CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento dell'iva relativa all'anno di imposta 2013, fatto commesso il 31/12/2014, è inammissibile perché privo della necessaria specificità non confrontandosi con la sentenza impugnata ed è anche manifestamente infondato. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ferma e non contestata la condotta materiale del reato, ha rilevato, quando al profilo dell'esclusione del dolo in presenza di crisi economica, che le iniziative del ricorrente volte a dimostrare di avere posto in essere tutte le misure per fronteggiare la crisi economica (rateizzazione del debito, fusione con la società controllante e ricorso alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 182 bis legge fall.) erano tutte successive di anni (2017) rispetto al momento di consumazione del reato ovvero al momento della scadenza del termine per il versamento dell'imposta al [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè non potevano rilevare ai fini dell'esclusione del dolo del reato. In tale contesto, il dedottó travisamento della prova circa la data di consumazione del reato (erroneamente indicata nel 2013) non influisce sulla congruità della motivazione, così come non influisce la circostanza che il predetto avrebbe concesso ipoteca sui mezzi a garanzia del debito anche questa successiva al perfezionamento del reato omissivo, sicchè non vale ad escludere il dolo del reato. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore I