CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 12 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.). -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di prove circa la modalità con la quale è avvenuta la manomissione del misuratore di energia elettrica e per conseguenza la consumazione del reato- è fondato su censure in fatto reiterative di quanto dedotto in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione esente da vizi logici (pag.4 e 5 nella parte in cui il Giudice del gravame asserisce che per la sussistenza del reato contestato non è necessaria la prova della materiale esecuzione dell'attività manipolatoria, essendo rilevante soltanto che all'atto del controllo vi fosse la consapevolezza dell'indebita fruizione di energia elettrica, aggiungendo che non precluderebbe l'affermazione di responsabilità l'eventuale manomissione commessa da altri , dato che ciò che conta è l'effettivo utilizzo dell'energia elettrica , integrante il fatto della sottrazione, e non che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis