CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30099/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Mondragone, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 214, è elettivamente domiciliata; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 1299/15/20 depositata in data 10/02/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30099/2020 Numero sezionale 4956/2022Numero di raccolta generale 18493/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Data pubblicazione 08/06/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione notificatole; - la CTP e la CTR rigettavano l’impugnazione; questa Corte di cassazione annullava la pronuncia di appello e accoglieva le ragioni della contribuente; - nelle more del giudizio di rinvio la CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite “in considerazione delle diverse prospettazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento e della non particolare complessità delle questioni trattate”; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente compensato le spese di lite nonostante la soccombenza avversaria in cassazione e senza dar conto delle gravi ed eccezionali ragioni che l’hanno indotta a provvedere il tal senso; - il motivo è fondato; - ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressasi sul punto (tra le molte, vedasi la recente Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022) che in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza; F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30099/2020 Numero sezionale 4956/2022 - nel presente caso, il rimando operato dalla CTR alle “diverse Numero di raccolta generale 18493/2022Data pubblicazione 08/06/2022 prospettazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento” e alla “non particolare complessità delle questioni trattate” risultano il primo del tutto generico, oltre che apparentemente smentito dalla stringata illustrazione dello svolgimento del processo riferita dalla CTR e il secondo manifestamente inidoneo a indicare in modo chiaro le ragioni gravi ed eccezionali che debbono sussistere per rendere legittima la disposta compensazione delle spese; - pertanto, in accoglimento del ricorso nei termini di cui si è detto in motivazione, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto del principio sopra illustrato; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in R