CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 19484/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 732/2024depositata in data 11/4/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino;Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso principale e del ricorso incidentale.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 3209/2019 del Tribunale di Modena dell’importo di €17.371,15 - con cui si ingiungeva in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento del saldo del corrispettivo fatturato perla somministrazione di personale – adducendo l’inadempimento delsomministratore ed eccependo in compensazione il credito da rivalsa neiconfronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, peravere questi assolto quale utilizzatore i crediti dei lavoratori somministrati.2. Il Tribunale di Modena ha accolto parzialmente l’opposizione,revocando il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell’eccezione dicompensazione ex art. 56 l. fall., ha condannato l’opponente alpagamento della minor somma di € 9.296,58 oltre accessori.3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello principale del Fallimento somministratore e l’appelloincidentale dell’utilizzatore. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto quirileva, non necessaria l’ammissione allo stato passivo ai fini dell’eccezionedi compensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta insede ordinaria dal convenuto del curatore al fine di paralizzare la pretesadel Fallimento. Ha, poi, ritenuto irrilevante, quanto all’eccezione diinadempimento del contratto di somministrazione di lavoro articolatadall’utilizzatore, il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.4. Propongono separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidatoa quattro motivi, e il Fallimento, affidato a un unico motivo, cuireciprocamente resistono i due ricorrenti con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va esaminato preliminarmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quantonotificato per primo (8 novembre 2024), rispetto a quello del Fallimento(11 novembre 2024).n. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 35d. lgs. n. 81/2015, 1292 e 1294 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata – pur valorizzando l’eccezione di compensazionedell’utilizzatore – ha ritenuto legittimato il somministratore a far valere icrediti derivanti da contratto di somministrazione, trattandosi di creditispettanti ai lavoratori.3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1460 cod. civ. e l’illogicità della motivazione, nellaparte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione diinadempimento, malgrado l’inadempimento dell’obbligazione retributivadel somministratore costituisse grave inadempimento ostativo alpagamento delle prestazioni contrattuali. L’illogicità della motivazione siapprezzerebbe considerando che la sentenza impugnata da una parte harilevato l’inadempimento del somministratore, dall’altra ha condannatol’utilizzatore al pagamento della parte non coperta dall’obbligazionesolidale ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, a dispetto delcollegamento negoziale tra i contratti di lavoro e il contratto disomministrazione.4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente,sono infondati. Vero è che il contratto di somministrazione di lavoro è unrapporto trilaterale, tra agenzia di lavoro, utilizzatore e lavoratore cheistituisce un collegamento negoziale tra il rapporto commerciale trasomministratore e utilizzatore e il rapporto di lavoro subordinato con ilsomministratore, ma questo collegamento negoziale è funzionale «alraggiungimento di uno scopo unitario, quello di fornire lavoro subordinatoflessibile ad un soggetto che, pur non essendo il formale datore di lavoro,esercita i poteri e le prerogative di quest’ultimo» in termini analoghi allaprestazione di lavoro in funzione del terzo utilizzatore (Cass., n.n. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/202629577/2025). Il collegamento negoziale sussiste, pertanto, a tutela deilavoratori somministrati, conciliando l’obiettivo di flessibilità perseguitodalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela e allasicurezza dei lavoratori (CGUE, 14 ottobre 2020, KG, C-681/18, punto 50;CGUE, 12 maggio 2022, LusoTemp, C-426/20, punto 42). E questo sitraduce anche in una tutela rafforzata del lavoratore, che gode dellaresponsabilità solidale prevista dall’art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015 incaso di inadempimento del somministratore al rapporto di lavoro.5. Diversamente, il rapporto commerciale tra somministratore eutilizzatore opera su un piano distinto e non sortisce effetti derivantidall’inadempimento del rapporto di lavoro tra somministratore elavoratore, se non nei termini della rivalsa prevista dall’art. 35, comma 2,cit., salvo che l’inadempimento attenga alle prestazioni dedotte nelcontratto di somministrazione, per le quali è dovuto il corrispettivooriginariamente pattuito. La sentenza impugnata, con motivazionesuccinta ma al di sopra del «minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n.8053/2014), ha correttamente e logicamente rigettato l’eccezione diinadempimento dell’utilizzatore, ritenendo che «la [OSCURATO:SOCIETA].,avendo messo a disposizione di FADDA dei lavoratori, ha maturato ildiritto a ricevere il compenso per il servizio reso, portato dalle fattureemesse allegate in sede monitoria e non contestate».6. Del resto, l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod.civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazionicorrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega traloro le opposte prestazioni, ossia dall'esigenza di simultaneitànell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapportosinallagmatico. Affinché il principio inadimplenti non est adimplendumoperi anche con riguardo a inadempienze inerenti a rapportisostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loropotere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente en. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciprocainterdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti chesiano indipendenti l'uno dall'altro (Cass., n. 5938/2006), atteso che ilrapporto tra somministratore e lavoratore è in collegamento funzionale manon in rapporto di reciproca interdipendenza con quello trasomministratore e utilizzatore.7. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2 l. n.297/1982, degli artt. 1 e 2 d. lgs. n. 80/1992 nonché dell’art. 2697 cod.civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo diimpugnazione incidentale concernente l’omesso accollo dei debiti da partedel Fondo di Garanzia INPS.8. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che ilvizio di omessa pronuncia, non essendo rilevabile d'ufficio, impone alricorrente di offrire al giudice di legittimità, quale giudice delfatto processuale, gli elementi che gli consentano di esaminaredirettamente gli atti processuali e, pertanto, gli impone di ottemperareall'onere di indicare gli atti compiutamente, non essendo il giudice dilegittimità onerato di procedere a un'autonoma ricerca, ma solo allaverifica degli stessi (Cass., n. 28072/2021). Nella specie il ricorrente nonha trascritto né l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né lacostituzione in appello con proposizione di appello incidentale, nelle partiin cui tale questione è stata trattata. Né dalla copia di quest’ultimoallegata al ricorso si evince – come correttamente deduce ilcontroricorrente incidentale – che tale questione sia stata sottoposta algiudice di appello negli esatti termini.9. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la «violazione e falsaapplicazione dell’art 112 c.p.c in relazione agli artt. 1418 e 1421 c.c en. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’art. 5, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 276/2003», per non essersi ilgiudice di appello pronunciato «in merito alla mancata attuazione da partedella Trenkwalder di un fondo a garanzia dei crediti dei lavoratoriimpiegati e dei corrispondenti crediti degli enti previdenziali». Il ricorrenteosserva di avere sollevato in appello eccezione di nullità del contratto disomministrazione, per non avere il somministratore effettuato il depositocauzionale previsto dal menzionato art. 5, comma 2, lett. c) d. lgs. n.276/2003, circostanza che incide sui requisiti di iscrizione all’Albo delleAgenzie per il lavoro di cui al precedente art. 4 e che si tradurrebbe in unaillegittimità dell’attività di somministrazione e in una conseguente nullitàdel contratto inter partes.10. Il quarto motivo è inammissibile (così assorbendosi leosservazioni del Pubblico Ministero). Vero è che la nullità del contratto perviolazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio in ogni stato e gradodel processo e, quindi, anche ove proposta per la prima volta in appello.Tuttavia, il rilievo officioso presuppone che i relativi presupposti di fatto,anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata,siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioniassertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuoveprove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., n. 4867/2024;Cass., n. 30885/2022). Lo stesso ricorrente deduce che la nullità delcontratto deriverebbe dal mancato assolvimento di quanto dispostodall’art. 5, comma 2, lett. c) («a garanzia dei crediti dei lavoratoriimpiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, ladisposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorionazionale o di altro Stato membro della Unione Europea») presupponendouna propria specifica allegazione, diversa dall’inadempimento del contrattodi somministrazione in primo grado (e, quindi, estranea agli originari fattiimpeditivi della domanda del fallimento), e l’omessa contestazione dellan. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026stessa ad opera della curatela («nonostante la precisa eccezione non hainterloquito sul punto né fornito alcuna delucidazione per cui ne consegueche la richiesta fideiussione non è mai stata disposta, non rinvenendosiagli atti del giudizio»). Era onere dell’appellante incidentale indicare,pertanto, gli atti di causa in cui il fatto indicato dalla norma era statospecificamente allegato in primo grado.11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 24,52, 56, 93, 95 l.f. (l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice dellacrisi (d.lgs. 14/2019, c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenutoammissibile l’eccezione di compensazione formulata dal debitorenell’ambito del giudizio ordinario di cognizione avanti al tribunaleordinario, e non al tribunale fallimentare, per avere ritenuto che nondebba essere accertata esclusivamente dal giudice fallimentare con ladomanda di ammissione allo stato passivo». Osserva il fallimentoricorrente che l’eccezione riconvenzionale di compensazione non puòessere articolata dal convenuto in sede ordinaria, dovendo questaeccezione essere valutata quale eccezione del curatore in sede didomanda di ammissione allo stato passivo, consentendo in questo caso ilcontraddittorio di tutti i creditori.12. Il ricorso incidentale è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod.proc. civ., conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, oveosserva che «l’orientamento di codesta S.C., almeno nell’ultimo ventennio,è invero semplicemente “granitico” nell’affermare che nel giudiziopromosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenutopuò eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di unproprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione èdiretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone ilrigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento delpassivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso din. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea algiudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importospettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (exmultis, Cass., sez. 3, 14/05/2024, n. 13345; Cass., sez. 3, 14/04/2022, n.12255; Cass., sez. 6 - 1, 18/12/2017, n. 30298; Cass., sez. 1,07/06/2013, n. 14418; Cass., sez. 1, 14/07/2011, n. 15562; Cass., sez.1, 09/01/2009, n. 287; Cass., sez. 1, 21/12/2002, n. 18223)».13. Il «monopolio» del giudice concorsuale (nelle procedureliquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell’eccezione dicompensazione sollevata dal curatore in sede di formazione dello statopassivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti dellamassa, mira a paralizzare - nell’interesse della massa - un creditoomologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale.L’eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sedeordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, favalere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece,a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela. Si tratta di fattiimpeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionatinelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valerenei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).14. In questo secondo caso, attesa l’ampia formulazione dell’art. 56,primo comma, l.fall. («i creditori hanno diritto di compensare coi lorodebiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso»), non puòprecludersi al creditore – non interessato alla ammissione del propriocredito allo stato passivo – di dedurre un fatto impeditivo alla pretesadella curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non averequesti proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allostato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore insede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).n. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/202615. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è –pertanto - condizionato alla preventiva proposizione della domanda diammissione allo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezionecompensativa, non essendo la domanda di ammissione di quel credito nécondizione, né presupposto processuale della proponibilità dell’eccezionestessa. Di qui il postulato secondo cui «l'eccezione di compensazione puòessere validamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promossodalla curatela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento delpassivo in sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo1995, n. 2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)»(Cass., Sez. U., n. 21499/2004).16. Va, quindi, ribadito il costante principio (come osserva il PubblicoMinistero) secondo cui «l'eccepibilità in compensazione di un credito delterzo verso il fallito contro un credito del fallito verso il terzo, non ècondizionato alla preventiva verifica, quanto meno finché si rimanganell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non si decampi nella domandariconvenzionale» (Cass., n. 8053/1996), non potendosi ritenere chel’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall. articolata dal terzoconvenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimento sia subordinata allapreventiva domanda di ammissione del terzo nello stato passivo (e allaeventuale inversa eccezione di compensazione articolata dal curatore).17. Il ricorrente incidentale, in memoria, chiede una rivisitazione diquesto orientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass.,n. 6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamentoendoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento,ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutoriee risarcitorie nei confronti della massa.18. L’assunto non è condivisibile. L’eccezione di compensazionearticolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un creditodel fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore nonn. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026può che articolare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attienealla sola opponibilità dei crediti al concorso formale. Non potendo talecontroversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo edovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsiper i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch’essi davanti algiudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto «ilsistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, ilprocedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale,giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dalcuratore verso terzi soggetti» (Cass., Sez. U., n. 6498/2026).19. D’altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell’art. 155CCII (norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi èstata attuazione dell’originario criterio di delega di cui all’art. 7, comma 8,lett. e) l. n. 155/2017, secondo cui si postulava di «attrarre nella sedeconcorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione aisensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», così dandocontinuità al diritto vivente nei termini indicati.20. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorsoprincipale va rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiaratoinammissibile. La reciproca soccombenza comporta la compensazioneintegrale delle spese processuali tra le parti. Sussistono i presupposti - siaper il ricorrente principale che per il ricorrente incidentale - per ilraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le speseprocessuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo an. 23449/2024 R.G.Numero registro generale 23449/2024Numero sezionale 2378/2026Numero di raccolta generale 19484/2026Data pubblicazione 12/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale eper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 23449/2024 R.G.