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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10093/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30986-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1533/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2897/17/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata 1'8 giugno 2016 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. 7368 del 2019, ha affermato che, per rifiutare il pagamento integrale, occorre che l'Ufficio dimostri lo sforamento delle istanze amministrative di rimborso rispetto alla somma stanziata.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive Ric. 2020 n. 30986 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i 1 Ma(ir Mocd 1\ / r ) í 114.....~..............

I' OEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] ci, 29 MAR 2022 i N_ CANCELLINRE U.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30986-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1533/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il ricorso della parte contribuente per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2897/17/16 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, depositata 1'8 giugno 2016 e passata in cosa giudicata, con la quale era stato riconosciuto il diritto della parte contribuente al rimborso del 90% dei tributi versati per l'IRPEF relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992, rilevando che l'Agenzia non aveva provveduto al pagamento integrale della somma dovuta ma solo al pagamento del 50% seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia n. 7368 del 2019, ha affermato che, per rifiutare il pagamento integrale, occorre che l'Ufficio dimostri lo sforamento delle istanze amministrative di rimborso rispetto alla somma stanziata. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive Ric. 2020 n. 30986 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto. [OSCURATO:PERSONA] reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] i 1 Ma(ir Mocd 1\ / r ) í 114.....~.............. I' OEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] ci, 29 MAR 2022 i N_ CANCELLINRE U.
Sentenza Cassazione n. 10093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris