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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39446/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle arti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2019, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. (così riqualificato dal pubblico ministero la tentata estorsione in sede di definizione ex art. 444 cod. proc. pen.), 605 e 582, 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova lamentando l'errata qualificazione come ragion fattasi della condotta degli imputati in origine rubricata come tentata estorsione.

A sostegno dell'impugnativa, la parte ricorrente descrive i fatti ed osserva che i prevenuti erano soccombenti in giudizi civili — ancorché non definitivi — intrapresi dalla persona offesa e la loro azione era mirata a costringere la vittima ad addivenire ad una transazione alle condizioni da loro stessi unilateralmente individuate, ancorché ciò non costituisse un loro diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.

Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).

Ebbene, nel caso di specie, la tesi sostenuta dalla parte pubblica ricorrente presuppone una verifica della sostenibilità della pretesa degli imputati che esula dai rigidi limiti dello scrutinio sulla sentenza di patteggiamento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle arti» udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 dicembre 2019, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 393 cod. pen. (così riqualificato dal pubblico ministero la tentata estorsione in sede di definizione ex art. 444 cod. proc. pen.), 605 e 582, 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova lamentando l'errata qualificazione come ragion fattasi della condotta degli imputati in origine rubricata come tentata estorsione. A sostegno dell'impugnativa, la parte ricorrente descrive i fatti ed osserva che i prevenuti erano soccombenti in giudizi civili — ancorché non definitivi — intrapresi dalla persona offesa e la loro azione era mirata a costringere la vittima ad addivenire ad una transazione alle condizioni da loro stessi unilateralmente individuate, ancorché ciò non costituisse un loro diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Ebbene, nel caso di specie, la tesi sostenuta dalla parte pubblica ricorrente presuppone una verifica della sostenibilità della pretesa degli imputati che esula dai rigidi limiti dello scrutinio sulla sentenza di patteggiamento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore
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