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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28731/2026

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to a CAMPOBASSO il 27/11/1968 avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, articolando quattro motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sopravvenuta abrogazione del reato; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla determinazione della pena; c) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; d) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla esclusione della non offensività in concreto della condotta; Considerato che il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); Constatato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, giacché la Corte d'appello ha puntualmente rappresentato che la pena base è stata fissata nel minimo edittale di due anni di reclusione, che le circostanze attenuanti generiche sono ragionevolmente da considerare equivalenti alla recidiva, la pluralità dei precedenti penali, e che l'aumento per la continuazione è stato quantificato in soli tre mesi; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, giacché la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pluralità delle condotte (due false dichiarazioni rese una il 21 ottobre 2020 e l'altra il 25 febbraio 2021), dei plurimi precedenti per delitti di falsità del privato in atto pubblico e di false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, e dell'entità del danno per la P.A., atteso il pagamento di 2.920,96 euro per i mesi di novembre e dicembre 2020, di 799,08 euro per il mese di gennaio 2021, e di 837,13 euro per il mese di marzo 2021;Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, poiché la condotta non può ritenersi in concreto priva di offensività, sia per la pluralità delle azioni illecite compiute, sia per il danno economico cagionato alla P.A.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle it mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M1,1 DFPOS.1 IU CANCF1.1, Sozione VI• 29 LU 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a CAMPOBASSO il 27/11/1968 avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, articolando quattro motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sopravvenuta abrogazione del reato; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla determinazione della pena; c) con il terzo, violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; d) con il quarto, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla esclusione della non offensività in concreto della condotta; Considerato che il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 dl. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01); Constatato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, giacché la Corte d'appello ha puntualmente rappresentato che la pena base è stata fissata nel minimo edittale di due anni di reclusione, che le circostanze attenuanti generiche sono ragionevolmente da considerare equivalenti alla recidiva, la pluralità dei precedenti penali, e che l'aumento per la continuazione è stato quantificato in soli tre mesi; Osservato che il terzo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, giacché la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pluralità delle condotte (due false dichiarazioni rese una il 21 ottobre 2020 e l'altra il 25 febbraio 2021), dei plurimi precedenti per delitti di falsità del privato in atto pubblico e di false dichiarazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, e dell'entità del danno per la P.A., atteso il pagamento di 2.920,96 euro per i mesi di novembre e dicembre 2020, di 799,08 euro per il mese di gennaio 2021, e di 837,13 euro per il mese di marzo 2021;Reputato che il quarto motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, poiché la condotta non può ritenersi in concreto priva di offensività, sia per la pluralità delle azioni illecite compiute, sia per il danno economico cagionato alla P.A.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle it mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M1,1 DFPOS.1 IU CANCF1.1, Sozione VI• 29 LU 2026
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