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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 2001

Cassazione n. 04170/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIP del Tribunale di Napoli il 14.12.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] - per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione ed euro 2.300 di multa e, per quanto qui rileva, le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 309/90: divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni uno.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione delle pene accessorie dianzi indicate, in quanto estranee all'accordo e comunque inapplicabili ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi di accordo sulla pena inferiore ad anni due di reclusione.

3. Il ricorso è fondato, essendo stata applicata una pena inferiore a due anni di reclusione, per cui le pene accessorie applicate risultano illegali in quanto precluse dalla previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi della quale, l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.), salva l'applicazione del comma 1-ter.

Si tratta di deroghe che non contemplano il reato oggetto della sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 - 01; Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278882 - 01).

4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie, che possono essere eliminate da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie che elimina.

Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente DEPOS[MT.3 Ale o [OSCURATO:PERSONA] M oqqfL_ 7FEB.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Napoli il 14.12.2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] - per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - la pena concordata fra le parti di anni uno di reclusione ed euro 2.300 di multa e, per quanto qui rileva, le pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. 309/90: divieto di espatrio e ritiro della patente di guida per anni uno. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione delle pene accessorie dianzi indicate, in quanto estranee all'accordo e comunque inapplicabili ex art. 444 cod. proc. pen., trattandosi di accordo sulla pena inferiore ad anni due di reclusione. 3. Il ricorso è fondato, essendo stata applicata una pena inferiore a due anni di reclusione, per cui le pene accessorie applicate risultano illegali in quanto precluse dalla previsione di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi della quale, l'applicazione di pena detentiva non superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza (fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art. 240 cod. pen.), salva l'applicazione del comma 1-ter. Si tratta di deroghe che non contemplano il reato oggetto della sentenza impugnata (cfr. Sez. 3, n. 21091 del 13/05/2021, Rv. 281652 - 01; Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019 - dep. 2020, Rv. 278882 - 01). 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le pene accessorie, che possono essere eliminate da questa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie che elimina. Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]. ente DEPOS[MT.3 Ale o [OSCURATO:PERSONA] M oqqfL_ 7FEB.202
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