CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Perugia [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diMattia Bazzucchi; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 7 dicembre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del Bazzucchi in relazione ai contestati reati di estorsione continuata, utilizzo indebito di carta di pagamento e danneggiamento aggravato, commessi in un arco temporale dal maggio 2023 all’agosto dello stesso anno. Rilevato che la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 81 cpv. cod. pen. per eccessività degli aumenti sanzionatori apportati a titolo di continuazione. Considerato che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno debitamente risposto alle doglianze sollevate al riguardo dalla difesa dell’imputato, congruamente spiegando (v. pag. 3 della sentenza impugnata) le ragioni dell’irrogato trattamento sanzionatorio all’imputato anche per effetto della continuazione tra i fatti- reato in contestazione; che a fronte delle non illogiche argomentazioni che con specifico riferimento a ciascuno dei singoli reati interessati dal vincolo della continuazione sono state poste a base del complessivo aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve anche evidenziarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione della regola di giudizio in tema di reato continuato stabilita dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01), dovendosi ritenere che l’obbligo motivazione con riferimento all’entità dell’aumento per ogni singolo reato satellite sia stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, considerato l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base; che sul punto il ricorso è altresì del tutto generico essendosi la difesa del ricorrente limitata a richiamare principi di diritto in materia di determinazione del trattamento sanzionatorio senza indicare alcun elemento di fatto od inerente alla personalità dell’imputato per sostenere l’eccessività di tale determinazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor