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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 14265/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29237/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PUBBLICO MINISTERO -intimati- Avversoil provvedimento d el TRIBUNALE FIRENZE n. 5309/2021 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 03/04/2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29237/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PUBBLICO MINISTERO -intimati- Avversoil provvedimento d el TRIBUNALE FIRENZE n. 5309/2021 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 03/04/2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così
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