e che, dunque, la sentenza dicondanna sia stata emessa all'esito di un processo celebrato con quel ritospeciale.Vanno richiamati, inoltre, gli approdi di questa Corte, anche a Sezioni unite(Sez. U, n. 44985 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 1, n. 8350 del27/11/2013, dep. 2014, Gaddone, Rv. 259543), nella parte in cui hannoaffermato che il principio di necessaria retroattività della disposizione piùfavorevole, di cui alla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 (Scoppola c. Italia),non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che èregolata dal principio tempus regit actum (in ordine agli effetti della sentenza n.32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiaratal'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272,convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).Anche i rilievi svolti dall'istante, con il richiamo al principio di legalità dellapena, destinato a prevalere su quello dell'intangibilità del giudicato (Corte Cost.n. 210 del 18 luglio 2013), sono stati, in sostanza, disattesi dal Giudicedell'esecuzione, con il ragionamento ineccepibile esposto, in senso decisivo,laddove segnala la mancata ammissione del rito abbreviato in sede di cognizionee la richiesta di questo, intervenuta in grado di appello e di legittimità, tuttaviadisattesa.Infine, circa il richiamo al principio della prevedibilità delle decisioni, comedeclinato nel ricorso, si deve rilevare che già la sentenza di questa Corte dilegittimità, che ha reso definitiva la condanna alla pena dell’ergastolo per [OSCURATO:PERSONA](Sez. 6, n. 37744 del 13 marzo 2002 v. p. 13 e ss.), ha affermato che, per gliimputati che l’avevano richiesta, non spettava la riduzione per il rito abbreviato,perché il giudizio di appello si era concluso prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter della legge n. 144 del 2000. In questa occasione la Corte di legittimità hariscontrato, come già in diverse occasioni affermato (Sez. 1, 7/06/2000,Mabellino; Sez. 1, 13/06/2000, Incognito; Sez. 5, 14/06/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1,del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Crisafulli), il carattere processuale della normativa relativa algiudizio abbreviato, pur con i suoi riflessi sul piano sostanziale, ritenendolasoggetta al principio del tempus regit actum. Di qui, anche dopo l'entrata invigore della normativa transitoria di cui all'art. 4-ter della legge n. 144 del 5giugno 2000, la sua inapplicabilità ai procedimenti che abbiano superato la fasedel l'istruzione dibattimentale. Già in quella sede, poi, la Corte di legittimità harilevato che la possibilità di richiedere, nei procedimenti in corso, il giudizioabbreviato oltre la scadenza del termine di legge era stata introdotta soltantodalla legge n. 144 del 5 giugno 2000 n. 144, in sede di conversione del d. l. 7aprile 2000 n. 82 che non la prevedeva, così come non la prevedeva la legge n.479 citata. Tanto ha affermato, escludendo sia l’applicazione dell’art. 4-ter allaspecifica posizione dei ricorrenti che avevano avanzato richiesta diriconoscimento del rito abbreviato, perché norma entrata in vigore dopo lapronuncia della sentenza di appello, sia la sua applicazione in sede di legittimitàper mancanza di ogni attività di istruttoria dibattimentale da svolgere e,comunque, per l’esclusione espressa di questo giudizio dal dettato della normatransitoria.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34424/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris