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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22022/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, relativamente all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 04/05/2022, con la quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, per più condotte di detenzione e cessione, anche in concorso con altri soggetti, di diversi tipi di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento, formulando un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla contestazione ed applicazione della recidiva.

Il giudice del merito non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità in relazione all'applicazione della recidiva, la quale richiede una valutazione in concreto circa la maggiore pericolosità rispetto a quella espressa nella commissione dei precedenti reati per cui sia intervenuta la condanna.

Infatti, deduce la difesa, la Corte d'appello ha omesso di motivare in ordine a tale aspetto, limitandosi a valorizzare presenza di un unico precedente del 2013, sebbene risalente nel tempo, e non considerando che tale precedente era di speciale tenuità, in quanto qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Il giudice non ha valutato neppure la condotta collaborativa tenuta dall'imputato né la minore offensività del fatto contestato, essendo scarso il quantitativo di sostanza stupefacente e grossolane te modalità della vendita.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile.

E', dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo.

Pertanto, il giudice che affermi o che escluda la sua rilevanza, deve verificare, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia un effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza.

Nel caso in esame la Corte territoriale, nell'applicare la recidiva, si è limitata a richiamare il precedente specifico, elemento che costituisce/solo presupposto formale per una valutazione circa l'applicabilità dell'aggravante, senza analizzare il tipo di reato per il quale è stato condannato, l'intervallo di tempo intercorso con quello in contestazione, il livello di omogeneità dei fatti, e senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore pericolosità del reo. pi pr_o- spett4 1../14: 4£, quindi in tal modo il vizio di motivazione apparente, ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il decisum.

2. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma il 03/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, relativamente all'applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 04/05/2022, con la quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, per più condotte di detenzione e cessione, anche in concorso con altri soggetti, di diversi tipi di sostanza stupefacente. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, il difensore di fiducia dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento, formulando un unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla contestazione ed applicazione della recidiva. Il giudice del merito non ha applicato i principi della giurisprudenza di legittimità in relazione all'applicazione della recidiva, la quale richiede una valutazione in concreto circa la maggiore pericolosità rispetto a quella espressa nella commissione dei precedenti reati per cui sia intervenuta la condanna. Infatti, deduce la difesa, la Corte d'appello ha omesso di motivare in ordine a tale aspetto, limitandosi a valorizzare presenza di un unico precedente del 2013, sebbene risalente nel tempo, e non considerando che tale precedente era di speciale tenuità, in quanto qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice non ha valutato neppure la condotta collaborativa tenuta dall'imputato né la minore offensività del fatto contestato, essendo scarso il quantitativo di sostanza stupefacente e grossolane te modalità della vendita. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di applicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile. E', dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Pertanto, il giudice che affermi o che escluda la sua rilevanza, deve verificare, oltre al mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia un effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza. Nel caso in esame la Corte territoriale, nell'applicare la recidiva, si è limitata a richiamare il precedente specifico, elemento che costituisce/solo presupposto formale per una valutazione circa l'applicabilità dell'aggravante, senza analizzare il tipo di reato per il quale è stato condannato, l'intervallo di tempo intercorso con quello in contestazione, il livello di omogeneità dei fatti, e senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla maggiore pericolosità del reo. pi pr_o- spett4 1../14: 4£, quindi in tal modo il vizio di motivazione apparente, ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il decisum. 2. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della recidiva, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 03/04/
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