CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla contraddittoria e inverosimile dichiarazione dell'imputato circa la provenienza dell'autovettura); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito, a pagine 7 e 8, l'ha esclusa alla luce del valore non particolarmente modesto del bene ricettato e dei precedenti penali dell'imputato è conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]