CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 3 Cedu e degli artt. 3, 27 e 32 Cost. e vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena e di semilibertà - che avrebbe illogicamente escluso, nonostante l'età del detenuto, il suo stato di salute e il ravvedimento dimostrato, il differimento e la misura alternativa invocati - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro alquanto generiche. Considerato che dette censure non si confrontano, incorrendo altresì nella aspecificità, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come: - non sia accoglibile la richiesta di semilibertà, anche considerati il fine pena e la gravità dei reati commessi, apparendo il progetto di reinserimento sul territorio troppo generico e di fatto pregiudicato dalle condizioni di salute del detenuto; - sia necessario proseguire nel trattamento e nella verifica dell'acquisito e consolidato abbandono di pratiche illegali da parte del detenuto e verificare se in base alle condizioni di salute del detenuto in che termini concreti possa essere sviluppato un progetto esterno di inserimento in un settore del volontariato tale da poter fungere da effettivo presupposto della semilibertà; - non sia emersa in relazione all'istanza di differimento della pena (presentata in modo estemporaneo e meramente assertivo dalla difesa), anche per espressa ammissione del detenuto, una situazione valutabile a tal fine. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lu