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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42317/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 maggio 2021 la Corte di appello di Messina in riforma della pronuncia del 4 marzo 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestante aggravante, confermando nel resto.

Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 583 comma 2 n.2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento in forma generica in favore della costituita parte civile e al pagamento delle spese processuali.

L'accusa ha riguardo alle lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa, utilizzando una pala di acciaio per infornare il pane, lesioni dalle quali derivava l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e travisamento della prova.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse con l'atto di appello in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, sconfessata peraltro dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla stessa parte civile e del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché del fratello della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Egualmente la Corte territoriale non ha esaustivamente risposto alla ulteriore specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, omettendo di valutare le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei testi e la narrazione della persona offesa (interessata in quanto costituitasi parte civile) realizzando un travisamento della prova. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 cod. pen.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la persona offesa non ha riportato un'avulsione degli incisivi, ma una parziale avulsione dentaria come risulta dalla documentazione medica e dalle foto in atti; né le specifiche doglianze difensive contenute nell'atto di appello hanno ricevuto risposta.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in relazione al giudizio prognostico richiesto ai sensi dell'art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Lo stesso ripropone pedissequamente le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione (p.5 e ss. della sentenza impugnata), chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte.

A tal riguardo, secondo questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609).

Nel caso di specie, in presenza di cd.

"doppia conforme" la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2 n.37295 del 12/06/2019 Rv. 277218).

La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine alle "[..] pretese discrasie nel narrato reso in atti dalla persona offesa [..]", avendo la stessa per ben due volte citato i due colleghi che la avevano aiutata e avendo spiegato la compatibilità tra la richiesta di aiuto rivolta al proprietario Cucinotta effettuata attraverso il citofono interno e l'immediato soccorso assicurato dai due colleghi che lavoravano nel medesimo locale della persona offesa e del ricorrente. 1.1.La sentenza della Corte territoriale ha superato le asserite incongruenze tra le versioni fornite tra i germani Pascu in relazione ai contatti intervenuti con i proprietari del panificio Orazio ed [OSCURATO:PERSONA].

Ha fornito altresì una motivazione logica e adeguata quanto al comportamento tenuto dal fratello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], una volta recatosi presso il panificio e appreso dell'incidente del fratello.Peraltro, sul punto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità. 1.1.1.Inoltre, il ricorrente, allorquando lamenta il sostanziale travisamento della prova in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni delle persone offese o di alcuni testimoni, si limita nel corpo del ricorso ad estrapolare alcuni brani e a valutare gli stessi atomisticamente.

Occorre al riguardo rilevare che qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, dal momento che in tal modo è precluso al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni al fine della valutazione della effettiva sussistenza del vizio lamentato (Sez.5, n.1220 del 06/03/2019, RV 21135-01).

Ed invero, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2.Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha, con valutazioni di merito esenti da vizi logici, compiutamente risposto (p.6) alla medesima doglianza del ricorrente già proposta con l'atto di appello.

Dopo aver dato atto delle risultanze processuali in base alle quali è risultata provata la " avulsione parziale di un incisivo superiore" riportata dalla persona offesa, la Corte d'Appello ha evidenziato le ragioni di diritto secondo le quali la suddetta lesione è riconducibile ad una delle aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen. Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso di specie, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione.

Tale valutazione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di lesioni personali, è immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, Rv. 256357).

La stessa giurisprudenza, in caso analogo a quello in esame, ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all'art.583 comma 1 n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo incisivo dovendosi avere riguardo alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247979).

Sempre questa Corte ha ritenuto che l'ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 1, n. 2 cod. pen.(fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Sez. 4, n. 1993 del 15/10/1974,(1975), Parme, Rv. 129327).

La sentenza impugnata, con riferimento all'avulsione parziale dell'incisivo, ha faeò buon governo dei principi indicati da questa Corte peraltro richiamandoli espressamente. 3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito.

Dall'esame dell'atto di appello risulta che il ricorrente non abbia mai invocato prima del ricorso in cassazione l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va sul punto richiamata l'indicazione fornita dalla pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte in base alla quale "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, (2019), Salerno, Rv. 275376). 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

Va altresì accolta la richiesta di parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]', per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 maggio 2021 la Corte di appello di Messina in riforma della pronuncia del 4 marzo 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in composizione monocratica, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestante aggravante, confermando nel resto. Con la sentenza di primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 583 comma 2 n.2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento in forma generica in favore della costituita parte civile e al pagamento delle spese processuali. L'accusa ha riguardo alle lesioni provocate dal ricorrente nei confronti della persona offesa, utilizzando una pala di acciaio per infornare il pane, lesioni dalle quali derivava l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.192 cod. proc. pen. e travisamento della prova. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente risposto alle censure mosse con l'atto di appello in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, sconfessata peraltro dalle dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla stessa parte civile e del teste [OSCURATO:PERSONA] nonché del fratello della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Egualmente la Corte territoriale non ha esaustivamente risposto alla ulteriore specifica doglianza contenuta nell'atto di appello, omettendo di valutare le contraddizioni emerse tra le dichiarazioni dei testi e la narrazione della persona offesa (interessata in quanto costituitasi parte civile) realizzando un travisamento della prova. 2.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 cod. pen. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la persona offesa non ha riportato un'avulsione degli incisivi, ma una parziale avulsione dentaria come risulta dalla documentazione medica e dalle foto in atti; né le specifiche doglianze difensive contenute nell'atto di appello hanno ricevuto risposta. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in relazione al giudizio prognostico richiesto ai sensi dell'art. 164 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso ripropone pedissequamente le censure dedotte avverso la pronunzia di primo grado e in relazione alle quali la sentenza impugnata ha fornito esaustiva e logica motivazione (p.5 e ss. della sentenza impugnata), chiarendo le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa doveva considerarsi attendibile alla luce dei criteri ermeneutici fissati dalla Suprema Corte. A tal riguardo, secondo questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Tassone, Rv. 278609). Nel caso di specie, in presenza di cd. "doppia conforme" la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2 n.37295 del 12/06/2019 Rv. 277218). La sentenza impugnata ha motivato esaustivamente, escludendosi i caratteri della contraddittorietà e della manifesta illogicità, in ordine alle "[..] pretese discrasie nel narrato reso in atti dalla persona offesa [..]", avendo la stessa per ben due volte citato i due colleghi che la avevano aiutata e avendo spiegato la compatibilità tra la richiesta di aiuto rivolta al proprietario Cucinotta effettuata attraverso il citofono interno e l'immediato soccorso assicurato dai due colleghi che lavoravano nel medesimo locale della persona offesa e del ricorrente. 1.1.La sentenza della Corte territoriale ha superato le asserite incongruenze tra le versioni fornite tra i germani Pascu in relazione ai contatti intervenuti con i proprietari del panificio Orazio ed [OSCURATO:PERSONA]. Ha fornito altresì una motivazione logica e adeguata quanto al comportamento tenuto dal fratello della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], una volta recatosi presso il panificio e appreso dell'incidente del fratello.Peraltro, sul punto, non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e la indagine sulla attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di logicità e congruità della motivazione, dal momento che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità dei mezzi di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito: siffatto giudizio, quando non si fonda su argomentazioni illogiche o apodittiche, si sottrae al controllo di legittimità. 1.1.1.Inoltre, il ricorrente, allorquando lamenta il sostanziale travisamento della prova in relazione alla valutazione operata delle dichiarazioni delle persone offese o di alcuni testimoni, si limita nel corpo del ricorso ad estrapolare alcuni brani e a valutare gli stessi atomisticamente. Occorre al riguardo rilevare che qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, dal momento che in tal modo è precluso al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni al fine della valutazione della effettiva sussistenza del vizio lamentato (Sez.5, n.1220 del 06/03/2019, RV 21135-01). Ed invero, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2.Manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha, con valutazioni di merito esenti da vizi logici, compiutamente risposto (p.6) alla medesima doglianza del ricorrente già proposta con l'atto di appello. Dopo aver dato atto delle risultanze processuali in base alle quali è risultata provata la " avulsione parziale di un incisivo superiore" riportata dalla persona offesa, la Corte d'Appello ha evidenziato le ragioni di diritto secondo le quali la suddetta lesione è riconducibile ad una delle aggravanti di cui all'art. 583 cod. pen. Ed invero, ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso di specie, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticazione. Tale valutazione è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in tema di lesioni personali, è immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato l'aggravante dell'indebolimento permanente di un senso o di un organo in ipotesi di sublussazione e successiva devitalizzazione di un dente in conseguenza della condotta lesiva posta in essere dall'imputato (Sez. 5, n. 27986 del 05/02/2013, Rv. 256357). La stessa giurisprudenza, in caso analogo a quello in esame, ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all'art.583 comma 1 n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo incisivo dovendosi avere riguardo alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria (Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247979). Sempre questa Corte ha ritenuto che l'ulteriore indebolimento di un organo, la cui funzione sia già limitata a causa di precedente anomalia, costituisce causa per ritenere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 583 comma 1, n. 2 cod. pen.(fattispecie in tema di perdita di due denti incisivi in apparato masticatorio già mancante di due canini) (Sez. 4, n. 1993 del 15/10/1974,(1975), Parme, Rv. 129327). La sentenza impugnata, con riferimento all'avulsione parziale dell'incisivo, ha faeò buon governo dei principi indicati da questa Corte peraltro richiamandoli espressamente. 3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito. Dall'esame dell'atto di appello risulta che il ricorrente non abbia mai invocato prima del ricorso in cassazione l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Va sul punto richiamata l'indicazione fornita dalla pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte in base alla quale "In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, (2019), Salerno, Rv. 275376). 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila. Va altresì accolta la richiesta di parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto
Sentenza Cassazione n. 42317/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris