CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 43695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 16/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Verona in data 25/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. quanto al capo A) e di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. quanto al capo B). Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: - Manifestaviolazione di legge ex art. 606, comma 1., lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 129, cpp: - Contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 129, c.p.p. Si denuncia la mancata disamina della sussistenza di cause di proscioglimento; Eccessività della pena irrogata e in ogni caso carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico, in quanto il ricorrente non ha dedotto censure avverso la sentenza impugnata, non essendo a tal fine sufficiente la mera enunciazione del vizio astrattamente denunciabile, non accompagnata dall'indicazione delle ragioni per cui si sarebbe configurato quel vizio. Tanto vale ancor di più ove si consideri che la Corte d'appello ha compiutamente motivato le ragioni della propria decisione, riportandosi alle emergenze emerse durante l'istruttoria dibattimentale, quali: il verbale d'arresto, la querela presentata dalla parte offesa, nonché le s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA]. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emErgenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca