CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13168-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - COOtto [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 8640/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dalla CAMPANIA, depositata il 18/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Napoli, ove sono state accolte le ragioni della contribuente [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale in tema di mancato pagamento di ratei successivi su sanzioni per controlli automatizzati; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 15 ter d.P .R. n. 602/1973 come novellato dall'art. 3 d.lgs. n. 159/2015, vigente dal 22 ottobre 2015; che l'art.15 ter d.P .R. 29 settembre 1973 n.602, introdotto dall'art.3 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente agli anni di imposta pregressi, come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall'art. 15 comma 4 del citato d.lgs. n.159 del 2015 (Cass., 9176/2016; Cass., 14279/2018); che, nella specie, la CTR non si è attenuta a tale principio, facendo applicazione del beneficio del "lieve inadempimento" a fattispecie relativa agli anni di imposta 2009, 2010 e 2012; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania — Napoli, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso i